Il mancato coinvolgimento dell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare

21/06/2022

Il mancato coinvolgimento dell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare

Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it

Con le sentenze gemelle 6 aprile 2022, n 1001 e n. 1002, il T.A.R. Catania ha accolto parzialmente il ricorso presentato da una compagnia di navigazione, operante principalmente sullo stretto di Messina, ed avente ad oggetto l’annullamento di tutti gli atti della procedura per l’affidamento triennale in concessione di beni demaniali e di specchi acquei antistanti la zona di mare in località rada S. Francesco del Porto di Messina - Terminal T2, indetta dall’Autorità di sistema portuale dello Stretto (di seguito anche solo ADSP), al fine di condurvi la gestione commerciale di pubblico esercizio di approdi e aree pertinenziali a servizio di tutti i vettori marittimi interessati ad operare il cabotaggio marittimo nazionale tra le sponde dello Stretto di Messina di mezzi gommati e passeggeri.

In particolare, la ricorrente, già titolare di concessione demaniale marittima, ha censurato la scelta dell’AdSP di concedere le aree demaniali in oggetto attraverso due distinte concessioni, diversamente rispetto a quanto accaduto in passato, quando tali aree sono state oggetto di un’unica concessione.
In primo luogo, secondo la ricostruzione della ricorrente, la scelta condotta dalla ADSP, avrebbe compromesso l’efficienza del traghettamento di passeggeri e mezzi sullo Stretto, poiché la suddivisione dell’approdo in aree territorialmente delimitate e affidate in via esclusiva all’uno o all’altro concessionario, nonché in aree non assegnate ad alcuno, avrebbe impedito l’efficiente gestione del flusso veicolare.
In secondo luogo, la ricorrente ha lamentato il difetto di istruttoria del procedimento concessorio, atteso che l’ADSP, non avrebbe coinvolto né l’Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all’art. 11-bis, legge n. 84/1994, né tanto meno il Comune di Messina.
Con riferimento al primo motivo, il TAR, ribadito che «la configurazione delle aree demaniali da dare in concessione è frutto di valutazioni ampiamente discrezionali», lo ha rigettato.

Viceversa, con riguardo al secondo motivo, il Collegio ha rilevato che si sarebbe reso necessario il coinvolgimento dell’Organismo di partenariato della risorsa mare, attesa sia la rilevanza della divisione dell’approdo sia la creazione di due terminal, nonché considerato che tale organo è individuato quale «luogo stabile di confronto con la rappresentanza degli interessi sociali ed economici portuali».
Nello stesso senso, il Collegio ha statuito che sarebbe stato necessario altresì l’intervento del Comune di Messina, sia per ragioni di coerenza con la condotta precedentemente tenuta dall’Autorità portuale, ispirata alla massima partecipazione dei soggetti interessati, tra cui il Comune di Messina che costituisce il punto di convergenza del sistema regionale dei trasporti ed assolve al ruolo di giuntura del sistema con la piattaforma continentale, sia in virtù di quanto previsto dal Piano regolatore del porto, secondo cui «la pianificazione e la gestione di questi ambiti è di competenza dell’Autorità Portuale che tuttavia opererà – in tutte le fasi del processo di pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione  - di intesa con l’Amministrazione Comunale».

In definitiva, il TAR ha accolto il ricorso della ricorrente nella parte in cui lamentava il mancato coinvolgimento dell’Organismo di partenariato della risorsa mare nonché del Comune di Messina nella fase istruttoria del procedimento concessorio, annullando gli atti della procedura di affidamento della concessione.
Tale pronuncia,  al momento non appellata, è destinata a produrre effetti di notevole rilevanza sulle future procedure di affidamento in concessione di beni demaniali e di specchi acquei per la gestione commerciale di pubblico esercizio di approdi e aree pertinenziali a servizio di tutti i vettori marittimi interessati ad operare il cabotaggio marittimo, atteso che, nonostante l’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione in ordine al rilascio di tali concessioni, il mancato coinvolgimento dell’Organismo di partenariato della risorsa mare nonché delle Amministrazioni interessate, sarà condizione sufficiente per annullare gli atti delle procedure di affidamento delle suddette concessioni.


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