Il mancato coinvolgimento dell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare
21/06/2022
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
Con
le sentenze gemelle 6 aprile 2022, n 1001 e n. 1002, il T.A.R. Catania ha
accolto parzialmente il ricorso presentato da una compagnia di navigazione, operante
principalmente sullo stretto di Messina, ed avente ad oggetto l’annullamento di
tutti gli atti della procedura per l’affidamento triennale in concessione di
beni demaniali e di specchi acquei antistanti la zona di mare in località rada
S. Francesco del Porto di Messina - Terminal T2, indetta dall’Autorità di
sistema portuale dello Stretto (di seguito anche solo ADSP), al fine di
condurvi la gestione commerciale di pubblico esercizio di approdi e aree pertinenziali
a servizio di tutti i vettori marittimi interessati ad operare il cabotaggio marittimo
nazionale tra le sponde dello Stretto di Messina di mezzi gommati e passeggeri.
In
particolare, la ricorrente, già titolare di concessione demaniale marittima, ha
censurato la scelta dell’AdSP di concedere le aree demaniali in oggetto
attraverso due distinte concessioni, diversamente rispetto a quanto accaduto in
passato, quando tali aree sono state oggetto di un’unica concessione.
In
primo luogo, secondo la ricostruzione della ricorrente, la scelta condotta
dalla ADSP, avrebbe compromesso l’efficienza del traghettamento di passeggeri e
mezzi sullo Stretto, poiché la suddivisione dell’approdo in aree
territorialmente delimitate e affidate in via esclusiva all’uno o all’altro
concessionario, nonché in aree non assegnate ad alcuno, avrebbe impedito l’efficiente
gestione del flusso veicolare.
In
secondo luogo, la ricorrente ha lamentato il difetto di istruttoria del procedimento
concessorio, atteso che l’ADSP, non avrebbe coinvolto né l’Organismo di
partenariato della risorsa mare di cui all’art. 11-bis, legge n. 84/1994,
né tanto meno il Comune di Messina.
Con
riferimento al primo motivo, il TAR, ribadito che «la configurazione delle
aree demaniali da dare in concessione è frutto di valutazioni ampiamente
discrezionali», lo ha rigettato.
Viceversa,
con riguardo al secondo motivo, il Collegio ha rilevato che si sarebbe reso
necessario il coinvolgimento dell’Organismo di partenariato della risorsa mare,
attesa sia la rilevanza della divisione dell’approdo sia la creazione di due
terminal, nonché considerato che tale organo è individuato quale «luogo stabile di confronto con la
rappresentanza degli interessi sociali ed economici portuali».
Nello
stesso senso, il Collegio ha statuito che sarebbe stato necessario altresì l’intervento
del Comune di Messina, sia per ragioni di coerenza con la condotta
precedentemente tenuta dall’Autorità portuale, ispirata alla massima
partecipazione dei soggetti interessati, tra cui il Comune di Messina che costituisce
il punto di convergenza del sistema regionale dei trasporti ed assolve al ruolo
di giuntura del sistema con la piattaforma continentale, sia in virtù di quanto
previsto dal Piano regolatore del porto, secondo cui «la pianificazione e la
gestione di questi ambiti è di competenza dell’Autorità Portuale che tuttavia opererà
– in tutte le fasi del processo di pianificazione, progettazione, realizzazione
e gestione - di intesa con
l’Amministrazione Comunale».
In
definitiva, il TAR ha accolto il ricorso della ricorrente nella parte in cui
lamentava il mancato coinvolgimento dell’Organismo di partenariato della
risorsa mare nonché del Comune di Messina nella fase istruttoria del
procedimento concessorio, annullando gli atti della procedura di affidamento
della concessione.
Tale
pronuncia, al momento non appellata, è
destinata a produrre effetti di notevole rilevanza sulle future procedure di
affidamento in concessione di beni demaniali e di specchi acquei per la
gestione commerciale di pubblico esercizio di approdi e aree pertinenziali a
servizio di tutti i vettori marittimi interessati ad operare il cabotaggio
marittimo, atteso che, nonostante l’ampia discrezionalità riconosciuta
all’Amministrazione in ordine al rilascio di tali concessioni, il mancato
coinvolgimento dell’Organismo di partenariato della risorsa mare nonché delle
Amministrazioni interessate, sarà condizione sufficiente per annullare gli atti
delle procedure di affidamento delle suddette concessioni.