Regime IVA dei servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali

27/05/2022

Regime IVA dei servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad un’istanza di interpello n. 229 del 28 aprile 2022, è intervenuta in merito all’applicazione del regime di “non imponibilità” IVA, di cui all’articolo 9 del D.p.r. 633/1972 nella sua nuova formulazione[1].

Nel merito si evidenzia come l’istante fosse una società attiva nel settore del trasporto merci per conto terzi, la quale effettuava anche prestazioni di “servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili...”[2].

In tale contesto, in riferimento alle prestazioni di trasporto di beni eseguite a favore dell'esportatore, del titolare del regime di transito, dell'importatore, del destinatario dei beni o dei prestatori di servizi, tale società emetteva una fattura con applicazione del regime di “non imponibilità” IVA ex articolo 9, primo comma, n. 2) del D.p.r. 633/1972.

Qualora – oltre al trasporto di beni – fosse stata incaricata di rendere anche prestazioni di carico, scarico ed altre, la Società emetteva parimenti una fattura con l’applicazione del regime di “non imponibilità” IVA.

Infatti, proprio il carattere di “accessorietà” di tali ultime prestazioni rispetto alla principale rendeva applicabile il medesimo regime IVA dell'operazione di trasporto di cui al n. 2 dell'art. 9 cit.

Tuttavia, a partire dal gennaio 2022[3], è a tal fine necessario che il committente del trasporto e delle relative prestazioni accessorie sia l'esportatore, il titolare del regime di transito, l'importatore, il destinatario dei beni o un prestatore di servizi di cui al n. 4) dell'art. 9 cit.[4].

Infatti, le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma[5].

Conseguentemente, la società istante interrogava l’Agenzia delle Entrate in merito al corretto regime IVA da doversi applicare allorquando le sopracitate prestazioni “collaterali”, sebbene connesse ad operazioni di esportazione, transito, temporanea importazione, o importazione, non venissero rese all'esportatore, al titolare del regime di transito, all’importatore, al destinatario dei beni o a un prestatore di servizi di cui al n. 4) dell'art. 9; né fossero “accessorie” a prestazioni di trasporto di cui al n. 2) dell'art. 9 cit., commissionate alla Società.

Pertanto, la società istante interrogava l’Ufficio al fine di ottenere maggiori chiarimenti circa l’applicazione dell’articolo 9, comma 3 del D.p.r. 633/1972 nel caso prospettato.

In merito, sotto un primo profilo, l’Agenzia delle Entrate ribadisce, anzitutto, come sia corretto, laddove tali prestazioni di servizi siano “accessorie” rispetto a quella principale di trasporto (resa dalla stessa società istante nei confronti del medesimo committente[6]), che tali servizi vengano “attratti” nel regime di “non imponibilità” dei servizi di trasporto, di cui all'art. 9, primo comma, n. 2) cit.

In tale ipotesi, infatti, devono essere applicate le stesse regole riferibili alla prestazione “principale”, in base al principio secondo cui "accessorium sequitur principale"[7].

Sotto il diverso profilo oggetto dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate ritiene che nei casi in cui tali prestazioni non si possano qualificare come “accessorie” rispetto alla prestazione di trasporto (in quanto tale ultima prestazione è effettuata da un soggetto diverso dall'istante oppure perché sono rese ad un soggetto diverso dal committente delle prestazioni di trasporto), dovrebbe trovare comunque applicazione il regime di “non imponibilità” IVA alla luce – tuttavia – del loro carattere oggettivo di “servizi connessi agli scambi internazionali”[8], non trovando perciò applicazione la preclusione di cui all’articolo 9, comma 3 cit.[9].

In tale ultimo caso, pertanto, l’Ufficio pone in evidenza il profilo oggettivo dell’attività svolta, rilevante ai fini della sua qualificazione in materia di IVA.



[1] Si veda l’ultima modifica apportata dall’articolo 5 septies del D.L. n. 146 del 2021.

[2] Ex articolo 9, comma1, n. 5) del D.p.r. 633/1972.

[3] Ex articolo 5 septies del D.L. n. 146del 2021.

[4] Ex articolo 9, comma 3 del D.p.r. 633/1972.

[5] Ex articolo 9, comma 3 del D.p.r. 633/1972.

[6] Ai sensi dell’articolo 9, comma 3 cit.

[7] Ex articolo 12 del D.p.r. 633/1972.

[8] Ex articolo 9, comma 1 cit.

[9] In forza del quale, come già analizzato, “le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma”.


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