Quinto pacchetto di sanzioni contro la Russia: istruzioni applicative e divieto di accesso ai porti

27/04/2022

Quinto pacchetto di sanzioni contro la Russia: istruzioni applicative e divieto di accesso ai porti

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

Con il Regolamento (UE) n.2022/576 dell’8 aprile 2022 è stato modificato il Regolamento (UE) n. 833/2014 “concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina” (il “Regolamento”).

Si tratta del quinto pacchetto di misure varate in relazione alle sanzioni contro la Russia, che implementano le decisioni adottate dal Consiglio dell’Unione europea.
Tra le misure di interesse per il settore marittimo, con il Regolamento n. 2022/57 è stato inserito l’articolo 3 sexies bis che vieta l’accesso ai porti nazionali alle navi di bandiera Russa, dopo il 16 Aprile 2022.
Tale misura si applica anche nei confronti delle navi che abbiano cambiato la propria bandiera, da russa a qualsiasi altra nazionalità, dopo il 24 Febbraio 2022.

Dal punto di vista oggettivo, la misura interdittiva si applica:
    (a) alle navi rientranti “nell’ambito di applicazione delle pertinenti convenzioni internazionali”;
    (b) ai panfili, di lunghezza pari o superiore a 15 metri, non adibiti al traporto di merci e che trasportino al massimo 12 persone;
    (c) alle imbarcazioni da diporto o moto d’acqua come definite nella direttiva 2013/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La misura interdittiva conosce due principali tipologie di deroghe, una in relazione alle navi che necessitino di assistenza per motivi di sicurezza marittima o di salvataggio di vite umane, l’altra in relazione alla facoltà concessa agli Stati membri interessati di autorizzare lo scalo laddove l’accesso delle navi sia finalizzato all’acquisto, importazione o trasporto nell’Unione di specifici prodotti (prodotti petroliferi, gas naturale, metalli, prodotti farmaceutici medici, agricoli ecc.).
Nel merito dei contenuti dell’articolo 3 sexies bis, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha diramato una circolare con la quale, anche alla luce delle FAQs concordate con la Commissione Europea e delle prime interlocuzioni intercorse con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sono stati forniti alcuni importanti chiarimenti in merito all’applicazione pratica della nuova misura interdittiva.

In primo luogo è stato chiarito che ai fini del Regolamento per “porto” si intende anche la zona di “ancoraggio”, nell’ambito della giurisdizione del porto, ove avvenga un’“interfaccia nave/porto”. Nella circolare viene fatto espresso riferimento alle definizioni a tale proposito contenute nella Direttiva 2009/16/CE per la quale per «interfaccia nave/porto» si intendono le interazioni che hanno luogo quando una nave è direttamente ed immediatamente interessata da attività che comportano il movimento di persone o di merci o la fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave, e per «nave ancorata» deve intendersi una nave in porto o in un’altra zona soggetta alla giurisdizione di un porto ma non ormeggiata, che effettua un’attività di interfaccia nave/porto.
Per quanto riguarda la definizione di nave di cui sub (a) – per la quale il Regolamento fa riferimento alle “pertinenti convenzioni internazionali” - il Comando Generale chiarisce che il riferimento è da intendersi ad ogni nave passeggeri e le navi da carico superiori alle 500GT, impiegate in attività commerciali ed in navigazione internazionale.

La circolare interviene anche in merito alle modalità di verifica, da parte delle locali Capitanerie di Porto, dell’eventuale cambio di bandiera delle navi segnalando che qualora il cambio di bandiera non possa essere valutato con certezza attraverso la consultazione delle risorse informative a disposizione (es.Thetis e Equasis), le verifiche potranno essere effettuate mediante l’acquisizione del “Continuous Synopsis Record” di cui alla Regola XI-1/5 SOLAS.
Per i natanti diversi dalle “navi” di cui ai precedenti punti (b) e (c) - per i quali gli strumenti di cui sopra non sono utilizzabili - la circolare chiarisce che le Autorità marittime dovranno adottare ogni iniziativa utile a verificare la bandiera delle stesse anche attraverso contatti diretti con le locali strutture private, porti turistici ecc.
Per quanto riguarda le sopra richiamate deroghe alla misura restrittiva, la circolare segnala che per quanto riguarda le navi richiedenti assistenza per ragioni di sicurezza marittima o di salvataggio di vite umane, l’Autorità Marittima dovrà informare senza ritardo il Comando Generale, mentre le deroghe relative alle merci trasportate saranno rilasciate a valle di apposita istruttoria, sentite le dogane (per le informazioni relative alle merci) e, eventualmente, la competente AdSP, laddove istituita.

Infine, tenuto conto del fatto che il Regolamento non prevede alcuna disposizione riguardo al trattamento delle navi che siano già presenti nei porti al 16 Aprile 2022, il Comando Generale precisa che alla luce dei chiarimenti ricevuti dalla Commissione Europea, le navi oggetto delle sanzioni potranno permanere in porto fino al completamento delle proprie attività commerciali, momento in cui dovranno lasciare lo stesso, fatta eccezione per situazioni di cui al paragrafo 4 (nave richiedente un riparo o uno scalo di emergenza in un porto per motivi di sicurezza marittima o per salvare vite in mare) od in caso di applicazione di “detenzione” per effetto della Direttiva 2009/16/EC sul “port State control”.


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