Quinto pacchetto di sanzioni contro la Russia: istruzioni applicative e divieto di accesso ai porti
27/04/2022
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
Con il Regolamento (UE) n.2022/576 dell’8
aprile 2022 è stato modificato il Regolamento (UE) n. 833/2014 “concernente
misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che
destabilizzano la situazione in Ucraina” (il “Regolamento”).
Si tratta del quinto pacchetto di misure
varate in relazione alle sanzioni contro la Russia, che implementano le
decisioni adottate dal Consiglio dell’Unione europea.
Tra le misure di interesse per il settore
marittimo, con il Regolamento n. 2022/57 è stato inserito l’articolo 3 sexies
bis che vieta l’accesso ai porti nazionali alle navi di bandiera Russa, dopo il
16 Aprile 2022.
Tale misura si applica anche nei confronti
delle navi che abbiano cambiato la propria bandiera, da russa a qualsiasi altra
nazionalità, dopo il 24 Febbraio 2022.
Dal punto di vista oggettivo, la misura
interdittiva si applica:
(a) alle navi rientranti “nell’ambito di applicazione delle pertinenti convenzioni internazionali”;
(b) ai panfili, di lunghezza pari o superiore a 15 metri, non adibiti al traporto di merci e che trasportino al massimo 12 persone;
(c) alle imbarcazioni da diporto o moto d’acqua come definite nella direttiva 2013/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
La misura interdittiva conosce due
principali tipologie di deroghe, una in relazione alle navi che necessitino di
assistenza per motivi di sicurezza marittima o di salvataggio di vite umane,
l’altra in relazione alla facoltà concessa agli Stati membri interessati di
autorizzare lo scalo laddove l’accesso delle navi sia finalizzato all’acquisto,
importazione o trasporto nell’Unione di specifici prodotti (prodotti
petroliferi, gas naturale, metalli, prodotti farmaceutici medici, agricoli
ecc.).
Nel merito dei contenuti dell’articolo 3
sexies bis, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha diramato una
circolare con la quale, anche alla luce delle FAQs concordate con la
Commissione Europea e delle prime interlocuzioni intercorse con il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sono stati forniti
alcuni importanti chiarimenti in merito all’applicazione pratica della nuova
misura interdittiva.
In primo luogo è stato chiarito che ai
fini del Regolamento per “porto” si intende anche la zona di “ancoraggio”,
nell’ambito della giurisdizione del porto, ove avvenga un’“interfaccia
nave/porto”. Nella circolare viene fatto espresso riferimento alle definizioni
a tale proposito contenute nella Direttiva 2009/16/CE per la quale per «interfaccia
nave/porto» si intendono le interazioni che hanno luogo quando una nave è
direttamente ed immediatamente interessata da attività che comportano il
movimento di persone o di merci o la fornitura di servizi portuali verso la
nave o dalla nave, e per «nave ancorata» deve intendersi una nave in porto o in
un’altra zona soggetta alla giurisdizione di un porto ma non ormeggiata, che effettua
un’attività di interfaccia nave/porto.
Per quanto riguarda la definizione di nave
di cui sub (a) – per la quale il Regolamento fa riferimento alle “pertinenti
convenzioni internazionali” - il Comando Generale chiarisce che il riferimento
è da intendersi ad ogni nave passeggeri e le navi da carico superiori alle
500GT, impiegate in attività commerciali ed in navigazione internazionale.
La circolare interviene anche in merito
alle modalità di verifica, da parte delle locali Capitanerie di Porto, dell’eventuale
cambio di bandiera delle navi segnalando che qualora il cambio di bandiera non
possa essere valutato con certezza attraverso la consultazione delle risorse
informative a disposizione (es.Thetis e Equasis), le verifiche potranno essere effettuate
mediante l’acquisizione del “Continuous Synopsis Record” di cui alla Regola
XI-1/5 SOLAS.
Per i natanti diversi dalle “navi” di cui
ai precedenti punti (b) e (c) - per i quali gli strumenti di cui sopra non sono
utilizzabili - la circolare chiarisce che le Autorità marittime dovranno
adottare ogni iniziativa utile a verificare la bandiera delle stesse anche
attraverso contatti diretti con le locali strutture private, porti turistici
ecc.
Per quanto riguarda le sopra richiamate
deroghe alla misura restrittiva, la circolare segnala che per quanto riguarda
le navi richiedenti assistenza per ragioni di sicurezza marittima o di
salvataggio di vite umane, l’Autorità Marittima dovrà informare senza ritardo
il Comando Generale, mentre le deroghe relative alle merci trasportate saranno
rilasciate a valle di apposita istruttoria, sentite le dogane (per le
informazioni relative alle merci) e, eventualmente, la competente AdSP, laddove
istituita.
Infine, tenuto conto del fatto che il
Regolamento non prevede alcuna disposizione riguardo al trattamento delle navi
che siano già presenti nei porti al 16 Aprile 2022, il Comando Generale precisa
che alla luce dei chiarimenti ricevuti dalla Commissione Europea, le navi
oggetto delle sanzioni potranno permanere in porto fino al completamento delle
proprie attività commerciali, momento in cui dovranno lasciare lo stesso, fatta
eccezione per situazioni di cui al paragrafo 4 (nave richiedente un riparo o
uno scalo di emergenza in un porto per motivi di sicurezza marittima o per
salvare vite in mare) od in caso di applicazione di “detenzione” per effetto
della Direttiva 2009/16/EC sul “port State control”.