In arrivo il nuovo regolamento sulle concessioni portuali

26/04/2022

In arrivo il nuovo regolamento sulle concessioni portuali

Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it

È dall’emanazione della Legge n. 84 del 1994 sul “Riordino della legislazione in materia portuale” che si attende l’attuazione del suo art. 18, comma 1, concernente il “rilascio delle concessioni”, dimostratosi di difficile applicazione.
In particolare, secondo questa disposizione, ai fini dell’affidamento delle concessioni portuali, è necessario un decreto congiunto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione (ora Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) e del Ministro delle Finanze, conforme alle normative comunitarie, che preveda idonee forme di pubblicità delle stesse e che ne specifichi condizioni e modalità, in termini di durata (lettera a) e di limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare (lettera b), «previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici  portuali  ivi  svolti».

Desta certamente curiosità la circostanza che questo decreto stia per venire alla luce proprio ora, dopo quasi 28 anni di attesa, soprattutto se si considera che l’originario testo dell’art. 3 del D.D.L. Concorrenza 2021 - approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 novembre scorso e attualmente all’esame del Parlamento presso la Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato - intervenendo sull’art. 18 della Legge n. 84/1994 ne avrebbe previsto il superamento, conferendo maggior autonomia alle Autorità di Sistema Portuale, ovvero, laddove non istituite, alle Autorità competenti al rilascio delle concessioni demaniali.

In particolare, l’art. 3 D.D.L. Concorrenza 2021, che andrà evidentemente – almeno in questa parte – riformulato, elimina ogni riferimento al decreto/regolamento in oggetto, attribuendo alle predette autorità la possibilità di dare in concessione «previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica»: 1) le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese ivi operanti per l'espletamento delle operazioni portuali;  2) la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali.

La bozza del nuovo regolamento sulle concessioni portuali è ispirata al rispetto dei principi di derivazione eurounitaria, come testimonia l’art. 2 della stessa, secondo cui al rilascio delle concessioni provvede l’A.D.S.P., anche a seguito dell’istanza di parte, «previa valutazione della conformità della stessa all’interesse pubblico, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica, ed in ogni caso previo avviso pubblico».

L’avviso, in ossequio al principio di massima trasparenza,  dovrà contenere una serie di elementi fra cui: “l’identificazione dei beni oggetto della concessione”; “la durata massima” che non potrà mai eccedere i 50 anni (e, peraltro, in caso di concessione superiore ai 25 anni è necessario un parere vincolante del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), “l’ammontare del canone demaniale”, “le indicazioni in merito all’eventuale presenza di opere e mezzi amovibili e non amovibili al relativo stato di ammortamento”, oltre che presentare un “programma degli investimenti” e “un piano economico-finanziario in ordine alla capacità finanziaria del soggetto istante”.
Altro aspetto interessante è costituito dal comma 6 della medesima disposizione ove è previsto che le stesse autorità si adoperino per consentire una percentuale (ancora da determinarsi) di fruibilità delle banchine pubbliche in favore delle imprese concessionarie, tenuto conto della capacità operativa e delle funzioni del porto medesimo, provvedendo, peraltro, «alla necessaria pianificazione per assicurare la riserva di spazi operativi per le imprese non concessionarie».

L’avviso di rilascio della concessione deve essere pubblicato sul sito internet dell’autorità almeno per 30 giorni, nonché, per le concessioni demaniali di durata inferiore o pari a 4 anni, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero, per le concessioni di durata superiore, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (articolo 4).
Vengono, altresì, previste variazioni alla durata delle concessioni demaniali anche per il periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti per interventi non previsti nell’originario piano d’impresa (articolo 6).
Il regolamento disciplina, inoltre, vicende soggettive al rilascio della concessione (articolo 7), prevedendo l’obbligo in capo al concessionario di comunicare immediatamente all’autorità, mediante relazione redatta da soggetto qualificato, il mutamento dell’assetto del controllo e gli avvicendamenti nelle concessioni demaniali (articolo 8) e vengono previste verifiche da parte dell’autorità concedente sull’andamento della concessione (articolo 9), di regola annuali (comma 1), oltre ad un’approfondita analisi quinquennale dell’andamento del rapporto concessorio (comma 2).
Con il predetto regolamento, il legislatore ha, quindi, finalmente inteso sopperito all’evidente carenza legislativa, dando attuazione all’art. 18 della legge n. 84/1994, garantendo il rispetto dei principi eurounitari; compito che, fino ad oggi, è stato adempiuto, per quanto possibile e non senza critiche, dai giudici amministrativi, che sono stati chiamati a pronunciarsi sulla correttezza dei procedimenti di affidamento delle concessioni stesse.

 


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