Il regime di non imponibilità Iva nella navigazione in alto mare

19/04/2022

Il regime di non imponibilità Iva nella navigazione in alto mare

Rubrica a cura dello Studio Legale Armella & Associati - www.studioarmella.it - segreteria@studioarmella.com

Cambia la definizione di imbarcazione adibita a “navigazione in alto mare”. Rientrano in tale nozione le imbarcazioni che trasportano passeggeri e quelle impiegate nello svolgimento di attività industriali, commerciali e della pesca. Sono invece escluse dal regime di non imponibilità Iva le navi utilizzate per la pesca costiera e le imbarcazioni impiegate in attività di salvataggio e assistenza via mare. A precisarlo è l’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello 17 marzo 2022, n. 120.

Tale chiarimento è solo l’ultimo dei numerosi interventi che, anche recentemente, hanno interessato il settore della nautica e del fisco.

Con la Legge di bilancio 2021, il legislatore aveva già recentemente chiarito che rientrano nella definizione di “navi adibite alle navigazioni in alto mare” tutte le imbarcazioni che nell’anno solare precedente hanno effettuato almeno il 70% dei viaggi, superando il limite delle acque territoriali. Di norma ciò avviene quando si superano i 12 miglia di distanza dalla costa, a prescindere dalla rotta seguita.

Per valutare se la navigazione può essere considerata “in alto mare” è necessario fare riferimento al limite delle acque territoriali: non rileva, pertanto, se il porto di partenza e quello di arrivo appartengono allo stesso Stato o all’Unione europea, a prescindere dalla lunghezza del viaggio. 

Al fine di controllare la condizione di navigazione in alto mare, le traversate sono valutate al termine dell’anno solare.  L’Agenzia delle entrate ha comunque chiarito – andando così a rispondere alle obiezioni che sono state sollevate dagli addetti ai lavori – che tale controllo può anche essere posticipato alla conclusione dell’anno successivo rispetto a quello in cui l’imbarcazione è stata effettivamente utilizzata.
Da segnalare che in caso di mancata dichiarazione o in assenza dei requisiti necessari previsti dalla legge, gli operatori rischiano di incorrere in sanzioni piuttosto elevate, fino all’irrogazione di una somma compresa tra il 100% al 200% dell’Iva.


© Associazione Assagenti - info@assagenti.it | Politica dei Cookie | Informativa Privacy | Design - gcore.it