Il regime di non imponibilità Iva nella navigazione in alto mare
19/04/2022
Rubrica a cura dello Studio Legale Armella & Associati - www.studioarmella.it - segreteria@studioarmella.com
Cambia la definizione di imbarcazione adibita
a “navigazione in alto mare”. Rientrano in tale nozione le imbarcazioni che
trasportano passeggeri e quelle impiegate nello svolgimento di attività
industriali, commerciali e della pesca. Sono invece escluse dal regime di non
imponibilità Iva le navi utilizzate per la pesca costiera e le imbarcazioni
impiegate in attività di salvataggio e assistenza via mare. A precisarlo è l’Agenzia
delle entrate, con la risposta a interpello 17 marzo 2022, n. 120.
Tale chiarimento è solo l’ultimo dei numerosi
interventi che, anche recentemente, hanno interessato il settore della nautica
e del fisco.
Con la Legge di bilancio 2021, il legislatore
aveva già recentemente chiarito che rientrano nella definizione di “navi
adibite alle navigazioni in alto mare” tutte le imbarcazioni che nell’anno
solare precedente hanno effettuato almeno il 70% dei viaggi, superando il
limite delle acque territoriali. Di norma ciò avviene quando si superano i 12
miglia di distanza dalla costa, a prescindere dalla rotta seguita.
Per valutare se la navigazione può essere
considerata “in alto mare” è necessario fare riferimento al limite delle acque
territoriali: non rileva, pertanto, se il porto di partenza e quello di arrivo
appartengono allo stesso Stato o all’Unione europea, a prescindere dalla
lunghezza del viaggio.
Al fine di controllare la condizione di
navigazione in alto mare, le traversate sono valutate al termine dell’anno
solare. L’Agenzia delle entrate ha
comunque chiarito – andando così a rispondere alle obiezioni che sono state
sollevate dagli addetti ai lavori – che tale controllo può anche essere
posticipato alla conclusione dell’anno successivo rispetto a quello in cui
l’imbarcazione è stata effettivamente utilizzata.
Da segnalare che in caso di mancata
dichiarazione o in assenza dei requisiti necessari previsti dalla legge, gli
operatori rischiano di incorrere in sanzioni piuttosto elevate, fino
all’irrogazione di una somma compresa tra il 100% al 200% dell’Iva.