Commissione europea: vietate le triangolazioni con Russia e Bielorussia
19/04/2022
Rubrica a cura dello Studio Legale Armella & Associati - www.studioarmella.it - segreteria@studioarmella.com
Vietate le
triangolazioni con i Paesi dell’Unione economica eurasiatica per aggirare i
divieti imposti dall’Unione europea nei confronti di Russia e Bielorussia. Per
evitare di incorrere nell’applicazione delle sanzioni, è necessario, per gli
operatori economici, inserire nei contratti delle specifiche clausole volte a
garantire che le merci non sono soggette a restrizione. Ad affermarlo è la
Commissione europea con un avviso agli operatori economici del 1° aprile 2022.
Con il conflitto tra
Russia e Ucraina l’Unione europea ha istituito veri e propri blocchi
commerciali, che colpiscono le importazioni e le esportazioni verso Russia e
Bielorussia. I principali divieti riguardano i beni dual use, (Reg. UE
821/2021), le altre tecnologie utilizzabili per la sicurezza e la difesa (c.d. quasi
dual use, Reg. UE 328/2022), i prodotti che interessano il settore
dell’energia e dei trasporti (Reg. UE 328/2022 e Reg.
UE 394/2022) e i beni
di lusso (Reg. UE 428/2022). Con il “quinto pacchetto” di sanzioni, l’Unione
europea ha introdotto, inoltre, nuove limitazioni alle importazioni dei materiali
energetici come il carbone, ma anche a diversi beni utilizzati dai consumatori
e dalle imprese unionali, come il caviale, il legno e il concime (Reg. UE
576/2022).
I regolamenti europei
sono direttamente applicabili in tutti i Paesi membri, senza necessità di norme
di recepimento, introducendo specifici divieti, la cui violazione è penalmente
sanzionata. Nel nostro ordinamento, in caso di mancata osservanza delle restrizioni
commerciali disposte dall’UE, trova applicazione la disciplina contenuta negli
artt. 18 e 20 del d.lgs. 221/2017, che prevede multe da 15 mila a 250 mila euro
e la pena detentiva da due a sei anni.
In particolare, per
la violazione della normativa dual use è prevista la pena detentiva dai
due a sei anni o la multa da 25 mila a 250 mila euro, per chiunque trasmette
all’estero prodotti e tecnologie in assenza delle necessarie autorizzazioni
Uama (Unità per le autorizzazioni dei materiali d’armamento) o utilizzando
un’autorizzazione rilasciata sulla base di documentazione falsa (art. 18, comma
1, d.lgs. 221/2017). La semplice violazione delle indicazioni previste dalle
singole autorizzazioni Uama è, invece, punita con la reclusione da uno a
quattro anni o con la multa da 15 mila a 150 mila euro (art. 18, comma 2,
d.lgs. 221/2017). La trasmissione dei beni quasi dual use, in assenza
delle autorizzazioni Uama richieste, è invece sanzionata con la detenzione da
due a sei anni o con la multa da 25 mila euro a 250 mila euro (art. 20, comma
2, d.lgs. 221/2017). Per l’esportazione di prodotti oggetto di misure
restrittive UE, per le quali non è prevista una specifica autorizzazione, la
pena è la reclusione da due a sei anni (art. 20, comma 1, dlgs 221/2017). La
violazione delle prescrizioni per fruire di eventuali deroghe è, invece, punita
con la detenzione da uno a quattro anni o la multa da 15 mila a 150 mila euro
(art. 20, comma 3, d.lgs. 221/2017).
Da segnalare che tali
divieti non riguardano soltanto l’importazione o l’esportazione diretta di tali
merci. È infatti vietato anche il trasferimento indiretto, a qualsiasi persona
fisica o giuridica, entità od organismo in Russia: sono, pertanto, soggette a
sanzione non soltanto le operazioni effettuate con un unico trasporto verso la
Russia, ma anche le eventuali triangolazioni con Paesi non allineati alle sanzioni
europee, come Turchia, Serbia o Cina.
Per contrastare i
fenomeni di elusione, la Commissione europea ha invitato gli operatori a
prestare la massima attenzione alle sanzioni, anche attraverso triangolazioni
con i Paesi dell’Unione economica eurasiatica e, in particolare, con Armenia,
Kazakhistan e Kirghizistan.
Ad avviso della
Commissione europea, per garantire la corretta applicazione delle misure
restrittive imposte dall’UE è necessario introdurre in ogni contratto di
import/export disposizioni che garantiscono che le merci non sono soggette a
restrizioni. Gli operatori potranno effettuare una dichiarazione in cui
affermano che il rispetto delle regole sulle sanzioni è un elemento essenziale
del contratto (a pena di nullità), impegnandosi anche a non esportare verso
Russia e Bielorussia.
Da segnalare che in
Italia, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sembra aver
già avviato le prime indagini volte a monitorare eventuali triangolazioni. È pertanto
indispensabile per le imprese e per gli operatori che operano nel commercio
internazionale prestare particolare attenzione all’export control ed
effettuare una due diligence preventiva dei prodotti e delle loro
destinazioni, per evitare di incorrere nell’applicazione di rilevanti sanzioni.