Commissione europea: vietate le triangolazioni con Russia e Bielorussia

19/04/2022

Commissione europea: vietate le triangolazioni con Russia e Bielorussia

Rubrica a cura dello Studio Legale Armella & Associati - www.studioarmella.it - segreteria@studioarmella.com

Vietate le triangolazioni con i Paesi dell’Unione economica eurasiatica per aggirare i divieti imposti dall’Unione europea nei confronti di Russia e Bielorussia. Per evitare di incorrere nell’applicazione delle sanzioni, è necessario, per gli operatori economici, inserire nei contratti delle specifiche clausole volte a garantire che le merci non sono soggette a restrizione. Ad affermarlo è la Commissione europea con un avviso agli operatori economici del 1° aprile 2022.

Con il conflitto tra Russia e Ucraina l’Unione europea ha istituito veri e propri blocchi commerciali, che colpiscono le importazioni e le esportazioni verso Russia e Bielorussia. I principali divieti riguardano i beni dual use, (Reg. UE 821/2021), le altre tecnologie utilizzabili per la sicurezza e la difesa (c.d. quasi dual use, Reg. UE 328/2022), i prodotti che interessano il settore dell’energia e dei trasporti (Reg. UE 328/2022 e Reg. UE 394/2022) e i beni di lusso (Reg. UE 428/2022). Con il “quinto pacchetto” di sanzioni, l’Unione europea ha introdotto, inoltre, nuove limitazioni alle importazioni dei materiali energetici come il carbone, ma anche a diversi beni utilizzati dai consumatori e dalle imprese unionali, come il caviale, il legno e il concime (Reg. UE 576/2022).

I regolamenti europei sono direttamente applicabili in tutti i Paesi membri, senza necessità di norme di recepimento, introducendo specifici divieti, la cui violazione è penalmente sanzionata. Nel nostro ordinamento, in caso di mancata osservanza delle restrizioni commerciali disposte dall’UE, trova applicazione la disciplina contenuta negli artt. 18 e 20 del d.lgs. 221/2017, che prevede multe da 15 mila a 250 mila euro e la pena detentiva da due a sei anni.

In particolare, per la violazione della normativa dual use è prevista la pena detentiva dai due a sei anni o la multa da 25 mila a 250 mila euro, per chiunque trasmette all’estero prodotti e tecnologie in assenza delle necessarie autorizzazioni Uama (Unità per le autorizzazioni dei materiali d’armamento) o utilizzando un’autorizzazione rilasciata sulla base di documentazione falsa (art. 18, comma 1, d.lgs. 221/2017). La semplice violazione delle indicazioni previste dalle singole autorizzazioni Uama è, invece, punita con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da 15 mila a 150 mila euro (art. 18, comma 2, d.lgs. 221/2017). La trasmissione dei beni quasi dual use, in assenza delle autorizzazioni Uama richieste, è invece sanzionata con la detenzione da due a sei anni o con la multa da 25 mila euro a 250 mila euro (art. 20, comma 2, d.lgs. 221/2017). Per l’esportazione di prodotti oggetto di misure restrittive UE, per le quali non è prevista una specifica autorizzazione, la pena è la reclusione da due a sei anni (art. 20, comma 1, dlgs 221/2017). La violazione delle prescrizioni per fruire di eventuali deroghe è, invece, punita con la detenzione da uno a quattro anni o la multa da 15 mila a 150 mila euro (art. 20, comma 3, d.lgs. 221/2017).

Da segnalare che tali divieti non riguardano soltanto l’importazione o l’esportazione diretta di tali merci. È infatti vietato anche il trasferimento indiretto, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia: sono, pertanto, soggette a sanzione non soltanto le operazioni effettuate con un unico trasporto verso la Russia, ma anche le eventuali triangolazioni con Paesi non allineati alle sanzioni europee, come Turchia, Serbia o Cina.

Per contrastare i fenomeni di elusione, la Commissione europea ha invitato gli operatori a prestare la massima attenzione alle sanzioni, anche attraverso triangolazioni con i Paesi dell’Unione economica eurasiatica e, in particolare, con Armenia, Kazakhistan e Kirghizistan.

Ad avviso della Commissione europea, per garantire la corretta applicazione delle misure restrittive imposte dall’UE è necessario introdurre in ogni contratto di import/export disposizioni che garantiscono che le merci non sono soggette a restrizioni. Gli operatori potranno effettuare una dichiarazione in cui affermano che il rispetto delle regole sulle sanzioni è un elemento essenziale del contratto (a pena di nullità), impegnandosi anche a non esportare verso Russia e Bielorussia.

Da segnalare che in Italia, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sembra aver già avviato le prime indagini volte a monitorare eventuali triangolazioni. È pertanto indispensabile per le imprese e per gli operatori che operano nel commercio internazionale prestare particolare attenzione all’export control ed effettuare una due diligence preventiva dei prodotti e delle loro destinazioni, per evitare di incorrere nell’applicazione di rilevanti sanzioni.


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