La clausola BIMCO sulla forza maggiore

31/03/2022

La clausola BIMCO sulla forza maggiore

Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C.www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it

A inizio 2022 la BIMCO - Baltic and International Maritime Council, una delle associazioni rappresentative degli armatori più grandi e conosciute a livello mondiale - ha pubblicato una nuova versione della “force majeure clause”, una clausola modello che può essere inserita dalle parti in un contratto (es: contratto di noleggio di nave) con la finalità di disciplinare il caso in cui si verifichi un “evento di forza maggiore” che incide sul rapporto contrattuale e la possibilità di adempiere alle relative obbligazioni.
Per “force majeure” può, infatti, generalmente intendersi un avvenimento imprevedibile ed inevitabile che impedisce ad una delle parti di adempiere ad una o più obbligazioni contrattuali.

Gli eventi straordinari degli ultimi due anni, prima la pandemia globale ed ora il conflitto in Ucraina, hanno in particolare dimostrato l’impatto che circostanze impreviste e del tutto eccezionali possono avere su uno specifico accordo contrattuale e, di conseguenza, l’importanza di una clausola di questo tipo. La sua utilità risulta ancora maggiore qualora l’accordo contrattuale sia regolato, come molto spesso accade, dalla legge inglese la quale non codifica il concetto di forza maggiore e prevede invece la cosiddetta “doctrine of frustration” i cui requisiti di applicabilità, tuttavia, possono essere difficili da raggiungere e da provare.

Nel nostro ordinamento, invece, sebbene non vi sia una definizione legale di forza maggiore, dottrina e giurisprudenza riconducono tale concetto fondamentale agli istituti dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore di cui all’articolo 1256,1 cod. civ e dell’eccessiva onerosità di cui all’art. 1467,1 cod. civ. In particolare, con la pronuncia n. 22396 del 19.10.2006, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire i due requisiti necessari al fine di invocare la forza maggiore, vale a dire la straordinarietà (requisito oggettivo) e l’imprevedibilità (requisito soggettivo) dell’evento, naturale o politico, che viene ad impattare in maniera del tutto eccezionale sull’equilibrio contrattuale. 
La clausola BIMCO in questione è composta da sette distinti paragrafi: (a) definizioni, (b) eventi di forza maggiore, (c) notificazione e mitigazione degli effetti dovuti all’evento di forza maggiore, (d) cooperazione delle parti, (e) non-imputabilità dell’inadempimento, (f) obbligazione di pagamento delle prestazioni non direttamente colpite dall’evento di forza maggiore, (g) “termination” (v. infra).

Il paragrafo (b), in particolare, contiene una dettagliata lista di eventi che possono costituire forza maggiore. Fra questi si possono ricordare, a mero titolo esemplificativo, conflitti armati e simili scenari di guerra e ostilità, atti di pirateria e terroristici, epidemie e pandemie, eventi naturali estremi ecc. L’elenco si conclude poi con una disposizione di chiusura, di cui al sottoparagrafo x), che indica qualsiasi altra circostanza o evento simili a quelli elencati a meno che siano nel caso specifico imputabili a negligenza della parte che intende invocare la forza maggiore.
Ai fini dell’operatività della clausola non è tuttavia sufficiente il verificarsi di un evento di forza maggiore ma è altresì necessario che: i) questo non fosse prevedibile nel momento di conclusione del contratto, ii) esso sia del tutto fuori dal controllo della parte che lo invoca ed infine iii) l’evento non possa da questa essere in alcun modo impedito o evitato.

Quando viene ad operare, la “force majeure clause” ha l’effetto di giustificare l’inadempimento contrattuale causalmente riconducibile all’evento straordinario a condizione che la parte che invoca la clausola abbia immediatamente notificato per iscritto a controparte il verificarsi di quel determinato evento e si sia ragionevolmente adoperata per minimizzarne gli effetti.

L’essenza di questa clausola risiede dunque nella massima comunicazione e cooperazione delle parti al fine di fronteggiare e superare la situazione del tutto eccezionale che si verifica. La cosiddetta “termination”, la quale sostanzialmente corrisponde alla nostra risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, rappresenta invece l’extrema ratio ossia un rimedio del tutto residuale per le parti. Ai sensi del paragrafo (g), infatti, il contratto può essere risolto (“terminato”) se l’evento di forza maggiore ha l’effetto di (i) rendere il contratto impossibile, illegale o radicalmente differente da quello concluso dalle parti oppure (ii) di impattare in modo sostanziale sull’esecuzione del contratto in generale e la sussistenza dell’evento eccezionale dura oltre [x] giorni da quanto ne è stata data notizia a condizione che tale numero di giorni si espressamente indicato nella clausola inserita nel contratto. Se il secondo (ii) dei due predetti scenari lascia poco spazio all’interpretazione in quanto presuppone che le parti abbiano indicato nella clausola un determinato termine temporale, il primo implica invece la necessità di fare attente valutazioni circa l’entità e le conseguenze pratiche che l’evento di forza maggiore verificatosi nel singolo caso può avere sul piano contrattuale. Il paragrafo (g)(ii) della clausola fa infatti riferimento a concetti giuridici che lasciano uno spazio interpretativo più o meno ampio, primo fra questi l’effetto di “rendere il contratto radicalmente diverso” da quello concluso tra le parti.

Da ciò discende l’importanza di considerare attentamente il contenuto della clausola BIMCO – la quale, come si è detto, è una clausola modello – ed eventualmente modificarla in parte al fine di adattarla meglio al singolo accordo contrattuale. Nel concreto è sempre consigliabile prevedere nel modo più dettagliato possibile tutti gli scenari che potrebbero ragionevolmente sopravvenire e il comportamento che le parti devono tenere in relazione alle particolari circostanze che si possano verificano. È la stessa BIMCO a sottolineare in nota alla clausola l’importanza di analizzare attentamente l’integrale contenuto della clausola soprattutto qualora, per esempio, si intenda inserirla all’interno di un contratto di noleggio a tempo che preveda ampi limiti geografici, atteso che in tal caso il noleggiatore ben potrebbe indicare un luogo alternativo di sbarco che non sia colpito dall’evento straordinario ed imprevedibile.



© Associazione Assagenti - info@assagenti.it | Politica dei Cookie | Informativa Privacy | Design - gcore.it