Crisi in Ucraina e rischio di sanzioni UE: come verificare la potenziale esposizione alle sanzioni

25/03/2022

Crisi in Ucraina e rischio di sanzioni UE: come verificare la potenziale esposizione alle sanzioni

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

Crisi in Ucraina e rischio di sanzioni UE: alcuni passaggi da considerare per scongiurare l’applicazione di sanzioni nei rapporti contrattuali

 A seguito dello scoppio della guerra in Ucraina e della progressiva emanazione di misure sanzionatorie da parte dell’Unione Europea, occorre prestare attenzione ad alcuni passaggi necessari al fine di verificare la potenziale esposizione delle parti contraenti al rischio di sanzioni.

In primo luogo, occorre verificare se la parte con cui è in essere la trattativa risulti nella “lista nera”.

Al riguardo, il Regolamento (UE) n. 269/20148[1]  – concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina – oltre ad imporre sanzioni di carattere personale nei confronti di una lista di soggetti (persone fisiche e giuridiche) specificatamente individuati nell’Allegato I, contempla altresì l’applicabilità di suddette misure anche alle “entità associate” ai soggetti di cui sopra (art. 2). Pertanto, il fatto che un soggetto non sia espressamente menzionato nella “lista nera”, non implica che, dal punto di vista sostanziale, vada esente dall’applicabilità di sanzioni.

Occorre dunque effettuare un test di controllo, da condursi alla luce delle circostanze del caso concreto, in modo da mettere in evidenza l’eventuale nesso “associativo” fra l’entità con cui si sta trattando e l’entità nella lista nera. Mentre il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti – Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha adottato un criterio matematico, che individua la soglia del 50% quale limite per ritenere indirettamente “blacklistata” un’entità posseduta da un soggetto inserito nella lista (“50 percent rule”), tale criterio non è ancora stato adottato nell’Unione Europea, dove il test di controllo e del “blacklist” indiretto risulta dunque più flessibile.

In secondo luogo, occorre verificare se l’attività o il bene è soggetto a una qualche restrizione. In linea generale, le attività economiche con entità russe (non inserite nella lista nera) sono consentite, a meno che non risulti applicabile uno dei “pacchetti sanzionatori” emanati dall’Unione Europea[2] .

Tali misure sanzionatorie sono in linea generale atte ad incidere non solo sul settore finanziario, imponendo un divieto di effettuare operazioni con la Banca centrale russa e limitando l'accesso ai servizi e ai mercati finanziari e dei capitali dell'UE, ma altresì a gravare lo scambio di beni e servizi, vietando l’esportazione e importazione per quanto riguarda il commercio di armi ed altresì stabilendo il divieto di esportazione dei beni a duplice uso per scopi militari in Russia.

Al riguardo, si segnala l’ultimo dei pacchetti sanzionatori emanato lo scorso 15 marzo, con cui è stato ampliato il divieto di effettuare operazioni con determinate imprese statali, prevedendo altresì nuove restrizioni commerciali per prodotti siderurgici e beni di lusso.

In particolare, con il Regolamento (UE) n. 428/2022, l’Unione Europea ha introdotto una specifica restrizione per le esportazioni in Russia dei prodotti di lusso, specificamente individuati nell’allegato XVIII del Regolamento n. 428/2022 (si fa riferimento, a titolo esemplificativo, a spumanti, vini, capi d’abbigliamento ma anche  ad imbarcazioni da diporto), nonché un divieto all’importazione in UE, all’acquisto e al trasporto dei prodotti siderurgici in ferro e acciaio originari della Russia, indicati nell’allegato XVII del medesimo Regolamento.[3] 

Terzo ed ultimo (eventuale) passaggio consiste nel verificare se si applichino contro-sanzioni russe o se il pagamento possa o meno essere effettuato. Tale ultima circostanza assume rilievo nell’ipotesi in cui la banca russa appartenga alla “lista nera” oppure risulti applicabile il divieto swift di cui alle restrizioni finanziarie.


[1] Cfr. Regolamento n. 269/2014 al seguente link
[2] Cfr. cronistoria delle misure sanzionatorie emanate dall’UE al seguente link
[3] Cfr. Regolamento n. 428/2022 al seguente link


© Associazione Assagenti - info@assagenti.it | Politica dei Cookie | Informativa Privacy | Design - gcore.it