Crisi in Ucraina e rischio di sanzioni UE: come verificare la potenziale esposizione alle sanzioni
25/03/2022
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
Crisi in Ucraina e rischio
di sanzioni UE: alcuni passaggi da considerare per scongiurare l’applicazione
di sanzioni nei rapporti contrattuali
A seguito dello scoppio della
guerra in Ucraina e della progressiva emanazione di misure sanzionatorie da
parte dell’Unione Europea, occorre prestare attenzione ad alcuni passaggi
necessari al fine di verificare la potenziale esposizione delle parti contraenti
al rischio di sanzioni.
In primo luogo, occorre
verificare se la parte con cui è in essere la trattativa risulti nella “lista
nera”.
Al riguardo, il Regolamento (UE)
n. 269/20148[1] –
concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o
minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
– oltre ad imporre sanzioni di carattere personale nei confronti di una lista
di soggetti (persone fisiche e giuridiche) specificatamente individuati
nell’Allegato I, contempla altresì l’applicabilità di suddette misure anche
alle “entità associate” ai soggetti di cui sopra (art. 2). Pertanto, il fatto
che un soggetto non sia espressamente menzionato nella “lista nera”, non
implica che, dal punto di vista sostanziale, vada esente dall’applicabilità di
sanzioni.
Occorre dunque effettuare un test
di controllo, da condursi alla luce delle circostanze del caso concreto, in
modo da mettere in evidenza l’eventuale nesso “associativo” fra l’entità con
cui si sta trattando e l’entità nella lista nera. Mentre il Dipartimento del
Tesoro degli Stati Uniti – Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha adottato
un criterio matematico, che individua la soglia del 50% quale limite per
ritenere indirettamente “blacklistata” un’entità posseduta da un soggetto
inserito nella lista (“50 percent rule”), tale criterio non è ancora stato
adottato nell’Unione Europea, dove il test di controllo e del “blacklist”
indiretto risulta dunque più flessibile.
In secondo luogo, occorre
verificare se l’attività o il bene è soggetto a una qualche restrizione. In
linea generale, le attività economiche con entità russe (non inserite nella
lista nera) sono consentite, a meno che non risulti applicabile uno dei
“pacchetti sanzionatori” emanati dall’Unione Europea[2] .
Tali misure sanzionatorie sono in
linea generale atte ad incidere non solo sul settore finanziario, imponendo un
divieto di effettuare operazioni con la Banca centrale russa e limitando l'accesso
ai servizi e ai mercati finanziari e dei capitali dell'UE, ma altresì a
gravare lo scambio di beni e servizi, vietando l’esportazione e importazione
per quanto riguarda il commercio di armi ed altresì stabilendo il divieto
di esportazione dei beni a duplice uso per scopi militari in Russia.
Al riguardo, si segnala l’ultimo
dei pacchetti sanzionatori emanato lo scorso 15 marzo, con cui è stato ampliato
il divieto di effettuare operazioni con determinate imprese statali, prevedendo
altresì nuove restrizioni commerciali per prodotti siderurgici e beni di lusso.
In particolare, con il Regolamento
(UE) n. 428/2022, l’Unione Europea ha introdotto una specifica restrizione
per le esportazioni in Russia dei prodotti di lusso, specificamente individuati
nell’allegato XVIII del Regolamento n. 428/2022 (si fa riferimento, a titolo
esemplificativo, a spumanti, vini, capi d’abbigliamento ma anche ad imbarcazioni da diporto), nonché
un divieto all’importazione in UE, all’acquisto e al trasporto dei
prodotti siderurgici in ferro e acciaio originari della Russia, indicati
nell’allegato XVII del medesimo Regolamento.[3]
Terzo ed ultimo (eventuale)
passaggio consiste nel verificare se si applichino contro-sanzioni russe o se
il pagamento possa o meno essere effettuato. Tale ultima circostanza assume
rilievo nell’ipotesi in cui la banca russa appartenga alla “lista nera” oppure
risulti applicabile il divieto swift di cui alle restrizioni finanziarie.
[1] Cfr.
Regolamento n. 269/2014 al seguente link
[2] Cfr.
cronistoria delle misure sanzionatorie emanate dall’UE al seguente link
[3] Cfr.
Regolamento n. 428/2022 al seguente link