DL n.197 disciplina del conferimento dei rifiuti delle navi e impianti portuali di raccolta

25/02/2022

DL n.197 disciplina del conferimento dei rifiuti delle navi e impianti portuali di raccolta

Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it

Il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197 (di seguito “il Decreto”) che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi.

Gli obiettivi generali dichiarati all’articolo 1 del Decreto sono quelli di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi dello scarico dei rifiuti delle navi che utilizzano i porti situati nel territorio italiano, nonché di garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento degli stessi presso tali impianti da parte degli armatori.

Per comprendere l’ambito di applicazione del testo normativo, che vuole essere il più possibile ampio, occorre premettere che il Decreto adotta una definizione molto lata di “nave”, qualificandola come “un’imbarcazione di qualsiasi tipo che opera nell'ambiente marino, inclusi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti” allo scopo di fare in modo che qualsiasi unità sia coinvolta nel raggiungimento degli obiettivi sopraesposti. Inoltre, per “impianto portuale di raccolta”, invece, deve intendersi “qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi”.

In base al Decreto, ogni porto italiano deve essere fornito di un Piano di raccolta dei rifiuti, elaborato da parte dell’Autorità del Sistema Portuale, o dell’Autorità Marittima, che deve includere una descrizione della capacità degli impianti portuali, della procedura di accettazione e raccolta dei rifiuti e una panoramica del tipo e dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi e gestiti negli impianti.
Specificamente, le suddette Autorità dovranno predisporre il Piano di raccolta dei rifiuti e renderlo operativo entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, ovvero entro il 15 dicembre 2022. 
A seguito dell’approvazione del Piano, l’Autorità competente dovrà comunicarlo agli operatori delle navi, specificando la disponibilità degli impianti portuali di raccolta, le tariffe applicate e le informazioni sul sistema di raccolta e gestione delle navi.

Proprio in attuazione del sistema del Piano di raccolta dei rifiuti, ed in vista della sua operatività, il Decreto sancisce che ogni porto deve necessariamente essere dotato di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti adeguati alle navi che vi fanno regolarmente scalo; dal testo normativo non è dato trarre entro quale termine l’impianto di raccolta debba essere operativo, talché si può ipotizzare  che, come per il Piano di raccolta dei rifiuti, gli impianti debbano essere operativi entro il 15 dicembre 2022. 
Nello specifico, è previsto che la capacità degli impianti portuali debba essere commisurata alla tipologia ed al quantitativo di rifiuti e al tipo di navi che abitualmente utilizzano tale porto, tenuto conto della sua ubicazione geografica, e delle esigenze degli utenti. 
Inoltre, tali impianti sono autorizzati per la gestione dei rifiuti a condizione che rispettino le norme in materia di gestione degli stessi previste nella parte quarta del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152 - anche conosciuto come Testo Unico Ambiente - che ha la finalità di ridurre al minimo l’impatto negativo derivante dalla produzione di rifiuti.
L’impianto e il servizio di raccolta dei rifiuti viene affidato a un soggetto “Gestore” nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia di appalti, affidamenti e concessioni, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 352/2017.
Da ultimo, il Gestore dell'impianto portuale di raccolta, nell’esercizio della sua attività, dovrà anche provvedere agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti ed alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico degli stessi. 

Per quanto riguarda, invece, i soggetti che conferiscono i rifiuti, cioè le navi, si stabilisce che per quelle di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, l’operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave dovrà compilare in modo veritiero e preciso il modulo di “notifica anticipata dei rifiuti” e trasmettere tutte le informazioni in esso contenute all’Autorità del Sistema Portuale o all’Autorità Marittima o al soggetto da questa indicato. Nel modulo è richiesta l’indicazione dei dati identificativi della nave, le informazioni relative ad arrivo e partenza dal porto, nonché, ovviamente, le informazioni circa i rifiuti da conferire.
Le tempistiche per la consegna del modulo sono, sostanzialmente, entro le 24 ore precedenti l’arrivo in porto o il momento della partenza dallo scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.
Tutte le predette informazioni sono riportate per via elettronica nel sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi “SafeSeaNet” sviluppato dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.

Indipendentemente dai valori di stazza, quindi per tutte le navi, il Decreto sancisce l’obbligo per il comandate che approda in un porto italiano di conferire tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo conto delle norme pertinenti in materia di scarico previste nella Convenzione MARPOL. In questo caso, il gestore dell’impianto o l’Autorità del Sistema Portuale compilano il modulo di ricevuta di conferimento rifiuti e lo consegnano al comandante della nave. Se si tratta di comandante di nave di stazza lorda superiore alle 300 tonnellate, dovrà inserire i dati ivi contenuti nel Sistema SafeSeaNet.
Nel caso in cui la nave faccia scalo per meno di 24 ore nella zona di ancoraggio oppure in caso di condizioni metereologiche avverse, la nave può essere autorizzata dall’Autorità Marittima a procedere verso lo scalo successivo senza aver conferito i rifiuti.

Per quanto concerne i costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, il Decreto prevede che essi siano recuperati mediante la riscossione, da parte degli impianti portuali di raccolta, di “tariffe” poste a carico delle navi che approdano nel porto. 
In particolare, le navi devono corrispondere una tariffa “indiretta”, applicata indipendentemente dal conferimento dei rifiuti, laddove l’eventuale parte di costi non coperta dalla tariffa indiretta è recuperata attraverso l’applicazione di una tariffa, per così dire “variabile”, calcolata in base ai tipi e quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti da ciascuna singola nave.

All’articolo 9, il Decreto elenca alcune situazioni nelle quali l’Autorità Marittima può esentare la nave che è prevista fare scalo dagli obblighi sopra elencati. Ciò può accadere qualora vi sia la prova del fatto che la nave svolga servizio di linea con scali frequenti e regolari, oppure che esista un accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto toccato dalla nave. 

Infine, il Decreto dispone che l’Autorità Marittima provvedano a ispezioni, anche casuali, su qualsiasi nave allo scopo di verificarne il rispetto. 
Nello specifico, l’Autorità Marittima è obbligata ad ispezionare almeno il 15% delle navi che fanno scalo nel suo porto di competenza. Nel caso in cui l’Autorità Marittima accerti che una nave ha lasciato il porto in violazione delle disposizioni del Decreto dovrà informare l’Autorità Marittima del porto successivo di scalo che dovrà vietare alla nave di lasciarlo fino all’avvenuto conferimento dei rifiuti.



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