Rappresentante doganale e Iva all’importazione

22/02/2022

Rappresentante doganale e Iva all’importazione

Rubrica a cura dello Studio Armella, Genova - Milano- www.studioarmella.com - armella@studioarmella.com

Negli ultimi anni la prassi amministrativa e la giurisprudenza hanno fornito importanti chiarimenti in merito alla responsabilità del rappresentante indiretto, in relazione all’obbligo di pagamento dei dazi e dell’Iva all’importazione.
Nell’ambito dello svolgimento delle operazioni doganali, il proprietario della merce può farsi rappresentare da un terzo nei rapporti con la dogana. A riguardo, si distingue tra rappresentanza diretta, in cui il rappresentante agisce in nome e per conto dell’importatore, e indiretta. 
In caso di rappresentanza indiretta in dogana, il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di altro soggetto ed è, in linea di principio, responsabile dell’obbligazione doganale, assumendo personalmente la qualifica di dichiarante ai sensi dell’art. 77, par. 3, Codice doganale dell’Unione. 
In particolare, sussiste un vincolo di responsabilità solidale tra il proprietario della merce e il rappresentante doganale. Ciò nondimeno, il rappresentante indiretto che abbia agito correttamente nell’esecuzione dell’incarico, ha diritto di esercitare l’azione civilistica di regresso nei confronti del mandante, al fine di ottenere il rimborso di quanto eventualmente già versato all’Agenzia delle dogane. 
La responsabilità solidale per l’assolvimento dell’obbligazione doganale non dovrebbe estendersi al pagamento dell’Iva all’importazione, a motivo della sua natura di tributo interno e non di dazio doganale. A riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 23674/2019 e 29195/2019, ha esplicitamente escluso la sussistenza di una solidarietà passiva del rappresentante indiretto in dogana. 
A completamento di quanto affermato dalla giurisprudenza, è intervenuta in più occasioni l’Agenzia delle entrate. In particolare, si segnalano il principio di diritto 29 settembre 2021, n. 13/2021 nonché le risposte ad interpello 1° ottobre 2021 e 13° gennaio 2020.
Con tali provvedimenti, l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto che il soggetto passivo Iva è sempre l’effettivo proprietario dei beni. Ne deriva che soltanto il proprietario delle merci ha diritto, previa annotazione delle bollette doganali nel registro Iva a debito, di detrarre l’imposta assolta a monte, nel momento dell’importazione. Tale principio trova il proprio fondamento nell’art. 19 del d.p.r. 633/1972 secondo cui l’unico soggetto legittimato a recuperare l’Iva versata è il contribuente destinatario delle merci e cioè l’importatore. 
Una figura diversa dal rappresentante indiretto è, infine, quella del rappresentante fiscale ai fini Iva. Quest’ultimo adempie esclusivamente gli obblighi in materia di Iva. Con la circolare 14 dicembre 2021, n. 40/2021, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha, pertanto, precisato che la responsabilità solidale per l’assolvimento dell’obbligazione doganale, prevista in caso di rappresentanza doganale indiretta, non si estende al rappresentante fiscale ai fini Iva. 



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