Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) incompatibile con l’ordinamento unionale

22/02/2022

Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) incompatibile con l’ordinamento unionale

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

La Corte di giustizia dell’Unione europea, a seguito di un rinvio pregiudiziale, è intervenuta (1)  in materia di IRBA, quale imposta indiretta non armonizzata che si applicava alle forniture di benzina per autotrazione.

In particolare, il Giudice del rinvio, ha interrogato la Corte di giustizia UE circa la compatibilità della disciplina nazionale afferente tale tributo proprio derivato (2) rispetto alla disciplina unionale.

Nel merito della disciplina nazionale, si consideri che il D.Lgs. n. 398/1990 aveva previsto la facoltà per le Regioni a statuto ordinario di istituire un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione erogata dai relativi impianti di distribuzione ubicati nei rispettivi territori regionali.

Quanto alla normativa europea, si evidenzia come la Direttiva n. 92/12/CEE (afferente il regime generale, la detenzione, la circolazione ed il controllo dei prodotti soggetti ad accisa) avesse previsto che “i prodotti” soggetti ad accisa “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta” .(3)

Parimenti, anche ai sensi della successiva Direttiva 2008/118 (4), che abroga la predetta Direttiva, “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali [dell’Unione] applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni” .(5)

Ciò premesso, la fattispecie di cui trattasi origina da una società di gestione di impianti di distribuzione di carburanti, che aveva ricorso avverso un invito al pagamento con il quale l’Agenzia delle Dogane aveva preteso la liquidazione dell’Imposta afferente le forniture di carburante che quest’ultima aveva fatturato durante il 2012.

Nel corso del giudizio di appello, il Giudice del rinvio aveva nutrito dubbi circa il fatto che l’IRBA perseguisse una “finalità specifica”, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118. Ed infatti, in tal caso, la normativa nazionale sarebbe risultata incompatibile con la disciplina unionale.

A fronte di tale rinvio pregiudiziale nanti la Corte di giustizia UE, il Giudice unionale ricorda – anzitutto – come “siccome qualsiasi imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio, la sola circostanza che un’imposta miri a un obiettivo di bilancio non può, di per sé sola, salvo privare l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 di qualsivoglia sostanza, essere sufficiente a escludere che l’imposta in parola possa essere considerata dotata parimenti di una ‘finalità specifica’”.

Infatti, i Giudici unionali hanno evidenziato che, “sebbene la destinazione al bilancio degli enti territoriali del gettito di un’imposta per il finanziamento da parte di tali enti di competenze loro attribuite possa essere un elemento da prendere in considerazione per identificare l’esistenza di una ‘finalità specifica’ ai sensi di detta disposizione, una simile destinazione, che si configura come una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente al riguardo”: “diversamente, qualsiasi finalità potrebbe essere considerata specifica, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, circostanza che priverebbe l’armonizzazione delle accise istituita da tale direttiva di ogni effetto utile”.

Ciò posto, la Corte di giustizia UE chiarisce che sussiste il requisito della “finalità specifica” “soltanto qualora tale imposta sia concepita, quanto alla sua struttura, segnatamente riguardo alla materia imponibile o all’aliquota d’imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti nel senso di consentire la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi al fine di scoraggiarne il consumo”.

Tuttavia, “nel caso di specie, il giudice del rinvio, rispondendo alla richiesta di informazioni rivoltagli dalla Corte, ha chiaramente indicato che l’imposta regionale di cui al procedimento principale persegue solo una finalità generica di supporto al bilancio degli enti territoriali”.

Alla luce di tutto quanto sopra, la Corte di giustizia UE ha statuito nel senso che “una normativa nazionale che istituisce un’imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione” si pone in contrasto con la normativa unionale “dal momento che non si può ritenere che tale imposta abbia una ‘finalità specifica’ ai sensi di tale disposizione”, posto che “il suo gettito è inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali”.

Ebbene, la pronuncia sopra esposta consente di formulare alcune rilevanti considerazioni che – per evidenti ragioni – possono essere qui solo brevemente esposte.

E’ necessario premettere che la Legge di bilancio 2020 ha abrogato tale Imposta a partire dal 1° gennaio 2021 (in quanto la Commissione europea aveva sollevato dubbi di compatibilità di tale disciplina con quella unionale.

Chiarito quindi che in base alla legislazione nazionale l’IRBA non risulta più dovuta dal 2021: si pone quindi il problema – alla luce della pubblicazione della sentenza in commento – della sorte di quella versata in epoca antecedente la sua abrogazione.

Si potrebbe quindi ipotizzare (secondo consolidata giurisprudenza di legittimità) o la possibilità di esperire azione di ripetizione dell’indebito nei confronti dei gestori degli impianti di gestione dei carburanti o, nell’ipotesi in cui tale azione risulti “impossibile o eccessivamente difficile (6) ” di proporre direttamente all’Agenzia delle Dogane (a tal fine competente) un’istanza di rimborso per quanto versato a titolo di IRBA nei limiti della decadenza (7) previsti dalla legge.

In quest’ultimo caso, a fronte del probabile diniego (espresso o tacito) di tale istanza di rimborso da parte dell’Agenzia delle Dogane, si potrebbe ricorrere alle Commissioni Tributarie invocando la supremazia della sentenza in commento sulla legge nazionale in quanto avente efficacia diretta nel nostro ordinamento.

(1)Causa c-255/20, ordinanza del 9 novembre 2021

(2) Ex L. n. 158/1990 e con il D.Lgs n. 398/1990.

(3) Ex articolo 3, par. 2.

(4) Relativa al regime generale delle accise

(5) Ex articolo 1, par. 2.

(6)Cfr. Cass. 15199/2019.

(7)  Che dovrebbe essere biennale.




© Associazione Assagenti - info@assagenti.it | Politica dei Cookie | Informativa Privacy | Design - gcore.it