Trattamento fiscale delle imbarcazioni da diporto inglesi a seguito della Brexit.

27/01/2022

Trattamento fiscale delle imbarcazioni da diporto inglesi a seguito della Brexit.

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova-- www.lovislex.it - info@lovislex.it

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 26 del 2022, è intervenuta chiarendo il regime fiscale delle imbarcazioni da diporto inglesi presenti nelle acque nazionali a seguito della Brexit (come noto dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e IVA dell'Unione Europea).

Più specificamente, nel caso di specie, vi era una società inglese che era proprietaria di un'imbarcazione da diporto, battente bandiera britannica, che stazionava nelle acque territoriali italiane.

Tale imbarcazione era stata acquistata nel 2017, anno a partire dal quale la stessa aveva navigato nelle acque europee ed in particolare in quelle italiane.

A seguito della Brexit, la Guardia Costiera italiana aveva contattato il comandante dell’imbarcazione al fine di completare la documentazione (1) inerente la permanenza della stessa (in quanto extra-UE) nelle acque unionali.

Infatti, tale permanenza doveva avvenire entro i limiti temporali a tal fine previsti, termini oltre i quali l’imbarcazione sarebbe stata nazionalizzata: in tale caso, si sarebbero dovuti liquidare i dazi doganali (a seguito dell’immissione in libera pratica del bene) e l’IVA all’importazione (per l’immissione in consumo del bene).

Tuttavia, l'imbarcazione era iscritta nel Register of British Ship PART III, sezione riservata alle sole piccole imbarcazioni che avevano assolto l’IVA comunitaria nel Regno Unito quando questo faceva parte dell'Unione Europea.

Sotto un diverso profilo, veniva chiarito che l’imbarcazione era stata immessa in libera pratica per la prima volta nel territorio unionale già nel 2001, a seguito di importazione della stessa dagli Stati Uniti d’America: in tal caso, erano stati versati i relativi dazi ed IVA all’importazione.

Tutto ciò premesso, la Società inglese interrogava l’Amministrazione finanziaria al fine di conoscere quali adempimenti ai fini dei dazi doganali ed IVA avrebbe dovuto assolvere nel caso di specie.

Nel merito, l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta in commento, ha chiarito che le unità da diporto battenti bandiera del Regno Unito che alla data del 1° gennaio 2021 si trovavano all'interno delle acque territoriali doganali della Unione europea mantengono lo status di merce unionale.

Diversamente, quelle che alla data del 1°gennaio 2021 si trovavano in territorio doganale del Regno Unito o in altro Paese terzo, hanno perso il loro status di merce unionale.

L’Amministrazione finanziaria ricorda tuttavia che la posizione dell’imbarcazione alla data del 1° gennaio 2021 può essere dimostrata con prove documentali quali, ad esempio, la dichiarazione del porto di ormeggio.

Sotto un diverso profilo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che se l'unità da diporto ha perso il suo status di merce unionale, perché al 1° gennaio 2021 si trovava nelle acque non comunitarie, può essere reintrodotta nell’Unione europea in libera circolazione (in esenzione da dazi e IVA all'importazione) al ricorrere delle condizioni previste per le “merci in reintroduzione” .(2)

A tal fine, è però necessario che:
-dall’uscita dal territorio doganale unionale dell’imbarcazione non sia trascorso un lasso di tempo maggiore di tre anni;
-non siano state apportate alterazioni o trasformazioni all'unità da diporto.
Tale fatto deve essere accertato al momento dell'importazione dell’imbarcazione, potendosi in ogni caso escludere gli interventi per il mantenimento della stessa.

Qualora l'unità non soddisfi i suddetti requisiti previsti per la reintroduzione, l’imbarcazione, al rientro in acque territoriali unionali, può essere vincolata al regime doganale di “ammissione temporanea” (3) , beneficiando della sospensione dai regimi impositivi a tal fine previsti (i.e. dazi ed IVA).

Ebbene, quanto al caso di specie, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che la Società non è tenuta agli adempimenti previsti per i bene extra unionale, qualora sia in grado di dimostrare che al 1° gennaio 2021 l’imbarcazione di cui trattasi si trovava all'interno delle acque territoriali doganali dell'Unione Europea. 

Tale fatto, secondo l’Agenzia delle Entrate, “sembra desumersi dalle informazioni dallo stesso rese”: tuttavia, tali rilevanti informazioni non vengono riportate dall’Amministrazione finanziaria nel documento di prassi in commento.

Si può tuttavia ipotizzare che, come sopra rilevato, l’Agenzia delle Entrate intendesse riferirsi a “prove documentali quali, ad esempio, la dichiarazione del porto di ormeggio”.

[1] Trattasi del “costituto in arrivo per il naviglio da diporto”.

2. Ex articolo 203 del Regolamento UE n. 952 del 2013.

[3] Tale regime (ex articolo 250 del Regolamento UE n. 952/2013) consente l’introduzione e la circolazione (in esenzione dai dazi ed IVA) nell’Unione europea di beni, provenienti da paesi terzi, destinati ad essere esportati senza aver subito nessuna modifica.


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