No imprese monopoliste: il TAR Catania blocca nuova concessione demaniale per porto grande Siracusa

26/01/2022

No imprese monopoliste: il TAR Catania blocca nuova concessione demaniale per porto grande Siracusa

Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it

Con la sentenza 17 dicembre 2021, n. 3796, il TAR Sicilia – Sezione Distaccata di Catania - ha parzialmente accolto il ricorso proposto da una società specializzata nell’attività di produzione e distribuzione di carburanti e titolare di due concessioni demaniali sulla banchina pescherecci del Porto Grande di Siracusa, la quale ha chiesto l’annullamento della concessione demaniale rilasciata ad altra società per la realizzazione di un approdo turistico nel Porto Grande di Siracusa. 

Nello specifico, la ricorrente adduceva che l’Autorità Portuale avesse operato in violazione dell’art. 18, Legge n. 18/1994, il quale prevede ai commi 2 e 9-bis che, nel rilasciare concessioni, quest’ultima riservi “spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie”, con la precisazione che tale previsione deve riguardare i “depositi e stabilimenti di prodotti chimici petroliferi allo stato liquido, nonché gli altri prodotti affini siti in ambito portuale”. Al riguardo, il Giudice amministrativo ha rilevato che, nel rilasciare la concessione per la realizzazione dell’approdo turistico, l’Autorità Portuale non ha rispettato il suddetto obbligo, in quanto, di fatto, la nuova concessionaria è stata «resa monopolista di ogni attività da svolgersi entro l’amplissimo raggio di una concessione demaniale marittima estesa per 49.794,00 mq. in terraferma e 98.880,00 di specchio acqueo», senza che fosse riservato uno spazio operativo allo svolgimento delle operazioni portuali in favore del soggetto già titolare di concessione per depositi di carburante e relativi impianti di erogazione. Così facendo, l’Autorità non ha rispettato i principi di libera concorrenza, legittimo affidamento e non contraddittorietà.

Il Collegio ha, altresì, rilevato che l’Assessorato Regionale competente, alla luce dell’oggettiva incompatibilità delle aree affidate in concessione alla nuova concessionaria con quelle della società ricorrente, avrebbe dovuto operare una attenta valutazione e ponderazione dei vari interessi sottesi alle due concessioni, al fine di determinare la prevalenza dell’uno sull’altro, come prescritto dall’art. 43, Cod. Nav., ritenendo poco persuasiva la scelta dell’Amministrazione di sovrapporre interamente gli spazi della nuova concessione con quelli delle concessioni preesistenti, anche in considerazione  di quanto previsto dall’art. 37, terzo comma, Cod. Nav., applicabile ratione temporis,  relativo al cosiddetto “diritto d’insistenza”, secondo cui doveva essere «data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze».
In tal senso, secondo il Giudice amministrativo, il diritto d’insistenza «non può essere inteso come meccanismo capace di escludere ogni confronto concorrenziale tra più istanze (Cons. St., sez. VI, sent. n. 5765/2009) e non comporta la prevalenza senz’altro del titolare di precedenti concessioni demaniali marittime ma la preferenza della posizione di quello soltanto al ricorrere di analoghe considerazioni di capacità economico gestionale». 
Conseguentemente, in relazione al caso concreto ed alla specifica attività esercitata nelle aree cui si riferiscono i provvedimenti impugnati, il Giudice ha ritenuto indubbio che un’impresa specializzata nell’attività di produzione e distribuzione di carburanti possegga un insieme di competenze di gran lunga superiore rispetto a quello invece posseduto dalla società nuova concessionaria.

Infine, il TAR ha affermato che le opere previste nel progetto approvato e poi trasfuso nella concessione demaniale marittima (quali la realizzazione di una piscina, di un edificio relativo a hotel-negozi-club house, di un beauty-center, di un eliporto di un molo riservato all’attracco dei pescherecci), avrebbero dovuto essere oggetto di una concessione di lavori pubblici, in quanto prive di qualsivoglia correlazione con le funzioni proprie della nautica turistica e da diporto e con i procedimenti caratterizzati da strumentalità necessaria rispetto alla realizzazione del porto turistico in quanto tale.

Gli effetti di tale pronuncia, anche al di fuori dei confini regionali, si potranno costatare sul lungo periodo, soprattutto con riferimento alle valutazioni che le Autorità Portuali saranno tenute ad operare e manifestare in presenza di istanze concorrenti sul medesimo spazio demaniale. 




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