Riforma del contratto di spedizione e modifiche della responsabilità vettoriale

24/01/2022

Riforma del contratto di spedizione e modifiche della responsabilità vettoriale

Con l’entrata in vigore del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 1521 (L. 29 dicembre 2021, GU n. 310 del 31 dicembre 2021) contenente le misure del PNRR, è stato approvato l’emendamento che ha apportato modifiche alle disposizioni del Codice Civile in materia di trasporto (art. 1696 cod. civ.) e spedizione (artt. 1737, 1739 e 1741 e 2761))
Le modifiche apportate dalla legge di conversione che avranno un maggiore impatto sulle relazioni tra le parti sono quelle relative al limite di responsabilità vettoriale e alla disciplina del privilegio del vettore e dello spedizioniere.
In particolare, l’articolo 1696 del Codice civile, ha subito due modifiche, una relativa alla specificazione del fatto che il limite si applichi ai trasporti terrestri, con esclusione dei trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari (che sono soggetti ai limiti sanciti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili), ed una connessa al trasporto multimodale.
La disposizione prevede e mantiene un limite pari ad 1 €/kg di merce perduta o avariata per tutte le ipotesi di perdita o avaria delle merci avvenuta nel corso dell’esecuzione di trasporti nazionali, specificando “terrestri” ed il limite previsto dall’articolo 23 comma 3 della CMR e successiva modificazioni, per i trasporti internazionali, specificando, anche in questo caso,  “terrestri” . Sempre al secondo comma, l’emendamento ha precisato che il riferimento alla Convenzione CMR va esteso anche al Protocollo, documento che aveva istituito il limite di 8,33 DSP/kg di merce perduta o danneggiata.
Più interessante è, invece, la modifica del terzo comma dell’art. 1696. Infatti, nel nuovo testo dell’articolo 1696 c.c. si stabilisce che “Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali”.
Il legislatore ha dunque inteso estendere l’applicazione del limite di responsabilità di 1€/kg, prevista al secondo comma dell’articolo, anche al trasporto multimodale, e per il solo caso in cui non sia possibile accertare la fase del trasporto in cui si sia verificato il danno. In parte, quindi, il legislatore ha recepito l’orientamento della giurisprudenza che ha ritenuto applicabili al trasporto multimodale le disposizioni – ed i limiti di responsabilità – del Codice Civile.
Per il trasporto multimodale internazionale, invece, il legislatore si spinge oltre, introducendo un nuovo ed ulteriore limite di responsabilità per il caso in cui resti ignota la fase del trasporto in cui si è verificato il danno, prevedendo un limite sensibilmente inferiore a quello previsto per i trasporti internazionali tout court, ovvero 3€/kg in luogo di 8,33 DSP/kg.
Alta importante modifica è quella apportata all’art. 2761 in relazione all’esercizio del privilegio e del correlato diritto di ritenzione da parte dello spedizioniere e del vettore.
La disposizione attribuisce ora allo spedizioniere un privilegio che può essere esercitato su tutti i beni oggetto della spedizione finché i beni restano presso di lui, nonché su beni oggetto di una spedizione diversa da quella per cui è sorto il credito, purché tali spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
Il legislatore ha quindi recepito e fatto proprio un consolidato orientamento giurisprudenziale derivante dalla pronuncia della Cassazione del 28.06.2005, n. 13905, che aveva ribaltato il precedente orientamento che, in un’ottica restrittiva del diritto dell’esercizio del privilegio, in favore del vettore, richiedeva che lo stesso venisse attuato solo su cose direttamente detenute dal vettore, e solo per crediti relativi al trasporto della specifica partita di merce oggetto della ritenzione.
La Cassazione, con la sentenza sopra menzionata, aveva ampliato l’esercizio del privilegio, assoggettandolo all’avveramento di alcune condizioni e segnatamente i) il privilegio era attuabile sulle cose che il vettore deteneva anche indirettamente e a patto che i beni non fossero ancora entrati nella disponibilità del destinatario; e ii) i diritti di ritenzione e privilegio sulle cose trasportate richiedevano soltanto che la causa del credito fosse il trasporto, e cioè che vi fosse un rapporto di connessione tra le cose ed il credito, per cui tale privilegio poteva essere esercitato anche su cose oggetto di un trasporto diverso da quello per cui era sorto il credito, se i singoli trasporti costituivano esecuzione di un unico contratto. Il riferimento a questo orientamento appare evidente.
In ultimo, il legislatore ha poi aggiunto un quinto comma con il quale ha stabilito che qualora lo spedizioniere abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del proprio mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all’articolo 2752 c.c., ossia il privilegio generale previsto in favore dello Stato per i crediti per i suoi tributi diretti, per l’imposta sul valore aggiunto e per i tributi degli enti locali.
Venendo, poi, alle modifiche apportate al contratto di spedizione si segnala brevemente che:
L’art. 1737 c.c. prevede ora la possibilità per il committente di attribuire un potere di rappresentanza allo spedizioniere il quale, in tale eventualità, potrà assumere la veste anche di un mandatario munito dei poteri di rappresentanza, con tutte le conseguenze sul committente per l’operato del rappresentante. È stata, poi, aggiunta l’ulteriore specificazione che un unico contratto di spedizione può avere a oggetto anche la stipula di più contratti di trasporto con diversi vettori.
L’articolo 1739 c.c. ribadisce ulteriormente che lo spedizioniere non ha alcun obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite (salvo espressa richiesta del mandante), eliminando il riferimento agli usi contrari. La norma mette quindi in chiaro che non vi è un obbligo dello spedizioniere di assicurare, ponendo così a carico del mandante istruzioni precise ed univoche in merito alla stipulazione della copertura assicurativa. È stato poi abrogato il terzo comma, relativo ai premi ed agli abbuoni ed i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere, che dovrebbe girarli al committente, che aveva dato luogo a molteplici problemi applicativi.
L’art. 1741 c.c. prevede ora che, qualora lo spedizioniere agisca in qualità di spedizioniere-vettore, ossia assuma l’esecuzione del trasporto con mezzi propri o altrui, la sua responsabilità è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 1696, beneficiando del limite risarcitorio ivi previsto. La precisazione ha l’effetto di rimuovere in via definitiva il tema, sorto in recente giurisprudenza, se lo spedizioniere-vettore, che non sia autorizzato all’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto di terzi per effetto dell’iscrizione al relativo albo, possa o meno invocare il limite risarcitorio accordato in favore del vettore.


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