Iva e nautica: il bilancio di Assonime

24/12/2021

Iva e nautica: il bilancio di Assonime

Rubrica a cura dello Studio Armella, Genova - Milano- www.studioarmella.com - armella@studioarmella.com

Con la circolare 30 novembre 2021, n. 33, Assonime interviene sulle regole introdotte nel settore nautico dalla Legge di bilancio 2021, analizzando i presupposti necessari per usufruire della non imponibilità Iva in caso di cessione di navi adibite alla navigazione in alto mare e delle cessioni e prestazioni a esse relative. Le novità riguardavano anche i servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di imbarcazioni da diporto, la cui territorialità è collegata al luogo di utilizzo delle imbarcazioni. 

La circolare ripercorre le principali novità, con alcune significative considerazioni in relazione ad aspetti di particolare rilievo applicativo. Sul tema della dichiarazione, secondo quanto previsto dalla legge 178/2020, per effettuare acquisti o importazioni in regime di non imponibilità Iva è necessario attestare la condizione della navigazione “in alto mare” mediante apposita dichiarazione, redatta secondo il modello approvato dall’Agenzia delle entrate. 

È prevista una sanzione dal 100% al 200% dell’Iva, in caso di omessa dichiarazione o di assenza dei presupposti richiesti dalla legge. Tale sanzione è applicabile anche nell’ipotesi in cui, per mera dimenticanza, il cedente o prestatore effettui la cessione o prestazione senza prima riscontrare, in via telematica, l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione per la navigazione in alto mare. 

Secondo Assonime, sarebbe auspicabile che l’applicazione della sanzione fosse limitata, invece, al solo caso in cui la dichiarazione di impiego della nave “in alto mare” non sia stata trasmessa all’Agenzia delle entrate, ossia in presenza di un’effettiva perdita di gettito da parte dello Stato. Sempre ad avviso di Assonime, tale interpretazione appare più coerente con il principio unionale di proporzionalità delle sanzioni, più volte ribadito dalla Corte di Giustizia (Corte di Giustizia, 15 aprile 2021, C-935/19; Corte di Giustizia 8 maggio 2019, C-712/17).

Analogamente, gli utilizzatori di imbarcazioni da diporto, non soggetti passivi Iva, devono attestare, sotto la propria responsabilità, la percentuale di utilizzo, nel territorio Ue, dei servizi di noleggio e simili di durata superiore a 90 giorni. Anche in questo caso, la dichiarazione deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle entrate. L’obiettivo è di incentivare la tax compliance, attraverso una sempre maggiore semplificazione e digitalizzazione degli adempimenti. 

Altro tema di particolare interesse riguarda la possibilità di modificare le comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate. Se per l’uso dell’imbarcazione nel territorio Ue è possibile presentare una dichiarazione integrativa, per la navigazione in alto mare il modello non prevede la possibilità di modificare la precedente comunicazione. Sul punto, secondo Assonime, sarebbe necessario un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate.



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