Raccomandatari marittimi: sì alla dichiarazione ai fini di non imponibilità IVA per servizi nautici

20/12/2021

Raccomandatari marittimi: sì alla dichiarazione ai fini di non imponibilità IVA per servizi nautici

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova-- www.lovislex.it - info@lovislex.it

Facendo seguito a precedenti nostre note (1) , si commenta brevemente il recente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, n. 352534/202 del 9 dicembre u.s.

Tale Provvedimento interviene in merito al regime di non imponibilità IVA (2) delle prestazioni servizi di locazione (anche finanziaria), noleggio e simili, non a breve termine, nel territorio della UE di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare.

In particolare, al fine di poter beneficiare di tale regime agevolato, potranno essere incaricati di trasmettere (telematicamente) le dichiarazioni di utilizzo a tal fine rilevanti i seguenti soggetti:

• gli iscritti negli elenchi dei Raccomandatari Marittimi, di cui all’articolo 6 della legge del 4 aprile 1977, n.135;
• le società nelle quali operi – in qualità di amministratore unico, membro del consiglio di amministrazione con specifica delega alla raccomandazione marittima o institore – almeno un soggetto iscritto agli elenchi dei Raccomandatari Marittimi, di cui all’articolo 6 della legge del 4 aprile 1977, n.135.

Si ricorda, infatti, che l’articolo 1, commi da 708 a 712, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto l’obbligo, per i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti di navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse riferibili e per gli utilizzatori che intendono fruire di prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto (3) senza applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto (4) , di presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione attestante le condizioni previste dalla stessa norma.

Come precedentemente analizzato, in data 15 giugno 2021, con il Provvedimento n. 151377, l’Amministrazione finanziaria aveva infatti approvato il modello della dichiarazione e – contestualmente – aveva definito le modalità di presentazione della stessa.

Ebbene, al fine di favorire gli adempimenti a tal fine necessari, l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento in commento, ha ritenuto opportuno allargare ai sopracitati soggetti la possibilità di effettuare le necessarie comunicazioni. 

Ed infatti, secondo l’Agenzia delle Entrate “i Raccomandatari Marittimi svolgono attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi ad essi affidati”. 

Ne consegue che, oltre ai soggetti originariamente individuati, sarà consentito anche agli iscritti negli elenchi dei Raccomandatari Marittimi ovvero alle società nelle quali operi almeno un soggetto iscritto in tali elenchi di trasmettere le necessarie comunicazioni ai fini della non imponibilità IVA delle succitate prestazioni di servizi e cessioni di beni.

 

[1] Con particolare riferimento a “Ultimi aggiornamenti su prestazioni di servizi per navi da diporto per navigazione in alto mare” (https://www.assagenti.it/it/news/22346/Ultimi_aggiornamenti_su_prestazioni_di_servizi_per_navi_da_diporto_per_navigazione_in_alto_mare), a “La non imponibilità IVA per prestazioni di servizi nelle navi adibite per navigazione in alto mare” (https://www.assagenti.it/it/news/21147/La_non_imponibilit%C3%A0_IVA_per_prestazioni_di_servizi_nelle_navi_adibite_per_navigazione_in_alto_mare) ed a “Prestazioni di servizi per imbarcazioni da diporto: il nuovo criterio di territorialità ai fini IVA” (https://www.assagenti.it/it/news/21086/Prestazioni_di_servizi_per_imbarcazioni_da_di porto-_il_nuovo_criterio_di_territorialit%C3%A0_ai_fini_IVA_).
[2] Ai sensi degli articoli 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[3] Ai sensi dell’articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. 633 cit.
[4] Ai sensi dell’articolo 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.


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