Decarbonizzazione dello shipping con carburanti a basso tenore di zolfo: profili di responsabilità

29/10/2021

Decarbonizzazione dello shipping con carburanti a basso tenore di zolfo: profili di responsabilità

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

Sono trascorsi quasi due anni da quando l’IMO ha imposto alle navi che operano al di fuori delle aree di controllo delle emissioni navali (Ecas) l’utilizzo di carburanti con un tenore di zolfo inferiore o pari allo 0,5 %. 
Tale misura ha infatti rivoluzionato il settore dei trasporti marittimi, imponendo agli operatori del settore di adattarsi alla nuova normativa, introdotta con l’obiettivo di ridurre drasticamente l’inquinamento del mare derivante dall’impiego di carburanti con livelli troppo elevati di zolfo. 
Seppur tale misura sia stata introdotta a inizio 2020, ad oggi rimane ancora dibattuto il tema legato ai profili di responsabilità sulla verifica e sul controllo del tenore di zolfo contenuto nei combustibili. 

Sotto il profilo normativo, l’art. 296 del D.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) prevede diverse misure sanzionatorie, che variano a seconda dell’infrazione. In particolare, il Codice punisce:

•con sanzione amministrativa da 15.000 a 150.000 Euro l’armatore o il comandante che utilizzano combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore ai limiti di legge;
•con sanzione amministrativa da 1.549 a 9.296 Euro il comandante che ometta di registrare il cambio di combustibile sui libri di bordo;
•con sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 Euro chi, all’atto della fornitura di combustibile ad uso marittimo, non metta a disposizione dell’armatore o di un suo delegato il bollettino di accompagnamento (bunker delivery note) o il campione del combustibile.

L’imposizione del limite dello 0,5 % e la necessità di non incorrere nelle sanzioni sopra descritte ha inevitabilmente imposto agli armatori di adeguarsi al rispetto dei nuovi limiti, tramite l’installazione di apparecchiature nuove e a basso impatto ambientale. Alcuni armatori si sono dotati di motori alimentati a gas naturale privo di zolfo (GNL), mentre altri hanno deciso di ricorrere a impianti di lavaggio dei gas di scarico (c.d. “scrubber”), che permettono di utilizzare i vecchi combustibili abbattendo le emissioni di zolfo prima del rilascio dei gas in atmosfera.
Tutto ciò ha comportato e sta comportando ingenti costi per l’industria armatoriale, che ha sollevato diverse volte la questione presso le sedi competenti. 
Di recente infatti, seppur con specifico riferimento all’utilizzo di carburanti a limitata dispersione di carbonio, l’Associazione degli armatori europei (ECSA) ha evidenziato che il processo di rinnovamento ecologico dell’industria del mare debba dipendere non tanto dalle navi, che rappresentano solo delle utilizzatrici di combustibile, bensì dagli stessi fornitori di carburante, i quali dovrebbero essere ritenuti responsabili della conformità del carburante ai limiti imposti dalla legge.

Il tema della responsabilità sul rispetto della normativa sull’utilizzo dei combustibili navali è stato di recente oggetto di una decisione della Suprema Corte francese (Court de Cassation – Chambre Criminelle, 24 novembre 2020), la quale ha fermamente rigettato la tesi secondo cui le navi, in particolare i comandanti, siano esenti dall’obbligo di controllare che i combustibili impiegati a bordo siano conformi alle norme di settore. Il Giudice francese ha infatti ritenuto che il comandante della nave, quale garante della sicurezza della nave e della protezione dell’ambiente, sia tenuto personalmente a far conoscere le regole in tema di inquinamento assicurandosi, quindi, che il carburante che viene utilizzato sia conforme alle predette regole. 

Lo stesso vale per il settore del noleggio, dove i formulari generalmente utilizzati dagli operatori contengono spesso clausole (“Bunker Quality And Liability Clause 2011, Bunker Quality Control Clause For Time Chartering”) che attribuiscono al Charterer la responsabilità sulla qualità e sul corretto utilizzo del combustibile. Nella maggior parte dei charterparty, infatti, il noleggiatore viene ritenuto responsabile del controllo sia per la qualità del carburante fornito sia per qualsiasi perdita o danno alla nave causato dalla fornitura di carburanti non conformi alle norme previste.

Sulla base dell’attuale normativa, nonché alla luce della prassi contrattuale seguita dagli operatori del settore, il controllo sul rispetto dei limiti di utilizzo dello zolfo nei carburanti navali spetta ancora agli armatori e ai comandanti delle navi, anche se tale tematica è ancora lontana dall’essere definita con certezza, visto che le associazioni armatoriali si stanno muovendo per richiedere una revisione della materia allo scopo di essere maggiormente tutelati sia sotto il profilo economico che sotto quello concernente le relative responsabilità.



 



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