Varato il Decreto per la salvaguardia della laguna di Venezia

28/09/2021

Varato il Decreto per la salvaguardia della laguna di Venezia

Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it

Il 16 settembre 2021, il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia.
Il testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 settembre, costituisce l’esito di un dibattito molto travagliato sulla tutela dei canali della laguna di Venezia, notoriamente attraversato dal turismo croceristico e dalla viabilità mercantile.
La vicenda trae origine dal Decreto cd. Clini-Passera, un decreto interministeriale del 2012 diretto a limitare il transito di navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale, tra cui anche la Città di Venezia.
Tali misure, in particolare, disponevano il divieto di transito, nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca, delle navi adibite al trasporto di merci e passeggeri superiore a 40.000 tonnellate di stazza lorda (poi elevato a 96.000 t per l’anno 2015), nonché il dovere per l’Autorità Marittima, di concerto con l’Autorità Portuale, di disciplinare le distanze minime e le correlative vie di navigazione praticabili, alternative a quelle vietate.
L’attuazione delle suddette prescrizioni, oggetto di ricorsi davanti al TAR, è poi tornata in evidenza a seguito dell’incidente verificatosi nel giugno 2019, a seguito della collisione tra una nave da crociera e un battello da turismo nel Canale della Giudecca, provocando nuove polemiche e riaccendendo i riflettori sull’insostenibilità del turismo delle grandi navi a Venezia.
Ed ecco che, a ben 9 anni di distanza dai primi interventi di tutela, il Legislatore tornando sulla salvaguardia della Laguna di Venezia ha elevato, dal 1° agosto 2021, alcune delle vie urbane d'acqua più importanti, come il Bacino di San Marco, il Canale di San Marco e il Canale della Giudecca, a monumento nazionale, ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
In sostanza, i predetti riconoscimenti comporteranno il divieto di transito nelle suddette aree per le navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: a) stazza lorda superiore a 25.000 GT; b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri; c) tiraggio aereo (air draft) superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela-motore; d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.
Dunque, a chi spetterà la gestione e l’attuazione delle predette prescrizioni?
Ai sensi dell’art. 2, spetterà al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale, in qualità di Commissario straordinario, il quale dovrà attivarsi per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, avvalendosi dello specifico fondo posto a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi, pari a 157 milioni di euro.
In particolare, egli sarà tenuto a disporre la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dei seguenti interventi, previa Valutazione di Impatto ambientale: “a) realizzazione di punti di attracco temporanei in numero non superiore a cinque nell'area di Marghera destinati anche  alle  navi  adibite  al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT; b) manutenzione  dei  canali  esistenti; c) interventi accessori per il miglioramento  dell’accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione”.
Il Legislatore, inoltre, al fine di compensare i disagi provocati al turismo crocieristico e commerciale, ha previsto l’istituzione di un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022, disponendo contributi sia in favore delle compagnie di navigazione per gli eventuali maggiori costi sostenuti per la riprogrammazione delle rotte e per i rimborsi, riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio per effetto della riprogrammazione delle rotte, qualora non siano indennizzabili sulla base di eventuali contratti di assicurazione, sia in favore del gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito e delle imprese di cui lo stesso si avvale. 
Infine, ulteriori misure sono state disposte a salvaguardia dei lavoratori impiegati dal gestore del terminal di approdo non coperti con gli strumenti già previsti dalla legislazione vigente per il sostegno al reddito, prevedendo un incremento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022.






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