Illegittima l’esenzione delle accise sui carburanti per il noleggio di imbarcazioni

28/09/2021

Illegittima l’esenzione delle accise sui carburanti per il noleggio di imbarcazioni

Rubrica a cura dello Studio Armella, Genova - Milano- www.studioarmella.com - armella@studioarmella.com

È in violazione del diritto UE la norma italiana che concede l’automatica esenzione dalle accise sui carburanti per il noleggio di imbarcazioni da diporto. È questo il principio affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha censurato l’agevolazione italiana in materia di accise (sentenza 16 settembre 2021, causa C-341/20).
La pronuncia fa seguito a un ricorso diretto da parte della Commissione europea nei confronti dello Stato Italiano, ritenuto inadempiente rispetto alla trasposizione della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 (c.d. Direttiva accise). La disciplina unionale prevede, infatti, l’esenzione delle accise sui prodotti energetici utilizzati per la navigazione a fini commerciali (art. 14, par. 1, lettera c) direttiva 2003/96). Secondo la normativa italiana, tale esenzione opererebbe automaticamente nel caso di noleggio di un’imbarcazione da diporto (qualsiasi imbarcazione usata dal proprietario senza scopo di lucro), essendo tale operazione di per sé classificabile come un’attività commerciale per il proprietario (art. 1, comma 6, DM 15 dicembre 2015, n. 225). Al contrario, l’esenzione è automaticamente negata nel caso in cui il noleggio sia solamente occasionale, dal momento che tale attività, se riferita al solo soggetto noleggiante, non è classificabile come commerciale per il diritto italiano (art. 49 bis, d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171).
Tale disciplina è stata esplicitamente censurata dalla Corte di Giustizia UE. 
In primo luogo, la Corte rimarca la distinzione tra il contratto di noleggio e quello di trasporto, affermando che, mentre il secondo è inquadrabile come una prestazione di servizi relativa al trasferimento di beni o persone a titolo oneroso, il primo determina la sola messa a disposizione dell’imbarcazione a un soggetto che la utilizzerà, successivamente, per le proprie personali esigenze.
In quest’ottica, secondo la Corte di Giustizia, al fine di concedere o meno l’esenzione prevista dalla direttiva, occorre indagare l’effettivo e concreto sfruttamento dell’imbarcazione da parte dell’utilizzatore finale, ossia il noleggiatore. Il contratto di locazione rappresenta infatti un’attività commerciale esclusivamente per il soggetto noleggiante, ma, di per sé, non implica nulla circa l’attività effettuata sul bene da parte del locatario. Colui che prende a noleggio l’imbarcazione potrebbe, infatti, utilizzarla per fini sportivi o di mero godimento.
Ad avviso della Corte, non può quindi operare nessun automatismo per la sola conclusione del contratto di noleggio, il quale non permette di comprendere per quale scopo verrà successivamente utilizzata l’imbarcazione.
La normativa italiana si pone, pertanto, in contrasto rispetto alla direttiva 2003/96, la quale persegue l’obiettivo di tassare i prodotti energetici in funzione della loro effettiva utilizzazione in modo commerciale. Il legislatore italiano è chiamato a riformulare la propria disciplina sulle esenzioni per le accise sui carburanti al fine di conformare tale normativa alle statuizioni effettuate della Corte di giustizia con la sentenza in analisi.



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