Nuovo rinvio dell’entrata in vigore della “plastic tax”

19/07/2021

Nuovo rinvio dell’entrata in vigore della “plastic tax”

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

Con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) il Parlamento aveva approvato la c.d. “plastic tax”, la cui entrata in vigore è stata prima differita al 1° gennaio 2021, poi al 1° luglio 2021 e, infine, al 1° gennaio 2022 con il Decreto “Sostegni bis” dello scorso maggio.
La genesi del provvedimento può essere ricondotta all’approvazione della Direttiva UE 2019/904 del 5 giugno 2019, la quale ha imposto agli stati membri diversi obbiettivi in materia di riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso, restrizioni all’immissione sul mercato di prodotto di plastica, nonché dei nuovi requisiti di fabbricazione e di marcatura.
Il primo termine per recepire la Direttiva era il 03.07.2021 ma, nonostante ciò, l'Italia e molti altri paesi europei non hanno ancora attuato tali misure. Nel caso specifico dell’Italia, il Parlamento ha delegato con legge n. 53 del 22.04.2021 il Governo all'attuazione della Direttiva, il cui recepimento è atteso a breve nei prossimi mesi. 
Ad ogni modo, pur non essendo propriamente un provvedimento attuativo della Direttiva, con l’introduzione a fine 2019 della “plastic tax” il legislatore ha in parte anticipato il recepimento della Direttiva, dal momento che si tratta di un’imposta sul consumo anch’essa finalizzata a disincentivare l’utilizzo dei prodotti di materiale plastico. Più precisamente, l’oggetto della nuova imposta attiene alla più ampia categoria dei “manufatti con singolo impiego” o “MACSI”, “che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari”. Sono considerati MACSI quelli realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e che non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.
L’Agenzia delle Dogane, nella propria bozza di Determinazione Direttoriale circolarizzata lo scorso febbraio, ha anticipato che “sono ricompresi tra i MACSI, a titolo non esclusivo, i fogli, le lastre, le preforme, le bottiglie, i tappi, i contenitori, i coperchi, i sacchetti, le borse, gli imballaggi, i film, le pellicole e in ogni caso tutti gli altri manufatti polimerici, comunque sagomati o sagomabili, idonei a costituire involucro o parte di involucro di merci o di prodotti alimentari”.
L’ammontare dell’imposta sarà di € 0,45 per chilogrammo di materia plastica soggetta all'imposta contenuta nei MACSI. L’obbligazione tributaria sorgerà al momento della produzione, dell’importazione o dell’introduzione da Paesi UE dei MACSI ma diverrà esigibile all’atto dell’immissione in consumo nel territorio dello Stato o dell’importazione.
I soggetti obbligati possono essere il fabbricante o il committente per i MACSI realizzati in Italia, il soggetto che acquista i MACSI se provenienti da altri Paesi UE, il cedente qualora i MACSI siano acquistati da altri Paesi UE e ceduti ad un consumatore privato.
Si ricorda che sono esclusi (i) i dispositivi medici ed i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali; (ii) i MACSI compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002; (iii) la materia plastica contenuta nei MACSI che provenga da processi di riciclo; (iv) i MACSI ceduti o esportati per il consumo in altri stati.
L'accertamento dell'imposta dovuta sarà effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta. La disciplina prevista dalla legge dovrà essere attuata con provvedimento direttoriale dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in cui si dovrà definire, nel dettaglio, l’ambito di applicazione dell’imposta nonché gli adempimenti in capo ai soggetti obbligati, il contenuto della dichiarazione trimestrale e le modalità di rimborso.



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