Servizio di pilotaggio: il Consiglio di Stato dice no all’autoproduzione
29/06/2021
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
Il
Consiglio di Stato, con sentenza del 25 giugno 2021, ha rigettato il ricorso
presentato da una società operante nel settore del
trasporto marittimo di merci e passeggeri che aveva ad oggetto lo
svolgimento del servizio di pilotaggio “in autoproduzione”.
La sentenza del Consiglio di Stato ha messo la parola fine ad una
vicenda iniziata nel 2014, quando la società ricorrente si era vista rifiutare dalla
Capitaneria di porto di Salerno l’autorizzazione ad autoprodurre il servizio di
pilotaggio, ossia quell’attività attraverso cui
soggetti dotati di specifiche competenze (i c.d. piloti di porto) assistono i
comandanti delle navi nel corso delle manovre interne alle acque portuali.
La
società aveva proposto ricorso al TAR Lazio, che lo
aveva respinto sulla base di motivazioni sostanzialmente confermate in appello
dal Consiglio di Stato.
In
particolare, la questione centrale su cui sono stati chiamati a pronunciarsi i giudici di Palazzo Spada riguardava l’ammissibilità
dell’autopilotaggio in quei porti dove sia istituito il servizio di pilotaggio,
dal momento che la legge non prevede espressamente tale facoltà, ma non la esclude
nemmeno.
Al fine di risolvere tale questione, il Consiglio di Stato ha
preso le mosse dalla considerazione per cui, in base all’art. 87 Cod. nav., “nei
luoghi dove è riconosciuta l’opportunità, il pilotaggio può essere reso
obbligatorio con decreto del Presidente della Repubblica”e, in tali casi, è
affidato alle corporazioni di cui all’art. 86 Cod. nav., mentre invece solo ove
queste non siano stata istituite, “il comandante del porto può autorizzare
altri marittimi a esercitare il pilotaggio” (art. 96 Cod. nav.).
Nel caso del Porto di Salerno, l’obbligatorietà del pilotaggio è stata
stabilita con decreto ministeriale del 1996, pertanto secondo il Consiglio di
Stato in quel porto l’autoproduzione non può essere consentita, in quanto altrimenti
verrebbe svuotata di contenuto l’obbligatorietà del servizio imposta in base
alla legge.
In questo senso, il Consiglio di Stato ha osservato che, se è vero
che “nessuna delle norme appena citate vieta l’autoproduzione del servizio
ove obbligatorio, è parimenti vero che un siffatto divieto è insito nel sistema
delineato dal descritto quadro normativo, che per un verso depone
inequivocabilmente per l’affidamento del servizio di pilotaggio alle
corporazioni dei piloti o comunque a un soggetto terzo rispetto a quello che è
obbligato a usufruirne (artt. 86, 87, 92 e 96 Cod nav.) e per altro verso non
prevede né regola l’autoproduzione del servizio da parte di quest’ultimo, che
si sostanzierebbe in concreto in una esenzione dall’obbligo”.
Merita inoltre di essere segnalato che il Consiglio di Stato ha declinato
la richiesta della ricorrente di sollevare dinanzi alla Corte di Giustizia una
questione pregiudiziale, volta a fare verificare la compatibilità del regime di
riserva prevista dalla normativa italiana con il principio europeo di libera
prestazione dei servizi. A giustificazione del proprio rifiuto, il Consiglio di
Stato ha citato la giurisprudenza europea che, nel settore dei servizi portuali
di interesse generale, ha già in passato ritenuto legittima l’attribuzione di un
diritto esclusivo in favore dell’impresa incaricata di svolgere il servizio, in
quanto giustificata da motivi di sicurezza pubblica come quelli che il servizio
di pilotaggio è chiamato ad assicurare.