Servizio di pilotaggio: il Consiglio di Stato dice no all’autoproduzione

29/06/2021

Servizio di pilotaggio: il Consiglio di Stato dice no all’autoproduzione

Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 25 giugno 2021, ha rigettato il ricorso presentato da una società operante nel settore del trasporto marittimo di merci e passeggeri che aveva ad oggetto lo svolgimento del servizio di pilotaggio “in autoproduzione”.
La sentenza del Consiglio di Stato ha messo la parola fine ad una vicenda iniziata nel 2014, quando la società ricorrente si era vista rifiutare dalla Capitaneria di porto di Salerno l’autorizzazione ad autoprodurre il servizio di pilotaggio, ossia quell’attività attraverso cui soggetti dotati di specifiche competenze (i c.d. piloti di porto) assistono i comandanti delle navi nel corso delle manovre interne alle acque portuali.
La società aveva proposto ricorso al TAR Lazio, che lo aveva respinto sulla base di motivazioni sostanzialmente confermate in appello dal Consiglio di Stato.
In particolare, la questione centrale su cui sono stati chiamati a pronunciarsi i giudici di Palazzo Spada riguardava l’ammissibilità dell’autopilotaggio in quei porti dove sia istituito il servizio di pilotaggio, dal momento che la legge non prevede espressamente tale facoltà, ma non la esclude nemmeno.
Al fine di risolvere tale questione, il Consiglio di Stato ha preso le mosse dalla considerazione per cui, in base all’art. 87 Cod. nav., “nei luoghi dove è riconosciuta l’opportunità, il pilotaggio può essere reso obbligatorio con decreto del Presidente della Repubblica”e, in tali casi, è affidato alle corporazioni di cui all’art. 86 Cod. nav., mentre invece solo ove queste non siano stata istituite, “il comandante del porto può autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio” (art. 96 Cod. nav.).
Nel caso del Porto di Salerno, l’obbligatorietà del pilotaggio è stata stabilita con decreto ministeriale del 1996, pertanto secondo il Consiglio di Stato in quel porto l’autoproduzione non può essere consentita, in quanto altrimenti verrebbe svuotata di contenuto l’obbligatorietà del servizio imposta in base alla legge.
In questo senso, il Consiglio di Stato ha osservato che, se è vero che “nessuna delle norme appena citate vieta l’autoproduzione del servizio ove obbligatorio, è parimenti vero che un siffatto divieto è insito nel sistema delineato dal descritto quadro normativo, che per un verso depone inequivocabilmente per l’affidamento del servizio di pilotaggio alle corporazioni dei piloti o comunque a un soggetto terzo rispetto a quello che è obbligato a usufruirne (artt. 86, 87, 92 e 96 Cod nav.) e per altro verso non prevede né regola l’autoproduzione del servizio da parte di quest’ultimo, che si sostanzierebbe in concreto in una esenzione dall’obbligo”.
Merita inoltre di essere segnalato che il Consiglio di Stato ha declinato la richiesta della ricorrente di sollevare dinanzi alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale, volta a fare verificare la compatibilità del regime di riserva prevista dalla normativa italiana con il principio europeo di libera prestazione dei servizi. A giustificazione del proprio rifiuto, il Consiglio di Stato ha citato la giurisprudenza europea che, nel settore dei servizi portuali di interesse generale, ha già in passato ritenuto legittima l’attribuzione di un diritto esclusivo in favore dell’impresa incaricata di svolgere il servizio, in quanto giustificata da motivi di sicurezza pubblica come quelli che il servizio di pilotaggio è chiamato ad assicurare.


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