Consiglio di Stato: illegittimo incremento delle tasse portuali in assenza di specifica motivazione
27/05/2021
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
In data 3/05/2021 il Consiglio di
Stato ha pubblicato la sentenza n. 3475/2021 con cui, pronunciandosi in
appello, ha definitivamente annullato la decisione con cui l’AdSP di Civitavecchia
aveva illegittimamente incrementato la tassa portuale sui traffici di carbone
nel biennio 2012-2013, condannando l’ente alla restituzione di quanto
indebitamente percepito.
In particolare, aderendo alla
tesi prospettata dai ricorrenti in primo grado, il Consiglio di Stato ha confermato
la decisione del TAR Lazio (TAR Lazio, Sez. III ter, n. 2411/2015) di annullare
i decreti del Presidente dell’Autorità portuale del 2012 e 2013 con i quali,
rispettivamente, era stata aumentata del 100%, a decorrere dal 1 luglio 2012,
la tassa portuale per le voci merceologiche “carbone, olii minerali alla
rinfusa, esclusi i laterizi”, ed era stato disposto un ulteriore aumento per la
medesima categoria merceologica a decorrere dal 1° aprile 2014.
Nello specifico, il Consiglio di
Stato ha ritenuto che, sebbene i due decreti dell’Autorità portuale non fossero
di per sé contrari alla legge, in quanto adottati per dare applicazione
all’art. 5, commi 7-duodecies e 7- terdecies del d.l. n. 194/2009, questi
fossero nondimeno illegittimi per insufficienza della motivazione.
Preliminarmente, il Consiglio di
Stato ha qualificato i due decreti oggetto di doglianza come atti di natura
regolamentare, in quanto “atti che possono coinvolgere un numero indeterminato
di soggetti”.
Muovendo da tale qualificazione, il
Consiglio di Stato ha affermato che una motivazione generale dell’atto può essere
ritenuta sufficiente solo laddove le “scelte” siano anch’esse a carattere
“generale”, ovverosia riguardino in modo indifferenziato la totalità dei
destinatari (nel caso di specie, gli utenti dei servizi portuali); invece, essa
esige un maggiore livello di specificità laddove (come nel caso oggetto della
sentenza in esame) riguardi una “parte” distaccata dalla generalità cui la
norma ordinariamente si riferisce.
Nel caso di specie, il Consiglio
di Stato ha ritenuto che l’atto regolamentare non avesse portata generale, posto
che era rivolto soltanto ad una specifica categoria merceologica, ovverosia
quella del “carbone, olii minerali alla rinfusa” e che, nell’ambito di tale
categoria, riguardava solo alcune delle merci ivi contemplate, escludendo espressamente
i laterizi.
Pertanto, il Consiglio di Stato ha
concluso nel senso che la motivazione dei provvedimenti con cui l’Autorità
portuale ha previsto un incremento della tassa portuale sui traffici di carbone
fosse insufficiente nella parte in cui si limitava a fare riferimento all’esigenza
generale di far fronte ad una diminuzione delle entrate, senza indicare le
ragioni per le quali aveva ritenuto di disporre l’aumento relativamente ad
alcune categorie merceologiche.