RAEE: in aumento i controlli doganali in materia ambientale

25/05/2021

RAEE: in aumento i controlli doganali in materia ambientale

Rubrica a cura dello Studio Armella, Genova - Milano- www.studioarmella.com - armella@studioarmella.com

Sono in notevole aumento i controlli doganali e le conseguenti contestazioni sulle importazioni di apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. AEE) prive delle certificazioni e degli accorgimenti necessari per la corretta gestione e lo smaltimento dei rifiuti AEE (c.d. RAEE o e- waste). 
I RAEE, essendo particolarmente dannosi per l’ambiente, necessitano, infatti, di specifici trattamenti presso centri attrezzati, finalizzati a delimitare la tossicità delle scorie. 
L’ente incaricato di effettuare le verifiche all’atto dello sdoganamento e a procedere a tali accertamenti in materia ambientale è l’Agenzia delle dogane, talvolta coadiuvata dalla Guardia di Finanza, anche se il potere di applicare le relative sanzioni è attribuito alle Province e alle Città metropolitane.
La compliance relativa al trattamento dei RAEE e al commercio delle apparecchiature deve essere effettuata con particolare accortezza, viste le sanzioni decisamente rilevanti, anche in rapporto al valore dei beni importati. 
L’art. 38, d.lgs. 49/2014 prevede, infatti, l’applicazione di gravose sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di etichettatura di tali apparecchi, che possono sfociare anche in fattispecie delittuose. Ulteriori sanzioni sono previste per le importazioni effettuate da soggetti non iscritti al Registro nazionale AEE presso la Camera di Commercio di competenza al momento dell’emissione della dichiarazione doganale. L’Agenzia delle dogane può contestare, inoltre, l’omessa apposizione, da parte dell’importatore, della marcatura di conformità CE (art. 14, comma 7 e art. 18, comma 1, d.lgs. 86/2016). Occorre prestare particolare attenzione anche all’immissione sul mercato di apparecchi elettronici privi dell’indicazione attestante il consumo energetico degli AEE (art. 13, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 104/2012) o del marchio di identificazione del produttore (art. 28, d.lgs. 49/2014). Particolarmente rilevante è, inoltre, il mancato inserimento delle informazioni obbligatorie nel libretto delle istruzioni di un AEE (indicate all’art. 26 d.lgs. 49/2014).
Per evitare contestazioni doganali in fase di importazione, si segnala, pertanto, la necessità di verificare che la totalità dei marchi e dei simboli richiesti dalla legge siano presenti sulla superficie dell'AEE, o che risultino visibili dopo la rimozione di un coperchio o di una componente della stessa apparecchiatura. Nel caso in cui, a causa della particolare conformazione dell’oggetto, l’apposizione del marchio non risulti possibile, le indicazioni dovranno essere presenti sull'imballaggio e sulle istruzioni per l'uso. 



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