Just in time arrival clause: una nuova clausola BIMCO per i voyage charter-parties

26/03/2021

Just in time arrival clause: una nuova clausola BIMCO per i voyage charter-parties

Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it

Nel novero delle azioni assunte in sede IMO per la riduzione delle emissioni di gas serra delle navi, Initial IMO Strategy on reduction of GHG emissions from ships, può collocarsi anche la redazione, da parte di BIMCO (Baltic International Maritime Council), di una nuova clausola per i contratti di noleggio a viaggio nel settore delle rinfuse.
Si tratta della “Just in time arrival clause” la quale, sostanzialmente, autorizza il noleggiatore a chiedere all’armatore una riduzione della velocità della nave al fine di calibrarne meglio l’arrivo al porto convenuto.
Vediamo, però, nel dettaglio.
Innanzitutto, è previsto che le parti ottengano e si scambino ogni informazione utile sull’orario di arrivo della nave.
Secondariamente, si offre ai noleggiatori la possibilità di chiedere all’armatore di regolare la velocità della nave (sostanzialmente, riducendola) per garantire l’arrivo della stessa a destinazione ad un orario determinato (o il più possibile prossimo ad esso). 
Tale richiesta è sempre soggetta al consenso dell’armatore - che non potrà essere irragionevolmente negato - nonché, per il caso di nave in viaggio verso il porto di caricazione, alla revisione della “cancelling date” previamente pattuita. 
La sicurezza della spedizione rimane, comunque, di fondamentale importanza: qualsiasi richiesta dei noleggiatori di regolazione della velocità dovrà, pertanto, rientrare nei limiti operativi di sicurezza della nave: “the Charterers shall not be entitled to request an adjustment of speed outside the normal safe operational limits of the Vessel”.
La nuova clausola BIMCO si cura di disciplinare il cd. “extra time”, il tempo aggiuntivo impiegato dalla nave per giungere al porto convenuto, pari alla differenza tra l’originale momento di arrivo stimato della nave a destinazione - calcolato prima della richiesta dei noleggiatori di regolare la velocità della nave per soddisfare un orario di arrivo specifico, o prossimo ad esso - e il momento in cui la nave arriva effettivamente in porto. L’“extra time” viene remunerato all’armatore in tale modo: “such extra time shall be compensated by the Charterers to the Owners at USD ___ per day pro rata or as otherwise agreed by the parties which shall take into account the savings in fuel by the Owners and shall be payable by the Charterers to the Owners, prior to completion of final discharge”. 
In questo modo, la condivisione del risparmio di bunker derivante dalla riduzione della velocità è semplificata: ove le parti ritengano di non applicare tale meccanismo compensativo, i noleggiatori non dovranno corrispondente alcun importo agli armatori per l’eventuale “extra time” maturato e questi ultimi manterranno il risparmio generato dal mancato consumo del bunker.
Il successivo paragrafo protegge l’armatore rispetto alla intervenuta, concordata, modifica della velocità della nave rispetto all’obbligo di eseguire il viaggio con la dovuta e massima rapidità precisando che “where the Vessel proceeds at a speed adjusted in accordance with subclause (b), this shall constitute compliance with, and there shall be no breach of, any obligation as to despatch and shall not constitute a deviation”.
Infine, con riferimento ai contratti di trasporto “sottostanti” il noleggio, si prevede che i noleggiatori devono assicurarsi che i termini delle polizze di carico, delle lettere di vettura e di ogni altro documento attestante il contratto di trasporto emessi da o per conto dell’armatore prevedano che il rispetto, da parte di quest’ultimo, dei termini della “just in time arrival clause” non costituisce una violazione del contratto di trasporto. Quindi i noleggiatori sono tenuti a garantire che tutta la documentazione relativa ai contratti di trasporto stipulati sia coerente con quanto stipulato con la clausola in questione e a tenere indenne gli armatori da ogni responsabilità ove “such bills of lading, waybills or other documents evidencing contracts of carriage impose or result in the imposition of more onerous liabilities upon the Owners than those assumed by the Owners under this Clause”.
L’effetto pratico di un’estesa applicazione della clausola in commento dovrebbe dunque ravvisarsi, non solo nella riduzione del consumo di carburante delle navi interessate e nel contenimento delle emissioni di CO2, ma anche nella limitazione dei tempi di attesa nei porti e agli ancoraggi: l’applicazione della clausola “just in time arrival” dovrebbe assorbire nel passaggio in mare il tempo che altrimenti sarebbe speso in attesa e/o in controstallie, contribuendo ad alleviare, attraverso un’accorta ponderazione del laycan applicabile, anche il problema della congestione portuale.



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