Le cessioni dei diritti di sfruttamento di opere di design nautico sono imponibili IVA

23/03/2021

Le cessioni dei diritti di sfruttamento di opere di design nautico sono imponibili IVA

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova-- www.lovislex.it - info@lovislex.it

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della Risposta ad interpello n. 540 del 2021, è intervenuta al fine di chiarire il regime IVA delle cessioni dei diritti di sfruttamento di opere di design nautico.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria è stata interpellata al fine di valutare se tali cessioni potessero rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 4, lett. a), del D.p.r. n. 633/1972 che esclude alcune specifiche cessioni dall’ambito di applicazione dell’Imposta.

Specificamente, l’articolo 3 cit. dispone che non sono considerate prestazioni di servizi le “concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della legge n. 633 del 1941, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale”, che – pertanto – risultano escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA.

Il contribuente, dopo aver analizzato la disciplina afferente la Legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941), sosteneva che proprio la cessione dei diritti di sfruttamento di opere di design nautico, cedute dagli stessi autori, potesse essere esclusa dall’ambito di applicazione di tale Imposta ai sensi della sopracitata disposizione, in quanto assimilata alla cessione relativa ad un diritto d’autore.

In merito a tale statuizione, l’Amministrazione finanziaria, dopo aver ricordato la necessità di interpretare restrittivamente le disposizioni tributarie a carattere derogatorio, ha affermato come si potesse rinvenire in capo ai designer proprio il presupposto (1) soggettivo per l'applicazione dell'IVA.

Parimenti, quanto al presupposto oggettivo dell'Imposta, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che le prestazioni di servizi di ideare e/o creare l'opera di nautica l design, poi cedute con una licenza esclusiva ed irrevocabile sulla medesima opera, non costituissero una cessione relativa a diritti d'autore rientrante nel campo di applicazione della disposizione derogatoria di cui al citato art. 3, comma4, lett. a).

Pertanto, nell’ambito della Risposta qui in commento, l’Agenzia delle Entrate ha statuito che l'attività svolta dai designer e la relativa cessione del diritto di sfruttamento delle loro opere di design nautico costituiscono una prestazione di servizi (svolta nell'esercizio di arti e professioni) soggette ad IVA ai sensi dell'art.3, comma 1, del D.p.r. n. 633 del 1972, non potendo quindi trovare applicazione il regime di esenzione IVA per le cessioni relative ai diritti d’autore.

1) Di cui all'articolo 5 del d.P.R. n. 633 del 1972


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