Brexit: nuova disciplina Iva negli scambi tra Ue e Uk

19/03/2021

Brexit: nuova disciplina Iva negli scambi tra Ue e Uk

Rubrica a cura dello Studio Armella, Genova - Milano- www.studioarmella.com - armella@studioarmella.com

L’uscita del Regno Unito dall’unione doganale e dal mercato unico europeo ha determinato significative conseguenze anche dal punto di vista fiscale. 
In materia di Iva e accise, il Trade and Cooperation Agreement (TCA), siglato il 30 dicembre 2020, contiene esclusivamente un protocollo finalizzato alla cooperazione amministrativa finalizzata al contrasto alle frodi, che prevede un impegno comune nella lotta all’evasione e all’elusione fiscale, nello scambio di informazioni e nel recupero dei debiti Iva a livello transfrontaliero. 
Da un punto di vista operativo, dal 1° gennaio 2021 negli scambi commerciali tra Unione europea e Regno Unito si applicano le regole proprie delle operazioni internazionali con Paesi terzi. Si tratta di un cambiamento significativo, in quanto un’operazione che, fino al 31 dicembre 2020, era qualificata come cessione intracomunitaria, è ora soggetta alle regole proprie dell’esportazione doganale. È necessario, tuttavia, che il fornitore provi che la merce ha lasciato il territorio Ue. Generalmente, gli Stati membri Ue si basano sull’attestazione di uscita trasmessa all’esportatore dall’Ufficio doganale di esportazione. L’uscita dei beni dal territorio europeo è, infatti, accompagnata dal messaggio elettronico “risultati di uscita”, prodotto dal sistema informatico doganale AIDA. In caso di esito positivo, il messaggio “uscita conclusa” costituisce prova dell’uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione, ai sensi dell’art. 8, lett. a) e b), d.p.r. 633 del 1972. I diversi flussi informatici in territorio Ue sono gestiti dal sistema doganale ECS (Export Control System). L’Iva dovrà essere assolta alla Dogana di import in UK, secondo le procedure previste dal legislatore inglese.
Per quanto riguarda l’acquisto di beni dal Regno Unito, non si configura più un’operazione intraunionale, con assolvimento dell’Iva mediante reverse charge, bensì un’importazione, con conseguente assolvimento dell’Iva in Dogana e successiva detrazione in sede di liquidazione periodica dell’imposta. L’operatore italiano che acquista beni provenienti da Uk dovrà assolvere l’Iva all’importazione all’aliquota applicabile alle cessioni degli stessi beni all’interno dell’Unione europea. 
Da segnalare, infine, che se la spedizione di merci (da o verso il Regno Unito) ha avuto inizio prima del 31 dicembre 2020, ma si conclude dopo il 1° gennaio 2021, ai fini Iva tale operazione si considera intra-Ue. Ai sensi dell’art. 51 dell’Accordo di recesso tra Ue e Uk del 31 gennaio 2020, infatti, la direttiva Iva 112/2006 continua ad applicarsi alle operazioni che presentano un elemento transfrontaliero tra il Regno Unito e uno Stato membro, effettuate prima della fine del periodo transitorio.  


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