Prestazioni di servizi per imbarcazioni da diporto: il nuovo criterio di territorialità ai fini IVA

22/12/2020

Prestazioni di servizi per imbarcazioni da diporto: il nuovo criterio di territorialità ai fini IVA

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova-- www.lovislex.it - info@lovislex.it

1.A seguito delle censure operate dalla Commissione Europea avverso la normativa e la prassi (1) nazionale in materia di territorialità ai fini IVA delle prestazioni di servizi aventi ad oggetto le imbarcazioni da diporto, il Legislatore ha recentemente introdotto (2) una nuova disciplina (in vigore a partire dal 1° novembre 2020) volta a determinare l'effettivo svolgimento delle prestazioni nautiche al di fuori dell'Unione europea, ai fini della non imponibilità IVA di tali servizi.

A seguito delle suddette modifiche apportare dal Legislatore alla normativa IVA, non trovando più applicazione i precedenti parametri (forfettari ed in quanto tali non “oggettivi”) utilizzati al fine di verificare il luogo di effettivo svolgimento delle prestazioni di servizio aventi ad oggetto le imbarcazioni da diporto (3), l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con il Provvedimento del Direttore (n. 341339/2020 del 29 ottobre 2020) specificando i documenti necessari ai fini della determinazione territoriale di tali prestazioni (e quindi anche ai fini della non imponibilità IVA di quei servizi resi fuori dall’Unione europea).

2. In particolare, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al regime IVA dei contratti di locazione (4) a “breve termine”(5) (di cui all’articolo 7 quater  del  D.p.r.  633/1972),  analizzando  il  nuovo  regime  probatorio volto a determinare l’effettivo utilizzo dell’imbarcazione da diporto fuori dal territorio dell’Unione europea.

Più specificamente, ai fini della non imponibilità IVA delle relative prestazioni, l’Amministrazione finanziaria ha disposto che sia a carico del contribuente l’onere di produrre “la documentazione ufficiale, su supporti cartacei e/o digitali, proveniente dall’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto o dal soggetto che ne ha la responsabilità (ad esempio il comandante), idonea a dimostrare l’effettiva utilizzazione e fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea”(6).

2.1 L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del Provvedimento di che trattasi, ha chiarito che “la documentazione comprovante l’effettiva utilizzazione e fruizione dell’imbarcazione da diporto è la seguente:

i.la cartografia dei viaggi, i dati e le informazioni estratte dagli eventuali sistemi di navigazione satellitare o di trasponder (ad esempio, i dati forniti attraverso il sistema A.I.S., ‘Automatic Identification System’, per le imbarcazioni che lo adottano);

ii.il giornale di navigazione o il giornale di bordo tenuto dal comandante della nave, sul quale vengono registrati tutti i dati ed i fatti relativi alla navigazione (cfr. articoli 169, 173 e 174  del codice della navigazione) o il registro vidimato attestante le ore di moto dell’imbarcazione da diporto;

iii.il dispositivo conta ore di moto dell’imbarcazione da diporto;

iv.la documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) l’ormeggio dell’imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell’Unione europea;

v.la documentazione attestante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali al di fuori dell’Unione europea, relativi all’utilizzo al di fuori dell’Unione europea dell’imbarcazione da diporto;

vi.il contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili.”

2.2 Orbene, qualora l’imbarcazione oggetto di verifica fosse priva dei sistemi di navigazione satellitare (e quindi non fosse possibile ricavare tali dati dalla strumentazione digitale(7)), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la prova circa l’utilizzo dell’imbarcazione al di fuori dell’Unione europea (ai fini della non imponibilità IVA di tali prestazioni) potrà essere fornita attraverso “l’esibizione del contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili, a breve termine” unitamente ad “almeno due dei seguenti mezzi di prova (8):

i.i dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale di bordo;

ii.le fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione individuata da un qualsiasi dispositivo e rilevata con una frequenza di almeno due, per ogni settimana di navigazione;

iii.la documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) l’ormeggio dell’imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell’Unione europea;

iv.la documentazione attestante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali al di fuori dell’Unione europea, relativi all’utilizzo al di fuori dell’Unione europea dell’imbarcazione da diporto.”

3.Per quanto invece attiene al regime IVA dei contratti di locazione nautici non a “breve termine”(9) (di cui all’articolo 7 sexies del D.p.r. 633/1972), l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che al nuovo regime probatorio, volto a determinare l’effettivo utilizzo fuori dall’Unione europea dell’imbarcazione da diporto (ai fini della non imponibilità IVA di tali prestazioni nautiche), consegua (10) necessariamente l’onere a carico del contribuente di produrre il “contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili, non a breve termine, nonché .. dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale ufficiale di bordo o, in assenza di questi ultimi, di un registro vidimato, attestanti tutti gli spostamenti effettuati, le relative ore di moto, comprovate dall’apposito   dispositivo   conta   ore,   di   inizio   e   fine   di   ciascun  spostamento e, eventualmente, i trasferimenti effettuati per prove e/o spostamenti tecnici o attinenti a manutenzioni”(11).

Sempre in tale contesto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a far data dal 1° novembre 2020, sarà necessario esibire (ai fini della non imponibilità IVA delle prestazioni di servizi nautici svolti fuori dall’Unione europea) anche uno dei seguenti mezzi di prova (12):
“i. i dati e le informazioni estratte dai sistemi di navigazione satellitare o di trasponder (ad esempio, sistema A.I.S., ‘Automatic Identification System’) in uso;

ii.le fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione individuata da un qualsiasi dispositivo e rilevata con una frequenza di almeno due per ogni settimana di navigazione;

iii.la documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) l’ormeggio dell’imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell’Unione europea;

iv.la documentazione attestante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali ubicati al di fuori dell’Unione europea, relativi all’utilizzo al di fuori dell’Unione europea”.

4.4. La disciplina sopra esposta, pur abrogando il previgente regime forfettario ai fini della “quantificazione” delle prestazioni nautiche svolte fuori dall’Unione europea, ammette quindi la possibilità di qualificare come “non imponibili” ai fini IVA le prestazioni di servizi, aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto, svolte fuori dall’Unione europea a condizione che siano fornite adeguate prove documentali idonee a dimostrare l’effettivo utilizzo al di fuori delle acque comunitarie di tali beni.

1 Cfr. Circolare 49/E del 2002. In particolare, la previgente disciplina (ancora in vigore per tutti i contratti di noleggio di imbarcazioni sottoscritti fino al 31 ottobre 2020) era tesa a quantificare forfettariamente la percentuale di prestazioni di servizi nautici svolti fuori dall’Unione europea; tali prestazioni erano – pertanto – non imponibili IVA in Italia.
2 Ex articolo 1, commi 725 e 726 della Legge 2 dicembre 2019, n. 160.
3   Tale  si  intende  ogni  costruzione,  di  qualunque  tipo  e  con  qualunque  mezzo  di
propulsione, destinata alla navigazione da diporto, escludendo i natanti da diporto a remi, le moto d’acqua e le imbarcazioni con scafo di lunghezza inferiore a 10 metri senza obbligo di registrazione
4 Anche finanziaria ovvero noleggio ed altri contratti simili.
5 I.e. di durata non superiore a 90 giorni.

6 In tal senso ha statuito l’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento n. 341339/2020.
7 Trattasi dei sistemi di navigazione satellitare o di trasponder. I dati e le informazioni devono essere in grado di indicare, con precisione e coerenza, le tratte marittime effettuate dall’imbarcazione da diporto. Salvo fenomeni di frode o abuso, la fornitura dei dati e delle informazioni in oggetto è di per sé idonea a provare che l’imbarcazione da diporto ha effettuato la navigazione al di fuori dell’Unione europea.
8 Salvo fenomeni di frode o abuso, la fornitura dei dati e dei documenti indicati è idonea
a comprovare che l’imbarcazione da diporto ha effettuato la navigazione al di fuori dell’Unione europea.
9 I.e. di durata superiore a 90 giorni.
10 A sostegno della percentuale di utilizzo dell’imbarcazione fuori dall’UE, emersa dai medesimi documenti di cui al § 2.1 validi anche in questa sede
11 In tal senso ha statuito l’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento n. 341339/2020.
12 Salvo fenomeni di frode o abuso, la fornitura dei dati e dei documenti indicati è idonea a comprovare che l’imbarcazione da diporto ha effettuato la navigazione al di fuori dell’Unione europea.










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