Linee Guida UE per realizzazione delle prove in mare su navi autonome in sicurezza
22/12/2020
Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it
In occasione del secondo vertice internazionale
sull’autonomia e la sostenibilità delle navi tenutosi lo scorso 30 novembre, la
Commissione europea, insieme agli altri Stati Membri e la Norvegia ha pubblicato
le Linee Guida operative dell’UE per le prove in mare delle Maritime Autonomous Surface Ship(MASS)
ovvero delle navi autonome.
Tali Linee Guida introducono una regolamentazione
armonizzata sul tema, che potrà essere recepita dagli Stati Membri, con la
quale si definiscono i ruoli dei soggetti coinvolti e fornisce indicazioni utili
alla valutazione del rischio quando si affrontano le prove in mare su navi
autonome.
A questo proposito, la Commissaria Europea per i
trasporti Adina Ioana Valean, commentando la pubblicazione delle Linee Guida,
ha dichiarato che le navi autonome rappresentano una prospettiva entusiasmante
per il futuro della navigazione, stante il loro potenziale nell’aumento della
produttività dei trasporti via mare, in sicurezza e nel rispetto degli
obiettivi di sostenibilità dell’Unione Europea. Per questi motivi, a suo
parere, è necessario sviluppare questo tipo di navi mediante test e prove sul
campo nel rispetto di regole armonizzate della Comunità Europea condivise dagli
Stati Membri.
Infatti, lo scopo enunciato al paragrafo 1 delle Linee
Guida è proprio quello di dare assistenza ai soggetti coinvolti nell’esecuzione
di test su navi autonome affinché vengano realizzati in modo sicuro, nel
rispetto dell’ambiente e in specifiche aree appositamente designate allo scopo.
In particolare, le Linee Guida dispongono che sia
nominata, per ciascuno Stato Membro, un’Autorità Nazionale definita “Relevant Administration” che abbia il
dovere di istituire delle zone sicure per la realizzazione dei test e che si
occupi del rilascio delle autorizzazioni per l’esecuzione delle prove in una
data area ai soggetti richiedenti.
Questi ultimi, invece, sono definiti “Applicants” e si tratta di stakeholder che formalmente richiedono
alla Relevant Administration di
effettuare delle prove in mare su navi autonome presentando all’autorità
competente tutte le informazioni necessarie richieste.
Nello specifico, l’Applicant deve far conoscere all’autorità competente il grado di autonomia della nave
con una lista di funzioni normalmente eseguite dall’equipaggio che in sede di
prove sono rimpiazzate dalla tecnologia; inoltre, deve fornire un elenco con la
descrizione del tipo di tecnologie usate dalla nave per la comunicazione e il
controllo e deve stabilire se la prova è eseguita entro la visuale della
posizione di comando della nave o oltre la stessa.
Le Linee Guida prevedono altresì che l’Applicant assicuri che il personale
coinvolto nelle prove a bordo e da remoto sia debitamente qualificato e che il
richiedente fornisca piani emergenziali per i casi di condizioni meteo marine
avverse improvvise o per il caso di break
down dei sistemi operativi.
All’Applicant è
anche chiesto di redigere e fornire all’autorità amministrativa competente un
piano con date e orari dell’esecuzione delle prove e un “cyber risk management plan” funzionale a dimostrare un adeguato
livello di sicurezza dei sistemi tecnologici di bordo, tali da poter prevenire cyber attacks e in grado di evitare
l’interruzione delle operazioni programmate.
Infine, l’Applicant si deve occupare della definizione di un piano di salvataggio da sottoporre
all’autorità competente che specifichi il processo operativo per soccorrere la
nave autonoma in caso di imminente pericolo, per ripararla e eventualmente
permetterne il rigalleggiamento e – se presente - la messa in sicurezza dell’equipaggio.
L’Applicant, in
qualità di soggetto responsabile delle prove eseguite, è onerato dalla
stipulazione di una adeguata polizza assicurativa o di una garanzia finanziaria
equivalente come richiesto dalla Direttiva n. 20 del 2009 sull’assicurazione
degli armatori per i crediti marittimi. Inoltre, l’Applicant, al momento
della domanda, viene messo a conoscenza del fatto che sarà ritenuto
responsabile degli eventuali danni da inquinamento causati durante le prove
dalla nave autonoma autorizzata.
In armonia con quanto esposto, l’Allegato 1 alle Linee
Guida contiene un esempio di modulo da mettere a disposizione dell’Applicant da parte dell’autorità statale
competente, affinché sia compilato con tutte le informazioni richieste dalla Relevant Administration per valutare la
possibilità dell’esecuzione delle prove in mare.
Una volta che il soggetto richiedente abbia fornito tutte
le informazioni richieste all’autorità amministrativa competente, quest’ultima
dovrà occuparsi della valutazione del rischio per l’esecuzione dei test.
In particolare, la Relevant
Administration dovrà istituire una “safety
zone” – ovvero una zona delimitata di mare dedicata all’esecuzione delle
prove in sicurezza - tenendo conto delle caratteristiche tecniche della nave
autonoma interessata, dell’area geografica in cui i test dovranno essere
condotti, della loro durata, del traffico marittimo usuale nell’area di
riferimento e delle infrastrutture per la comunicazione presenti.
Una volta fatta tale valutazione di rischio tenendo conto
di tutti i dati a disposizione, la Relevant
Administration, prima di autorizzare le prove ha la facoltà di eseguire un’ispezione
in loco per valutarne la fattibilità.
Infine, eseguiti tutti i menzionati controlli, l’autorità
competente potrà quindi autorizzare o meno l’Applicant e, in caso affermativo, avrà la facoltà di definire se la safety zone debitamente istituita
allo scopo possa essere usata da uno o più richiedenti per la realizzazione dei
test in sicurezza.
Alla luce della pubblicazione di tali Linee Guida, è ora
compito degli Stati Membri attivarsi nel più breve tempo possibile per
l’istituzione di autorità nazionali ad
hoc e nell’organizzazione interna delle procedure concordate in modo che
sia concretamente possibile fare test su navi autonome in sicurezza, consentendone
il miglior sviluppo tecnologico possibile e il loro ingresso ufficiale nel modo
dello shipping.