Esenzione dal pagamento delle accise per rifornimenti di carburante a favore delle unità da diporto

27/11/2020

Esenzione dal pagamento delle accise per rifornimenti di carburante a favore delle unità da diporto

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova-- www.lovislex.it - info@lovislex.it

Con la recente sentenza n. 23226 del 23 ottobre 2020 la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema dell’esenzione dal pagamento delle accise in riferimento ai rifornimenti operati alle unità da diporto delineando i casi in cui possano legittimamente essere considerati esenti ai sensi della normativa vigente.

Oggetto della decisione in commento erano diverse operazioni di bunkeraggio effettuate in regime di esenzione dal pagamento delle accise a favore di alcune unità da diporto extra europee che, in base al contratto di noleggio sotto l’egida del quale erano stati effettuati i rifornimenti di carburante, risultavano destinate ad “uso commerciale”.

L’Agenzia delle Dogane, a seguito di una verifica operata dalla Guardia di Finanza nei confronti della società di bunkeraggio che aveva effettuato i suddetti rifornimenti, aveva emesso diversi avvisi di pagamento volti a recuperare l’accisa non versata da quest’ultima(1) ritenendo insussistenti i requisiti previsti in materia di esenzione dal pagamento delle accise sul carburante.

In tale ambito la Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire quali siano le operazioni di bunkeraggio che possano legittimamente godere del regime dell’esenzione dal pagamento delle accise.

In particolare i Giudici di legittimità:

-in primis hanno osservato che la normativa comunitaria(2)  in materia di accise (recepita nel nostro ordinamento nel Testo Unico delle Accise(3), con particolare riferimento all’articolo 24 e alla “Tabella A” allegata) non ammette l’esenzione dal pagamento dell’Imposta quando i rifornimenti sono effettuati a favore di “imbarcazioni private da diporto ... usate ... per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi ... dalla prestazione di servizi a titolo oneroso”(4);

- in secondo luogo, hanno osservato che il Codice della Nautica da Diporto(5) qualifica come “utilizzati ai fini commerciali” i natanti che sono “oggetto di contratti di locazione e di noleggio”(6), precisando che tali imbarcazioni, non essendo destinate ad un uso “privato” bensì ad “uso commerciale”, possono godere del regime dell’esenzione dal pagamento delle accise per quanto attiene i rifornimenti di carburante cui sono destinate come previsto dalla normativa nazionale(7) e comunitaria(8).

In tale contesto, i giudici della Suprema Corte hanno rilevato come il citato Codice della Nautica da Diporto faccia discendere la finalità “commerciale” dell’uso dell’unità da diporto dalla sola conseguenza che l’imbarcazione sia oggetto di un contratto di noleggio.

Orbene, i Giudici di legittimità hanno rilevato che tale previsione non è conforme alla disciplina comunitaria in materia, così come in più occasioni interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea.

La Corte di Cassazione ha infatti statuito come non sia “sufficiente l'esistenza di un contratto di noleggio per giustificare l’esenzione” dal pagamento dell’accisa relativa al carburante fornito ma invece “occorre  verificare come il mezzo viene utilizzato dal locatario”; ciò in quanto “la disciplina unionale [ovvero quella comunitaria – ndr.]  riconosce carattere solo strumentale al titolo grazie al quale si consolida il potere di utilizzo sul mezzo nautico ... cui deve seguire, per fruire del beneficio, la concreta utilizzazione del bene per scopi commerciali da parte del titolare del potere di fatto”.

Alla luce della sentenza in commento, è possibile pertanto affermare che le operazioni di rifornimento di carburante, quando eseguite a favore di unità da diporto, possono essere legittimamente effettuate in regime di esenzione dal pagamento delle accise solo qualora il natante venga effettivamente utilizzato ai “fini commerciali” e che tale particolare e qualificato impiego non possa essere provato solo mediante la stipula di un contratto di noleggio occorrendo la sussistenza di ulteriori elementi atti a testimoniare, in concreto, “come  il mezzo viene  utilizzato dal locatario” ovvero l’effettiva sussistenza di un concreto “utilizzo  commerciale”.

L’intento della Suprema Corte è evidentemente anche quello di evitare che il proprietario dell’unità da diporto possa cedere il bene ad (o farlo acquistare da) una società dal medesimo costituita (o a lui riferibile) per poi riottenerlo, per il suo uso privato, con un contratto di noleggio così fruendo del carburante in esenzione dalle accise: in tal caso, nell’impossibilità di dimostrare l’effettivo “utilizzo commerciale”, la semplice esistenza del contratto di noleggio non consentirebbe infatti di fruire legittimamente dell’esenzione di cui trattasi.

1 Con il conseguente sorgere del diritto della società di bunkeraggio di ripetere le accise versate sulla società che avrebbe dovuto sostenerle difettando il requisito dell’esenzione.

2 Cfr. Direttiva n. 2003/96 CE.

 3 D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995.

4 Cfr. articolo 14 della Direttiva n. 2003/96 CE.

5 Ex articolo 2 cit.

6 Ex articolo 2 D.Lgs. n. 171 del 18 luglio 2005, c.d. Codice della Nautica da Diporto.

7 Cfr. Tabella A, punto 3 del TUA.

8 Cfr. articolo 14 della Direttiva n. 2003/96 CE.
 






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