Brexit: gli effetti pratici di un no-deal sull’industria dei trasporti marittimi

24/11/2020

Brexit: gli effetti pratici di un no-deal sull’industria dei trasporti marittimi

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

Il 2020 sta volgendo al temine e così anche il periodo di transizione per la definitiva uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, iniziato il 1º febbraio 2020. Infatti, il termine del 1º luglio 2020 stabilito dall'accordo di recesso per la proroga del periodo di transizione è scaduto senza che l'Unione europea e il Regno Unito abbiano concordato una proroga del periodo transitorio in sede di comitato misto.
Se da un lato il no-deal non dovrebbe aumentare la competitività dei porti del Regno Unito a scapito dei porti dell'UE, dall’altro lato il mancato accordo avrà delle importanti ricadute pratiche; in questa sede analizzeremo brevemente le problematiche inerenti al cabotaggio, alla sicurezza della navigazione ed al riconoscimento dei titoli dei marittimi.
In relazione al cabotaggio, l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3577/928, come noto, liberalizza la fornitura di servizi di trasporto marittimo all'interno degli Stati membri dell'UE (cabotaggio marittimo) a tutti gli armatori comunitari che hanno le loro navi registrate e battenti bandiera di uno Stato membro. La nozione di armatore comunitario, quale definita all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento, comprende:
a) cittadini di uno Stato membro stabiliti in uno Stato membro conformemente alla legislazione di tale Stato e che esercitano attività di navigazione;
b) le compagnie di navigazione stabilite secondo la legislazione di uno Stato membro e la cui sede principale di attività è situata e il controllo effettivo esercitato in uno Stato membro; o
c) cittadini di uno Stato membro stabiliti al di fuori dell'Unione o compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione e controllate da cittadini di uno Stato membro, se le loro navi sono registrate e battono bandiera di uno Stato membro conformemente alla sua legislazione.
Dopo la fine del periodo di transizione, gli operatori economici che non soddisfano più le condizioni stabilite nella definizione di armatore comunitario non godranno più del diritto di fornire servizi di cabotaggio marittimo conformemente al presente regolamento. Si noti tuttavia che uno Stato membro può, in base alla propria legislazione nazionale, decidere di non imporre restrizioni al cabotaggio da parte di navi battenti bandiera di un paese terzo.
Per quanto riguarda, invece, la sicurezza della navigazione, ed in particolare il riconoscimento degli organismi riconosciuti ai sensi dell’art. 2, lettera c) del Regolamento 391/2009, il recesso del Regno Unito non incide di per se stesso sul riconoscimento concesso dalla Commissione a norma dell'articolo 4 di tale Regolamento.
Infatti, l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 391/2009 relativo al coinvolgimento degli Stati membri nella valutazione periodica degli organismi riconosciuti, è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/492, in modo da prevedere che la valutazione sia effettuata su base regolare, ed almeno ogni due anni dalla Commissione, insieme allo Stato membro o agli Stati membri che hanno autorizzato l'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/15/CE. La disposizione modificata si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (CE) n. 391/2009 cesserà di applicarsi al Regno Unito.
Sempre in merito alla sicurezza della navigazione, la direttiva 2009/16/CE sulle operazioni di Port State Control  stabilisce il sistema di controllo dello Stato di approdo dell'UE. La direttiva impone agli Stati membri di garantire che le navi straniere siano ispezionate nei porti dagli ufficiali di PSC dello Stato di approdo allo scopo di verificare che le condizioni di una nave e del suo equipaggiamento siano conformi ai requisiti delle convenzioni internazionali e che la nave sia presidiata e utilizzata in conformità al diritto ed alle regolamentazioni applicabili. La direttiva 2009/16/CE richiede anche la verifica del rispetto di una serie di altri requisiti, compresi i certificati di assicurazione ai sensi della direttiva 2009/20/CE.
Mentre gli Stati membri dell'UE continueranno a ispezionare le navi del Regno Unito che fanno scalo nei porti dell'UE, dopo la fine del periodo di transizione il sistema di ispezione da parte dello Stato di approdo stabilito nella direttiva 2009/16/CE non si applicherà più nel Regno Unito, dove troveranno applicazione le disposizioni contenute nel testo del Paris MOU.
Per quanto riguarda, invece, il riconoscimento dei titoli dei marittimi, si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2008/106/CE, i marittimi che prestano servizio a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro dell'UE devono essere in possesso dei certificati previsti da tale normativa e rilasciati dallo stato di bandiera, da un altro Stato membro dell'UE secondo la procedura di cui all'articolo 5 o da uno dei paesi terzi riconosciuti ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.
Ciascuno Stato membro, per quanto riguarda le navi battenti la sua bandiera, riconosce i certificati rilasciati ai marittimi dagli altri Stati membri o dai paesi terzi riconosciuti, affinché i marittimi in possesso di tali certificati possano lavorare a bordo. Il riconoscimento dei titoli avviene attraverso due distinte procedure applicabili, rispettivamente, ai certificati rilasciati dagli altri Stati membri e a quelli rilasciati dai paesi terzi riconosciuti:
l'articolo 5 della direttiva 2008/106/CE prevede che ogni Stato membro approvi o accetti i certificati rilasciati ai marittimi dagli altri Stati membri;
l'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 2008/106/CE prevede che uno Stato membro possa, per quanto riguarda le navi battenti la sua bandiera, decidere di convalidare i certificati rilasciati dai paesi terzi.
In caso di no-deal, quindi, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2008/106/CE i certificati rilasciati alla gente di mare dal Regno Unito non saranno più accettati o convalidati da uno Stato membro dell'UE dopo la fine del periodo di transizione,
Tuttavia la convalida del titolo rilasciata prima della fine del periodo di transizione dagli Stati membri dell'UE continuerà ad essere valida fino alla sua scadenza.
Dopo la fine del periodo di transizione, inoltre, il riconoscimento dei certificati rilasciati ai marittimi dal Regno Unito da parte di uno Stato membro dell'UE sarà soggetto alle condizioni e alla procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 2008/106/CE, in linea con il nuovo status del Regno Unito come paese terzo.




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