Brexit: gli effetti pratici di un no-deal sull’industria dei trasporti marittimi
24/11/2020
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
Il 2020 sta volgendo al temine
e così anche il periodo di transizione per la definitiva uscita del Regno Unito
dall’Unione Europea, iniziato il 1º febbraio 2020. Infatti, il termine del 1º
luglio 2020 stabilito dall'accordo di recesso per la proroga del periodo di
transizione è scaduto senza che l'Unione europea e il Regno Unito abbiano
concordato una proroga del periodo transitorio in sede di comitato misto.
Se da un lato il no-deal non
dovrebbe aumentare la competitività dei porti del Regno Unito a scapito dei
porti dell'UE, dall’altro lato il mancato accordo avrà delle importanti
ricadute pratiche; in questa sede analizzeremo brevemente le problematiche
inerenti al cabotaggio, alla sicurezza della navigazione ed al riconoscimento
dei titoli dei marittimi.
In relazione al cabotaggio, l'articolo
1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3577/928, come noto, liberalizza la
fornitura di servizi di trasporto marittimo all'interno degli Stati membri
dell'UE (cabotaggio marittimo) a tutti gli armatori comunitari che hanno le
loro navi registrate e battenti bandiera di uno Stato membro. La nozione di
armatore comunitario, quale definita all'articolo 2, paragrafo 2, di tale
regolamento, comprende:
a) cittadini di uno Stato
membro stabiliti in uno Stato membro conformemente alla legislazione di tale
Stato e che esercitano attività di navigazione;
b) le compagnie di navigazione
stabilite secondo la legislazione di uno Stato membro e la cui sede principale
di attività è situata e il controllo effettivo esercitato in uno Stato membro;
o
c) cittadini di uno Stato
membro stabiliti al di fuori dell'Unione o compagnie di navigazione stabilite
al di fuori dell'Unione e controllate da cittadini di uno Stato membro, se le
loro navi sono registrate e battono bandiera di uno Stato membro conformemente
alla sua legislazione.
Dopo la fine del periodo di
transizione, gli operatori economici che non soddisfano più le condizioni
stabilite nella definizione di armatore comunitario non godranno più del
diritto di fornire servizi di cabotaggio marittimo conformemente al presente
regolamento. Si noti tuttavia che uno Stato membro può, in base alla propria
legislazione nazionale, decidere di non imporre restrizioni al cabotaggio da
parte di navi battenti bandiera di un paese terzo.
Per quanto riguarda, invece,
la sicurezza della navigazione, ed in particolare il riconoscimento degli
organismi riconosciuti ai sensi dell’art. 2, lettera c) del Regolamento
391/2009, il recesso del Regno Unito non incide di per se stesso sul
riconoscimento concesso dalla Commissione a norma dell'articolo 4 di tale
Regolamento.
Infatti, l'articolo 8 del
regolamento (CE) n. 391/2009 relativo al coinvolgimento degli Stati membri
nella valutazione periodica degli organismi riconosciuti, è stato modificato
dal regolamento (UE) 2019/492, in modo da prevedere che la valutazione sia
effettuata su base regolare, ed almeno ogni due anni dalla Commissione, insieme
allo Stato membro o agli Stati membri che hanno autorizzato l'organismo
riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/15/CE.
La disposizione modificata si applica a decorrere dal giorno successivo a
quello in cui il regolamento (CE) n. 391/2009 cesserà di applicarsi al Regno
Unito.
Sempre in merito alla
sicurezza della navigazione, la direttiva 2009/16/CE sulle operazioni di Port
State Control stabilisce il sistema di
controllo dello Stato di approdo dell'UE. La direttiva impone agli Stati membri
di garantire che le navi straniere siano ispezionate nei porti dagli ufficiali
di PSC dello Stato di approdo allo scopo di verificare che le condizioni di una
nave e del suo equipaggiamento siano conformi ai requisiti delle convenzioni
internazionali e che la nave sia presidiata e utilizzata in conformità al
diritto ed alle regolamentazioni applicabili. La direttiva 2009/16/CE richiede
anche la verifica del rispetto di una serie di altri requisiti, compresi i
certificati di assicurazione ai sensi della direttiva 2009/20/CE.
Mentre gli Stati membri
dell'UE continueranno a ispezionare le navi del Regno Unito che fanno scalo nei
porti dell'UE, dopo la fine del periodo di transizione il sistema di ispezione
da parte dello Stato di approdo stabilito nella direttiva 2009/16/CE non si
applicherà più nel Regno Unito, dove troveranno applicazione le disposizioni contenute
nel testo del Paris MOU.
Per quanto riguarda, invece,
il riconoscimento dei titoli dei marittimi, si ricorda che ai sensi
dell'articolo 3 della direttiva 2008/106/CE, i marittimi che prestano servizio
a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro dell'UE devono essere
in possesso dei certificati previsti da tale normativa e rilasciati dallo stato
di bandiera, da un altro Stato membro dell'UE secondo la procedura di cui
all'articolo 5 o da uno dei paesi terzi riconosciuti ai sensi dell'articolo 19
della direttiva 2008/106/CE.
Ciascuno Stato membro, per
quanto riguarda le navi battenti la sua bandiera, riconosce i certificati
rilasciati ai marittimi dagli altri Stati membri o dai paesi terzi
riconosciuti, affinché i marittimi in possesso di tali certificati possano
lavorare a bordo. Il riconoscimento dei titoli avviene attraverso due distinte
procedure applicabili, rispettivamente, ai certificati rilasciati dagli altri
Stati membri e a quelli rilasciati dai paesi terzi riconosciuti:
l'articolo 5 della direttiva 2008/106/CE prevede che ogni Stato membro approvi o accetti i certificati rilasciati ai marittimi dagli altri Stati membri;
l'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 2008/106/CE prevede che uno Stato membro possa, per quanto riguarda le navi battenti la sua bandiera, decidere di convalidare i certificati rilasciati dai paesi terzi.
In caso di no-deal, quindi, ai
sensi dell'articolo 5 della direttiva 2008/106/CE i certificati rilasciati alla
gente di mare dal Regno Unito non saranno più accettati o convalidati da uno
Stato membro dell'UE dopo la fine del periodo di transizione,
Tuttavia la convalida del
titolo rilasciata prima della fine del periodo di transizione dagli Stati
membri dell'UE continuerà ad essere valida fino alla sua scadenza.
Dopo la fine del periodo di
transizione, inoltre, il riconoscimento dei certificati rilasciati ai marittimi
dal Regno Unito da parte di uno Stato membro dell'UE sarà soggetto alle
condizioni e alla procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 2008/106/CE,
in linea con il nuovo status del Regno Unito come paese terzo.