TAR Toscana: i costi della vigilanza portuale non devono gravare sui soli concessionari
29/10/2020
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
Nelle scorse settimane, il T.A.R.
Toscana si è pronunciato sulla questione concernente il riparto dei costi del
pagamento del servizio di vigilanza e controllo presso i varchi doganali
pubblici relativi agli anni 2012 e 2013.
Si tratta, in particolare, delle
sentenze nn. 1209, 1207 del 14 ottobre scorso e n. 1177 del 7 ottobre, che
hanno visto come protagonisti tre operatori portuali, concessionari di banchine
demaniali nel Porto di Livorno.
Nel 2015 questi avevano impugnato
le note inviategli dall’allora Autorità Portuale di Livorno (oggi Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale), con le quali era stato
chiesto loro il pagamento di un contributo a titolo di “entrata patrimoniale
addizionale per servizio di vigilanza e controllo varchi doganali pubblici”. I
concessionari avevano inoltre impugnato quale atto presupposto la delibera
dell’AdSP che aveva posto a carico esclusivo dei concessionari i predetti
costi.
Il TAR, con le sentenze sopra richiamate, ha constatato l’illegittimità di
tale delibera, con conseguente illegittimità “a cascata” delle note impugnate
in via principale, in ragione del fatto che la stessa si poneva in evidente
contrasto con quanto stabilito dall’art. 1, comma 984 Legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (c.d. Legge Finanziaria), secondo cui “le autorità portuali sono autorizzate all’applicazione di
un’addizionale su tasse, canoni e diritti per l’espletamento dei compiti di
vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di
sicurezza portuali”.
In particolare, secondo il Collegio, laddove la predetta disposizione
afferma la legittimità di un’addizionale su “tasse, canoni e diritti” afferma implicitamente che gli oneri di espletamento
dei servizi di vigilanza devono gravare su tutti gli utilizzatori dei servizi
del porto, senza alcuna distinzione e non esclusivamente sui concessionari, di
cui all’art. 18 della Legge n. 84/1994 in ragione della moltitudine degli
operatori professionali interessati e della molteplicità dei traffici che
interessano le zone portuali.
A rafforzare la conclusione di cui sopra, il TAR ha inoltre rilevato come
le note impugnate mancassero di motivazione idonea a spiegare l’iter
logico-giuridico in base al quale l’Autorità Portuale aveva addossato i
predetti costi in capo ai soli concessionari.
Il Collegio toscano ha infine ritenuto illegittima anche la scelta di
applicare l’addizionale sui canoni di concessione demaniale, commisurandola
alla sola “dimensione delle superfici delle aree demaniali marittime/aree
patrimoniali occupate dai suddetti terminalisti portuali” a prescindere da
qualunque parametro di redditività comparativa. Il TAR ha infatti ritenuto non convincente
“l’equazione maggiori spazi = maggiori
traffici = maggiore onere di sicurezza” in mancanza di “elementi obiettivi per
presumere che a superfici maggiori corrispondano sempre e comunque un più
consistente impegno dei varchi e del servizio di vigilanza che vi opera”.
Le pronunce in oggetto hanno, quindi, messo un punto sulla questione relativa
al riparto dei costi di vigilanza nelle zone portuali, i quali, secondo quanto
stabilito dal TAR Toscana, non possono essere addossati esclusivamente ai
concessionari ma devono essere posti a carico di tutti i fruitori del porto, nella
misura in cui traggono benefici dai predetti servizi.