TAR Toscana: i costi della vigilanza portuale non devono gravare sui soli concessionari

29/10/2020

TAR Toscana: i costi della vigilanza portuale non devono gravare sui soli concessionari

Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it

Nelle scorse settimane, il T.A.R. Toscana si è pronunciato sulla questione concernente il riparto dei costi del pagamento del servizio di vigilanza e controllo presso i varchi doganali pubblici relativi agli anni 2012 e 2013.
Si tratta, in particolare, delle sentenze nn. 1209, 1207 del 14 ottobre scorso e n. 1177 del 7 ottobre, che hanno visto come protagonisti tre operatori portuali, concessionari di banchine demaniali nel Porto di Livorno.
Nel 2015 questi avevano impugnato le note inviategli dall’allora Autorità Portuale di Livorno (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale), con le quali era stato chiesto loro il pagamento di un contributo a titolo di “entrata patrimoniale addizionale per servizio di vigilanza e controllo varchi doganali pubblici”. I concessionari avevano inoltre impugnato quale atto presupposto la delibera dell’AdSP che aveva posto a carico esclusivo dei concessionari i predetti costi.
Il TAR, con le sentenze sopra richiamate, ha constatato l’illegittimità di tale delibera, con conseguente illegittimità “a cascata” delle note impugnate in via principale, in ragione del fatto che la stessa si poneva in evidente contrasto con quanto stabilito dall’art. 1, comma 984 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. Legge Finanziaria), secondo cui “le autorità portuali sono autorizzate all’applicazione di un’addizionale su tasse, canoni e diritti per l’espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali”.
In particolare, secondo il Collegio, laddove la predetta disposizione afferma la legittimità di un’addizionale su “tasse, canoni e diritti” afferma implicitamente che gli oneri di espletamento dei servizi di vigilanza devono gravare su tutti gli utilizzatori dei servizi del porto, senza alcuna distinzione e non esclusivamente sui concessionari, di cui all’art. 18 della Legge n. 84/1994 in ragione della moltitudine degli operatori professionali interessati e della molteplicità dei traffici che interessano le zone portuali.
A rafforzare la conclusione di cui sopra, il TAR ha inoltre rilevato come le note impugnate mancassero di motivazione idonea a spiegare l’iter logico-giuridico in base al quale l’Autorità Portuale aveva addossato i predetti costi in capo ai soli concessionari.
Il Collegio toscano ha infine ritenuto illegittima anche la scelta di applicare l’addizionale sui canoni di concessione demaniale, commisurandola alla sola “dimensione delle superfici delle aree demaniali marittime/aree patrimoniali occupate dai suddetti terminalisti portuali” a prescindere da qualunque parametro di redditività comparativa. Il TAR ha infatti ritenuto non convincente “l’equazione maggiori spazi = maggiori traffici = maggiore onere di sicurezza” in mancanza di “elementi obiettivi per presumere che a superfici maggiori corrispondano sempre e comunque un più consistente impegno dei varchi e del servizio di vigilanza che vi opera”.
Le pronunce in oggetto hanno, quindi, messo un punto sulla questione relativa al riparto dei costi di vigilanza nelle zone portuali, i quali, secondo quanto stabilito dal TAR Toscana, non possono essere addossati esclusivamente ai concessionari ma devono essere posti a carico di tutti i fruitori del porto, nella misura in cui traggono benefici dai predetti servizi.


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