Soste oltre franchigia: la Guardia di Finanza contesta la non imponibilità ai fini IVA

23/10/2020

Soste oltre franchigia: la Guardia di Finanza contesta la non imponibilità ai fini IVA

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova-- www.lovislex.it - info@lovislex.it

Facciamo seguito al nostro contributo (1) pubblicato nella newsletter del mese di maggio u.s., per osservare come recenti attività ispettive poste in essere dalla Guardia di Finanza stiano nuovamente mettendo in discussione quanto recentemente chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica commentata dallo Studio pochi mesi fa.
In particolare, siamo venuti a conoscenza del fatto che nell’ambito di alcune operazioni di verifica (2) effettuate nei confronti di alcuni terminalisti sia stato contestato il regime di “non imponibilità” ai fini IVA (3) dei corrispettivi pagati dai clienti agli spedizionieri (e da questi ultimi, versati ai terminalisti) per le “soste” (4) (della merce nel porto) di durata superiore ai giorni di “franchigia (5)” concordati.
In tali contesti, la Guardia di Finanza ha (ci pare correttamente) riqualificato come “esclusi (6)” dall’ambito di applicazione dell’IVA i corrispettivi percepiti dai terminalisti per le “soste” che si sono protratte oltre il periodo di “franchigia” concordato.
In particolare, i verificatori, in taluni casi, hanno assimilato (come aveva chiarito l’Agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica commentata a maggio 2020) le soste “oltre franchigia” alle “controstallie”, per le quali vengono riscossi corrispettivi a titolo di “penale” (che - in quanto tali - sono   esclusi   dall’ambito   di   applicazione   dell’Imposta,   ai   sensi dell’articolo 15 (7) del Decreto IVA) a fronte dei ritardi nelle operazioni di carico/scarico della merce.
Fatto salvo quanto sopra esposto, talvolta, i verificatori hanno (sorprendentemente e contraddittoriamente) anche affermato che, per quanto attiene le “soste” che si sono protratte oltre il termine di “franchigia” e di “controstallia”, i relativi corrispettivi devono essere qualificati come “imponibili” ai fini IVA.
Tale statuizione sembrerebbe porsi in contrasto anche con quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate nella recente consulenza giuridica di cui si è detto sopra.
Infatti, in  tali casi,  i verificatori  hanno ipotizzato  (ma invero non si comprende in relazione a quale fattispecie concreta) l’esistenza di una sorta di tertium genus di corrispettivi per la “sosta” (assoggettabili ad IVA), diversi da quelli (non soggetti ad IVA) percepiti in riferimento sia al periodo di “franchigia” sia di “controstallia” (ovvero quelle che comunemente vengono definite “soste” extra “franchigia”).
Pur non condividendo la suddetta interpretazione della Guardia di Finanza (come emersa in talune fattispecie), abbiamo osservato come vi siano margini per opporsi alle succitate illazioni, evitando – in tal modo - l’assoggettamento ad IVA dei relativi corrispettivi (8).
Conclusivamente si osserva che (per quanto attiene alle fattispecie di cui siamo venuti a conoscenza) le suddette contestazioni sono state mosse nei confronti di taluni terminalisti i quali (sempre in alcuni casi) hanno palesato la volontà di “rivalersi” sui propri clienti, al fine di riscuotere l’IVA sui corrispettivi percepiti per le soste “oltre franchigia” (come da contestazioni della Guardia di Finanza).
Si ricorda – in ogni caso - che, ai sensi del Decreto IVA, il diritto alla “rivalsa” (nel caso di specie) dei terminalisti avverso i propri committenti sorge solo a seguito (e non prima) del versamento dell’Imposta da parte dei primi a favore dello Stato, non potendo – pertanto – sussistere (anticipatamente rispetto a tale versamento) alcuna azione di rivalsa sui propri clienti-committenti.

1Accessibilealseguentelink:https://www.assagenti.it/it/news/17782/Detention_e_demurrage_riaddebitati_dagli sp edizionieri_sono_esclusi_dalla_base_imponibile_IVA
2 Effettuate anche mediante accessi ed ispezioni.
3 Previsto ex articolo 9, comma 1, n. 6, del Decreto IVA (D.p.r. 633/1972).
4 Cfr. (nella newsletter di cui sopra) gli analizzati oneri per “detention” e “demurrage” e “port storage”.
5  I corrispettivi percepiti a tal fine sono stati correttamente qualificati dai verificatori come “non imponibili” (ai sensi dell’articolo 9 del Decreto IVA).
6 In luogo di “non imponibili”.

 7 Tale disposizione statuisce l’esenzione dal pagamento dell’Imposta in riferimento ai corrispettivi percepiti a titolo di “sanzione”.

8 In ogni caso, è sempre necessario analizzare la fattispecie concreta, quindi la specifica contestazione eventualmente mossa dai verificatori, al fine di poter valutare eventuali azioni di opposizione.






© Associazione Assagenti - info@assagenti.it | Politica dei Cookie | Informativa Privacy | Design - gcore.it