Rimborso delle maggiori accise:termine ultimo per istanza decorre da ultima dichiarazione di consumo
20/07/2020
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova-- www.lovislex.it - info@lovislex.it
La Corte di
Cassazione, con la recente sentenza n. 11813 del 18 giugno 2020, ha statuito un
importante principio in materia di accise, con particolare riferimento
all’istituto del “rimborso”.
Nel 2009 una società
aveva depositato un’istanza di rimborso della maggiore accisa versata, a fronte
dei crediti maturati negli anni 2006, 2007 e 2008 (anno in cui è stata
depositata l’ultima dichiarazione di consumo).
L’Agenzia delle
Dogane aveva accolto parzialmente l’istanza, liquidando soltanto il credito
relativo all’anno 2008 ed aveva negato il rimborso riferito ai crediti sorti negli
anni 2006 e 2007. Secondo l’Agenzia delle Dogane, infatti, la contribuente era
decaduta dal potere di proporre tale istanza in quanto era decorso il relativo termine
biennale (previsto ex lege[1])
decorrente dall’anno in cui i crediti
erano sorti. Conseguentemente era sorto un contenzioso, patrocinato dal nostro
Studio nanti alla Suprema Corte.
Preliminarmente, è
necessario analizzare il meccanismo di liquidazione dell’accisa. Il versamento
dell’imposta è caratterizzato dal pagamento di acconti, calcolati sulla base
del consumo dell'anno precedente. Alla luce di tale funzionamento, il
contribuente potrebbe versare una maggiore imposta rispetto a quanto dovuto per
l’effettivo consumo avuto nell’anno. Tali eccedenze possono essere compensate
con i successivi pagamenti purché i suddetti crediti vengano evidenziati nell’apposita
dichiarazione e vengano “riportati”, ogni anno, fino alla conclusione del
rapporto.
Mediante la
dichiarazione annuale si determina il consumo effettivo dell'intero periodo e –
pertanto – è possibile procedere al conguaglio tra quanto versato e quanto
effettivamente dovuto. Qualora, alla luce delle modalità di liquidazione dell’accisa,
il contribuente abbia versato meno imposta rispetto a quanto effettivamente avrebbe
dovuto (in funzione dell’effettivo consumo sostenuto nell’anno), occorrerà
procedere al pagamento della maggiore somma. Diversamente, in caso di liquidazione
dell’imposta in misura superiore rispetto al reale consumo, sorgerà un credito
che andrà detratto dai versamenti successivi.
Alla chiusura
annuale di ogni periodo, pertanto, si determina un nuovo saldo creditorio (o debitorio)
che va a costituire un nuovo credito (o debito) rispetto a quelli
precedentemente maturati, che si protrae fino all'esaurimento del credito
ovvero fino alla definizione del rapporto tributario (vale a dire fino alla
presentazione dell'ultima dichiarazione di consumo).
Ai fini della
proposizione dell’istanza di rimborso della maggiore accisa versata, l'art. 14 del
TUA prevede un termine biennale di decadenza. Tale termine, ai sensi del
suddetto articolo, decorre dalla “data
del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere
esercitato”.
Alla luce della
controversia sorta sul tema, la Corte di Cassazione, con la sentenza in
commento, ha chiarito che tale termine di decadenza biennale (dal potere del
contribuente di proporre l’istanza di rimborso) decorre “dell'ultima dichiarazione di consumo” in quanto “in tale ultima fattispecie si identifica il
momento di definitiva cristallizzazione dei rapporti di debito/credito e di
attribuzione del carattere di indebito (oggettivo) del credito sorto per
effetto dei maggiori pregressi pagamenti”.
La Suprema Corte ha
inoltre affermato che “anteriormente a
tale data (quindi anteriormente all’anno di presentazione dell'ultima
dichiarazione di consumo, n.d.r.), la
richiesta di rimborso non appare, invece, né possibile, né utilmente
proponibile” alla luce del meccanismo di liquidazione dell’accisa.
Pertanto, il credito
ai fini dell’accisa maturato (a fronte dell’eccedenza dei versamenti) non
incorre in alcuna decadenza purché tale credito venga regolarmente riportato nelle successive dichiarazioni.
Inoltre, è preclusa,
fino alla chiusura del rapporto (quindi, fino alla presentazione dell’ultima
dichiarazione di consumo), la possibilità di ottenere il rimborso del credito
stesso.
[1] Ai sensi dell’art. 14 del
Testo Unico delle Accise (di seguito “TUA”), disciplinato dal D.Lgs. 26 ottobre
1995 n. 504.