Rimborso delle maggiori accise:termine ultimo per istanza decorre da ultima dichiarazione di consumo

20/07/2020

Rimborso delle maggiori accise:termine ultimo per istanza decorre da ultima dichiarazione di consumo

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova-- www.lovislex.it - info@lovislex.it

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 11813 del 18 giugno 2020, ha statuito un importante principio in materia di accise, con particolare riferimento all’istituto del “rimborso”.
Nel 2009 una società aveva depositato un’istanza di rimborso della maggiore accisa versata, a fronte dei crediti maturati negli anni 2006, 2007 e 2008 (anno in cui è stata depositata l’ultima dichiarazione di consumo).
L’Agenzia delle Dogane aveva accolto parzialmente l’istanza, liquidando soltanto il credito relativo all’anno 2008 ed aveva negato il rimborso riferito ai crediti sorti negli anni 2006 e 2007. Secondo l’Agenzia delle Dogane, infatti, la contribuente era decaduta dal potere di proporre tale istanza in quanto era decorso il relativo termine biennale (previsto ex lege[1]) decorrente dall’anno in cui i crediti erano sorti. Conseguentemente era sorto un contenzioso, patrocinato dal nostro Studio nanti alla Suprema Corte.
Preliminarmente, è necessario analizzare il meccanismo di liquidazione dell’accisa. Il versamento dell’imposta è caratterizzato dal pagamento di acconti, calcolati sulla base del consumo dell'anno precedente. Alla luce di tale funzionamento, il contribuente potrebbe versare una maggiore imposta rispetto a quanto dovuto per l’effettivo consumo avuto nell’anno. Tali eccedenze possono essere compensate con i successivi pagamenti purché i suddetti crediti vengano evidenziati nell’apposita dichiarazione e vengano “riportati”, ogni anno, fino alla conclusione del rapporto.
Mediante la dichiarazione annuale si determina il consumo effettivo dell'intero periodo e – pertanto – è possibile procedere al conguaglio tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto. Qualora, alla luce delle modalità di liquidazione dell’accisa, il contribuente abbia versato meno imposta rispetto a quanto effettivamente avrebbe dovuto (in funzione dell’effettivo consumo sostenuto nell’anno), occorrerà procedere al pagamento della maggiore somma. Diversamente, in caso di liquidazione dell’imposta in misura superiore rispetto al reale consumo, sorgerà un credito che andrà detratto dai versamenti successivi.
Alla chiusura annuale di ogni periodo, pertanto, si determina un nuovo saldo creditorio (o debitorio) che va a costituire un nuovo credito (o debito) rispetto a quelli precedentemente maturati, che si protrae fino all'esaurimento del credito ovvero fino alla definizione del rapporto tributario (vale a dire fino alla presentazione dell'ultima dichiarazione di consumo).
Ai fini della proposizione dell’istanza di rimborso della maggiore accisa versata, l'art. 14 del TUA prevede un termine biennale di decadenza. Tale termine, ai sensi del suddetto articolo, decorre dalla “data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato”.
Alla luce della controversia sorta sul tema, la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che tale termine di decadenza biennale (dal potere del contribuente di proporre l’istanza di rimborso) decorre “dell'ultima dichiarazione di consumo” in quanto “in tale ultima fattispecie si identifica il momento di definitiva cristallizzazione dei rapporti di debito/credito e di attribuzione del carattere di indebito (oggettivo) del credito sorto per effetto dei maggiori pregressi pagamenti”.
La Suprema Corte ha inoltre affermato che “anteriormente a tale data (quindi anteriormente all’anno di presentazione dell'ultima dichiarazione di consumo, n.d.r.), la richiesta di rimborso non appare, invece, né possibile, né utilmente proponibile” alla luce del meccanismo di liquidazione dell’accisa.
Pertanto, il credito ai fini dell’accisa maturato (a fronte dell’eccedenza dei versamenti) non incorre in alcuna decadenza purché tale credito venga regolarmente riportato nelle successive dichiarazioni.
Inoltre, è preclusa, fino alla chiusura del rapporto (quindi, fino alla presentazione dell’ultima dichiarazione di consumo), la possibilità di ottenere il rimborso del credito stesso.


[1] Ai sensi dell’art. 14 del Testo Unico delle Accise (di seguito “TUA”), disciplinato dal D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504.


© Associazione Assagenti - info@assagenti.it | Politica dei Cookie | Informativa Privacy | Design - gcore.it