Quali sono le responsabilità del mandante verso il proprio spedizioniere

25/06/2020

Quali sono le responsabilità del mandante verso il proprio spedizioniere

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 458/2020, pubblicata in data 18.01.2020, è recentemente intervenuta su alcuni profili di responsabilità che intercorrono tra mandante e spedizioniere.
La vicenda tra origine dal caso di uno spedizioniere cinese che, su incarico di uno spedizioniere italiano, che agiva per conto del compratore / destinatario, ha curato una spedizione intermodale mare / fiume dal porto cinese di Zhangjiagang a Port Qasim in Pakistan.
Lo spedizioniere italiano, in particolare, ha istruito lo spedizioniere cinese di definire con il venditore della merce e mittente la natura e la quantità delle merci da trasportare ed il numero dei contenitori necessari, nonché di negoziare con il vettore marittimo il migliore corrispettivo possibile e, infine, di procedere all’imbarco ed al rilascio della “HB/L” e della “MB/L”.
Eseguiti i trasporti, però, la venditrice ha convenuto lo spedizioniere cinese avanti al Tribunale marittimo di Shanghai, deducendone la responsabilità per avere riconsegnato le merci al destinatario senza pretendere la restituzione dell’originale della HB/L e chiedendo, pertanto, il risarcimento del danno. Nonostante le difese spiegate, che comprendevano il fatto di aver agito dietro espresse istruzioni dello spedizioniere italiano, la domanda è stata accolta e lo spedizioniere cinese è stato condannato al risarcimento del danno presso il Tribunale di Shanghai.
A seguito di tali fatti, lo spedizioniere cinese ha adito il citato spedizioniere italiano dinanzi al Tribunale di Milano, dove ne ha chiesto la condanna, quale suo mandante, a risarcirlo dei pregiudizi sofferti a causa dell’esecuzione dell’incarico di spedizione, e, segnatamente, a rimborsare le somme pagate in esecuzione della sentenza straniera.
In particolare, lo spedizioniere cinese (nel caso di specie, sub-spedizioniere) ha chiesto di essere risarcito ai sensi dell’art. 1720 c.c., che dispone: “Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta. Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subìti a causa dell'incarico.”
Costituitosi nel procedimento, lo spedizioniere italiano ha negato la debenza del risarcimento, eccependo la carenza di legittimazione attiva dell’attore ed altresì che si era mal difeso avanti al Tribunale cinese e che comunque non aveva dato alcuna istruzione erronea per i fatti oggetto della precedente condanna.
Il Tribunale di Milano ha riconosciuto la responsabilità dello spedizioniere italiano (che nella fattispecie rivestiva il ruolo di mandante / mittente) sia in via contrattuale che in via extracontrattuale.
Sotto il profilo contrattuale tale responsabilità si fonda sul fatto che lo spedizioniere italiano ha dato al collega cinese inequivoche istruzioni allo spedizioniere cinese di rilasciare la merce senza la presentazione della HB/L da parte del destinatario. Il Tribunale ha fatto applicazione del principio sancito dall’art. 1720 2° comma c.c. (previsto in materia di mandato ma applicabile anche al contratto di spedizione, che è una fattispecie specifica del mandato), intendendosi per “danni che il mandatario ha subìti” le spese derivanti che, per loro natura, si collegano necessariamente all’esecuzione dell’incarico conferito, in quanto rappresentano il rischio inerente all’esecuzione dell’incarico medesimo (cfr. Cass. 3737/2012, richiamata dal Tribunale di Milano). Se il mandatario patisce dei danni a causa dell'incarico, tale nesso di causalità comporta che abbia diritto ad ottenere il risarcimento dal mandante.
Infatti, il Tribunale ha accertato come lo spedizioniere cinese avesse chiesto ripetutamente istruzioni alla sua mandante italiana, evidenziando che il rilascio della merce senza ricevere dal destinatario l’originale delle sue polizze di carico avrebbe violato la disciplina cinese in materia di polizze di carico (identica a quella italiana) e, pertanto, l’avrebbe esposta all’azione risarcitoria. A tali messaggi, la mandante ha risposto insistendo perché lo spedizioniere cinese rilasciasse egualmente la merce al destinatario. Istruzioni che hanno esposto lo spedizioniere cinese al rischio concreto, poi verificatosi, di essere condannato al risarcimento del danno in conseguenza delle dette violazioni della disciplina in materia di polizze di carico.
Sotto il profilo extracontrattuale, la responsabilità dello spedizioniere italiano si fonda sul fatto di aver emesso una seconda polizza di carico HB/L pur sapendo (avendone ricevuto copia) che lo spedizioniere cinese aveva già emesso in precedenza un’altra HB/L avente efficacia di titolo rappresentativo della merce.
Tale sentenza è interessante per un duplice profilo: in primo luogo perché applica alla fattispecie della spedizione norme e principi dettati in materia di mandato, e segnatamente in merito al rimborso delle spese e dei danni subiti per effetto dell’esecuzione dell’incarico; in secondo luogo perché, in applicazione delle norme in materia di titoli di credito, quali sono le polizze di carico marittime, sancisce l’illiceità della loro duplicazione. 


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