Quali sono le responsabilità del mandante verso il proprio spedizioniere
25/06/2020
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
Il Tribunale di Milano,
con sentenza n. 458/2020, pubblicata in data 18.01.2020, è recentemente
intervenuta su alcuni profili di responsabilità che intercorrono tra mandante e
spedizioniere.
La vicenda tra origine
dal caso di uno spedizioniere cinese che, su incarico di uno spedizioniere
italiano, che agiva per conto del compratore / destinatario, ha curato una
spedizione intermodale mare / fiume dal porto cinese di Zhangjiagang a Port
Qasim in Pakistan.
Lo spedizioniere
italiano, in particolare, ha istruito lo spedizioniere cinese di definire con il
venditore della merce e mittente la natura e la quantità delle merci da
trasportare ed il numero dei contenitori necessari, nonché di negoziare con il
vettore marittimo il migliore corrispettivo possibile e, infine, di procedere
all’imbarco ed al rilascio della “HB/L” e della “MB/L”.
Eseguiti i trasporti,
però, la venditrice ha convenuto lo spedizioniere cinese avanti al Tribunale marittimo
di Shanghai, deducendone la responsabilità per avere riconsegnato le merci al
destinatario senza pretendere la restituzione dell’originale della HB/L e chiedendo,
pertanto, il risarcimento del danno. Nonostante le difese spiegate, che
comprendevano il fatto di aver agito dietro espresse istruzioni dello
spedizioniere italiano, la domanda è stata accolta e lo spedizioniere cinese è
stato condannato al risarcimento del danno presso il Tribunale di Shanghai.
A seguito di tali fatti,
lo spedizioniere cinese ha adito il citato spedizioniere italiano dinanzi al
Tribunale di Milano, dove ne ha chiesto la condanna, quale suo mandante, a
risarcirlo dei pregiudizi sofferti a causa dell’esecuzione dell’incarico di
spedizione, e, segnatamente, a rimborsare le somme pagate in esecuzione della
sentenza straniera.
In particolare, lo
spedizioniere cinese (nel caso di specie, sub-spedizioniere) ha chiesto di
essere risarcito ai sensi dell’art. 1720 c.c., che dispone: “Il mandante deve rimborsare al mandatario
le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte,
e deve pagargli il compenso che gli spetta. Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subìti a causa
dell'incarico.”
Costituitosi nel procedimento,
lo spedizioniere italiano ha negato la debenza del risarcimento, eccependo la
carenza di legittimazione attiva dell’attore ed altresì che si era mal difeso
avanti al Tribunale cinese e che comunque non aveva dato alcuna istruzione
erronea per i fatti oggetto della precedente condanna.
Il Tribunale di Milano ha
riconosciuto la responsabilità dello spedizioniere italiano (che nella
fattispecie rivestiva il ruolo di mandante / mittente) sia in via contrattuale
che in via extracontrattuale.
Sotto il profilo contrattuale
tale responsabilità si fonda sul fatto che lo spedizioniere italiano ha dato al
collega cinese inequivoche istruzioni allo spedizioniere cinese di rilasciare
la merce senza la presentazione della HB/L da parte del destinatario. Il
Tribunale ha fatto applicazione del principio sancito dall’art. 1720 2° comma c.c.
(previsto in materia di mandato ma applicabile anche al contratto di
spedizione, che è una fattispecie specifica del mandato), intendendosi per “danni
che il mandatario ha subìti” le spese derivanti che, per loro natura, si
collegano necessariamente all’esecuzione dell’incarico conferito, in quanto
rappresentano il rischio inerente all’esecuzione dell’incarico medesimo (cfr.
Cass. 3737/2012, richiamata dal Tribunale di Milano). Se il mandatario patisce
dei danni a causa dell'incarico, tale nesso di causalità comporta che abbia
diritto ad ottenere il risarcimento dal mandante.
Infatti, il Tribunale ha
accertato come lo spedizioniere cinese avesse chiesto ripetutamente istruzioni
alla sua mandante italiana, evidenziando che il rilascio della merce senza
ricevere dal destinatario l’originale delle sue polizze di carico avrebbe
violato la disciplina cinese in materia di polizze di carico (identica a quella
italiana) e, pertanto, l’avrebbe esposta all’azione risarcitoria. A tali
messaggi, la mandante ha risposto insistendo perché lo spedizioniere cinese
rilasciasse egualmente la merce al destinatario. Istruzioni
che hanno esposto lo spedizioniere cinese al rischio concreto, poi
verificatosi, di essere condannato al risarcimento del danno in conseguenza
delle dette violazioni della disciplina in materia di polizze di carico.
Sotto il profilo
extracontrattuale, la responsabilità dello spedizioniere italiano si fonda sul
fatto di aver emesso una seconda polizza di carico HB/L pur sapendo (avendone
ricevuto copia) che lo spedizioniere cinese aveva già emesso in precedenza
un’altra HB/L avente efficacia di titolo rappresentativo della merce.
Tale sentenza è
interessante per un duplice profilo: in primo luogo perché applica alla
fattispecie della spedizione norme e principi dettati in materia di mandato, e
segnatamente in merito al rimborso delle spese e dei danni subiti per effetto
dell’esecuzione dell’incarico; in secondo luogo perché, in applicazione delle
norme in materia di titoli di credito, quali sono le polizze di carico
marittime, sancisce l’illiceità della loro duplicazione.