Come provare che la navigazione non ha toccato le coste Ue

23/06/2020

Come provare che la navigazione non ha toccato le coste Ue

Rubrica a cura dello Studio Armella, Genova - Milano- www.studioarmella.com - armella@studioarmella.com

Con il provvedimento 15 giugno 2020, n. 234483, l’Agenzia delle entrate ha fornito i criteri per l’individuazione del luogo di navigazione dell’imbarcazione da diporto e, di conseguenza, il regime di territorialità Iva del servizio di noleggio. Si tratta di un chiarimento atteso, a seguito della norma contenuta nella legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 725, l. 27 dicembre 2019, n. 160).
La precisazione si applica per le imbarcazioni da diporto, ossia con scafo di lunghezza superiore ai dieci metri e per i contratti di noleggio e simili, per una durata non superiore ai 90 giorni. 
Il provvedimento fa chiarezza sui mezzi di prova necessari per documentare l’effettiva utilizzazione del servizio al di fuori dell’Unione europea, in attuazione dell’art. 59 bis della direttiva 2006/112/CE. Si tratta dunque di una precisazione importante, perché consente di organizzare l’attività di gestione del service, fornendo le indicazioni necessarie per predisporre e conservare le prove dell’utilizzo dell’imbarcazione da diporto al di fuori delle acque dell’Unione europea (ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). L’effettiva utilizzazione e fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea si evince dal contratto di locazione, noleggio ed altri contratti simili, a breve termine, anche sulla base della dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’imbarcazione stessa, sotto la propria responsabilità.
Per le imbarcazioni dotate di navigatori satellitari e trasponder, la prova della navigazione in acque extra Ue si avrà attraverso l’esibizione dei dati e delle informazioni relative ai sistemi in uso, mentre, per tutte le altre imbarcazioni, dovrà essere fornito il contratto di locazione/noleggio, oltre a due documenti a scelta dal seguente elenco: giornali di navigazione, fotografie digitali (almeno due per ogni settimana di navigazione), fatture o ricevute per ormeggi, documentazione attestante acquisti in un Pese extra Ue. Per entrambe le tipologie di imbarcazione è fatta salva la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare tentativi di frode sulla base della documentazione fornita dagli operatori.
Da precisare che tale documentazione dovrà essere conservata fino allo scadere dei termini di accertamento del relativo periodo di imposta, vale a dire il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione Iva. Non avendo efficacia retroattiva, le disposizioni contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate si applicano unicamente ai contratti di locazione/noleggio conclusi dopo il 15 giugno 2020.


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