Imbarco e trasbordo di provviste di bordo: ulteriori chiarimenti della giurisprudenza di legittimità

23/06/2020

Imbarco e trasbordo di provviste di bordo: ulteriori chiarimenti della giurisprudenza di legittimità

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova-- www.lovislex.it - info@lovislex.it

L’articolo 254(1), comma 1, del D.p.r. n. 43 del 23 gennaio 1973 (di seguito T.U.L.D.) disciplina il regime doganale delle c.d. “provviste di bordo” imbarcate su navi “in partenza” dai porti italiani.
All’applicazione della suddetta disposizione segue una “esportazione” delle provviste di bordo, quindi l’“esenzione(2)” dal pagamento dalla relativa Imposta.
La nozione di nave “in partenza” dai porti nazionali (così come prevista dall’art. 254 del T.U.L.D.) era stata oggetto di una risalente pronuncia della Suprema Corte(3) che aveva chiarito, da una parte come l’art. 254 cit. fosse una “norma che costituisce un'eccezione al principio di cui all'art.36(4), prevedendo che nel caso di provviste di bordo l'esportazione definitiva sia anticipata al momento dell'imbarco”; dall’altra aveva evidenziato come “l'unica condizione prevista dalla norma relativamente alla concessione della esenzione è una situazione oggettivamente accertabile ed accertata di nave in partenza”, senza ritenere necessaria l’effettiva partenza della nave (in quanto condizione non prevista per le navi commerciali, a differenza di quelle da diporto(5).
La Corte di Cassazione è più recentemente intervenuta con la sentenza n. 5482 del 28 febbraio 2020 in commento, chiarendo l’ambito di applicazione di tale disciplina.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 254 del T.U.L.D. e quindi della corretta interpretazione di “nave in partenza”, la sentenza dei giudici di legittimità n. 5482 del 28 febbraio 2020 in commento ha chiarito come sia necessario procedere ad “una complessiva valutazione dello stato effettivo del natante e ciò sia dal punto di vista materiale che dal punto di vista giuridico ... lo status di nave in partenza, in altri termini, sussiste se il mezzo può (seppur nei limiti dell'ordinaria disciplina amministrativa che regola la materia) salpare dal porto in qualsiasi momento e a propria discrezione”.
Nel caso di specie la nave, battente bandiera delle Bahamas ed ormeggiata in un porto italiano, aveva beneficiato del regime dell’esenzione dall’Imposta per numerose operazioni di bunkeraggio intervenute nell’attesa di salpare.
La nave, pur essendo tecnicamente pronta per lasciare il porto in qualsiasi momento, era stata oggetto di “sequestro conservativo” (intervenuto prima delle suddette forniture di carburante “esenti”). La Suprema Corte, nella sentenza n. 5482 del 28 febbraio 2020 oggetto del presente commento, ha chiarito come tale “sequestro” rappresentasse una “istituzionale impossibilità di partire”.
Divenendo pertanto impossibile applicare il regime di cui all’art. 254 del T.U.L.D. per insussistenza del requisito della “nave in partenza”, ne consegue l’impossibilità di applicare il regime dell’“esenzione” dall’Imposta prevista nei casi di esportazione.
Pertanto, ai fini dell’applicazione del regime dell’esenzione (per effetto dell’art. 254 del T.U.L.D.), la Suprema Corte ha affermato come sia necessario verificare lo status di “nave in partenza” tanto dal punto di vista tecnico quanto da quello giuridico, “con riguardo alla situazione esistente al momento della fornitura”.

1 “I generi costituenti provviste di bordo imbarcati o trasbordati sulle navi in partenza dai porti dello Stato si considerano usciti in transito o riesportazione se esteri ovvero in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzati”.
2 In caso di esportazione, la cessione di merci fuori del territorio doganale unionale è considerata non imponibile ai fini Iva (ex art. 8 del D.p.r. 633/1972) mentre le merci soggette ad accise comportano il diritto al rimborso dell'imposta già assolta (ex art. 14 del D.Lgs. 504/1995). Diversamente, l’esportazione delle merci estratte da depositi fiscali, in regime di sospensione, fa venire meno il presupposto dell'Imposta (ex art. 6 del D.Lgs. 504/1995).
3 Cfr. sent. 12313 del 26 maggio 2006; ex pluribus sent. 15337 del 6 giugno 2019.
4 Rubricato del “Presupposto dell'obbligazione tributaria”.

 5 Così dispone il comma 2 dell’art. 254 del T.U.L.D






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