Per il TAR Toscana i concessionari demaniali non sono soggetti al Codice degli appalti
20/05/2020
“Fino a quando
permane la concessione demaniale le opere realizzate dal concessionario non
sono opere pubbliche, con la conseguenza che non si applicano le norme di
evidenza pubblica ai fini della loro realizzazione”. È questo, in sostanza, il
principio espresso dal TAR Toscana, sezione II, nella sentenza n. 220/2020
pubblicata il 20.02.2020.
Il caso
riguardava un concessionario demaniale che, volendo eseguire dei lavori di manutenzione
sulle strutture portuali rientranti nella concessione, si è visto opporre
dall’Amministrazione comunale l’obbligo di esperire una gara pubblica per
l’affidamento dei corrispondenti lavori.
Il titolare della
concessione demaniale, quindi, ritenendo che tale imposizione fosse
pregiudizievole per i propri interessi, ha presentato ricorso chiedendo
l’intervento del TAR Toscana.
Quest’ultimo non
ha avuto dubbi e ha accolto il ricorso ritenendo fondato il motivo relativo
alla non applicabilità delle regole di evidenza pubblica ai lavori affidati dal
concessionario di un bene demaniale marittimo. Ciò in quanto, conformemente a
quanto affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa, il TAR Toscana ha
rilevato che «il diritto del
concessionario di beni demaniali sulle opere costruite è qualificabile in
termini di superficie», sicché la proprietà statale si avrà solo al termine
della concessione «essendo questo il
momento in cui il bene realizzato dal concessionario acquista la qualità
demaniale».
Da ciò discende
che le opere realizzate dal concessionario non possono essere qualificate come pubbliche per tutta la durata della
concessione e, di conseguenza, non può trovare applicazione la disciplina
prevista nel Codice dei contratti pubblici per l’affidamento dei lavori volti
alla realizzazione delle opere medesime.
Inoltre, il TAR
Toscana ha accolto anche il secondo motivo di ricorso, in quanto ha
riconosciuto che il provvedimento impugnato non avesse motivato adeguatamente
perché il titolare della concessione demaniale, ad avviso del Comune, dovesse seguire
una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori da eseguire in
ambito portuale.
In definitiva,
si tratta di un’importante affermazione del principio per cui i lavori affidati
dai concessionari demaniali per l’esecuzione di opere portuali non sono
soggetti al Codice dei contratti pubblici. Principio che – pur essendo già
desumibile dalla normativa vigente e dalla prassi seguita in ambito portuale –
non aveva ancora trovato una così esplicita affermazione in sede
giurisprudenziale.