Dal 1 Gennaio 2020 semplificazione del "call-off stock"

17/02/2020

Dal 1 Gennaio 2020 semplificazione del

Dal 1.1.2020 muta parzialmente il regime dell’IVA nei Paesi unionali in esecuzione della Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 - che aveva già apportato alcuni miglioramenti alle regole relative alle cessioni transfrontalieri tra imprese (B2B) appartenenti a diversi Stati membri – ed in attesa dell’armonizzazione dell’imposta nell’Unione. Tali cambiamenti si fondano sul principio dell'imposizione delle cessioni transfrontaliere di beni nello Stato membro di destinazione.
In particolare, nell’ambito delle riforme, occupa un ruolo rilevante il regime di call-off stock, il quale si riferisce alla situazione in cui un cedente trasferisce dei beni in altro Stato membro, conoscendo già l'identità dell'acquirente, al quale gli stessi saranno ceduti dopo il loro arrivo nello Stato di destinazione. 
Attualmente questo regime implica, nei paesi che non prevedono semplificazioni, una cessione presunta (nello Stato membro di partenza dei beni) e un acquisto intracomunitario presunto (nello Stato membro di arrivo dei beni), seguiti da una cessione «interna» nello Stato membro di arrivo, dove il cedente deve identificarsi ai fini Iva. 
Il call-off stock, noto anche come consignment stock,è un contratto di fornitura con effetti reali differiti. La proprietà dei beni infatti rimane al cedente fino al momento dell’eventuale prelievo da parte del cessionario dal magazzino dove la merce viene stoccata in altro Stato.
In Italia, l’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 235/E del 1996 si era occupata di tale regime, chiarendo che soltanto al momento del prelievo e, in ogni caso, non oltre un anno dalla consegna o spedizione dei beni, il cedente avrebbe dovuto provvedere ad emettere fattura non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a del D.L. n. 331 del 1993, con conseguente compilazione del Mod. INTRA 1. La movimentazione dei beni deve avvenire con un documento di trasporto ed essere annotata in apposito registro (di cui all'art. 50, comma 5 D.L. n. 331 del 1993: registro aggiornato recentemente dal Reg. 2018/1912).
Se il nostro Paese dunque aveva già adottato un regime di semplificazione, tuttavia in altri Stati membri, persistevano notevoli difficoltà degli operatori costretti a identificarsi ai fini Iva nello Stato di destinazione della spedizione. Le adottate modifiche alla Direttiva 2006/112 omogeneizzano le semplificazioni, mirando  a considerare tali operazioni B2B l’insieme di una cessione esente nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo. A tal fine è stato introdotto l’art. 17 bis.
Secondo tale norma, dunque, il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-off stock non è “assimilato” a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso. 
Tale regime di call-off stock presuppone tuttavia stringenti condizioni, espressamente elencate dalla norma.
In particolare, si richiede che:
a) i beni siano spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, verso un altro Stato membro, con la previsione di cessione degli stessi, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, ad altro soggetto passivo in forza di un precedente accordo; 
b) lo speditore non abbia stabilito la sede della propria attività economica, né disponga di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono trasportati; 
c) il soggetto destinatario della cessione sia identificato ai fini IVA nello Stato membro ove vengono spediti i beni e la sua identità e il numero di identificazione IVA siano noti al cedente nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;
d) lo speditore registri il trasferimento dei beni in apposito registro (dove si annotano le spedizioni dei beni trasportati da lui stesso o per suo conto fuori dal territorio dello Stato membro di partenza, ma nella Comunità, ai fini di svolgere lavori sugli stessi o utilizzarli temporaneamente). 
e) lo speditore inserisca in apposito elenco (di cui all'articolo 262, paragrafo 2, Direttiva) l'identità del soggetto passivo che acquista i beni e il suo numero di identificazione IVA nello Stato membro di destinazione. 
Se sono soddisfatte tali condizioni e la cessione dei beni avviene entro 12 mesi dal loro arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione, la Direttiva garantisce che la cessione di beni si consideri esente Iva per lo speditore e un acquisto intracomunitario per il cessionario nello Stato membro di destinazione. 
Qualora, invece, anche una soltanto di tali condizioni non si verifichi o venga meno, o la cessione non avvenga entro il termine, il trasferimento assume rilevanza ai fini Iva ai sensi dell'articolo 17 della Direttiva, ossia torna ad essere considerato un’ operazione intracomunitaria “assimilata” e non “effettiva” e si considera avvenuto nel momento in cui la condizione non è più soddisfatta o il giorno successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi, salvo alcune eccezioni espressamente previste dalla novella.
Tra le eccezioni, ad esempio, rientra il caso in cui  il diritto di disporre dei beni non sia stato trasferito e gli stessi vengano rispediti nello stato di partenza entro il termine di 12 mesi dall’arrivo; se tale rispedizione viene debitamente annotata nel registro dal cedente, viene garantita l’esenzione. Allo stesso modo, qualora il destinatario sia sostituito da altro soggetto passivo, purché il primo destinatario indichi la sostituzione nell’apposito registro e restino soddisfatte tutte le altre condizioni. 
Completa la regolamentazione di tale regime il Reg. 2018/1909, che prevede modifiche alla disciplina dello scambio di informazioni tra Stati Membri allo scopo del monitoraggio, affinchè sia garantito un accesso automatizzato ai dati raccolti dei soggetti passivi coinvolti nelle operazioni transfrontaliere.



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