Inconterms 2020 ai blocchi di partenza

12/12/2019

Inconterms 2020 ai blocchi di partenza

Il 10 settembre scorso è stata presentata presso la sede della International Chamber of Commerce (ICC) di Parigi l’edizione 2020 degli Incoterms® (acronimo di International Commercial Terms), termini utilizzati nelle attività di commercio internazionale che riflettono le business-to-business practices nei contratti di compravendita internazionale e di acquisto della merce che entreranno in vigore dal prossimo 1 Gennaio 2020.

Le Regole Incoterms® sono riconosciute da UNCITRAL, Commissione della Nazioni Unite per il diritto commerciale, come standard globale per l’interpretazione di specifici termini contrattuali. Il lavoro di elaborazione e aggiornamento, durato quasi 3 anni, è stato guidato da un apposito Drafting Group ICC composto da nove membri esperti, di cui cinque legali specializzati in commercio Internazionale e quattro imprese utilizzatrici delle Regole Incoterms®, provenienti da Asia, America e Europa. Al lavoro di revisione hanno partecipato tutti i Comitati Nazionali ICC che, nel corso di questi anni, hanno inviato oltre 3000 tra osservazioni, suggerimenti e commenti che il Drafting Group ha raccolto, analizzato e discusso fino a consolidare un testo approvato a maggioranza.
Gli Incoterms®, in generale, descrivono (i) la ripartizione degli obblighi tra venditore ed acquirente  (chi fa cosa; ad es. chi organizza il trasporto o l'assicurazione della merce o chi ottiene documenti di spedizione e licenze di esportazione o importazione), (ii) la distribuzione del rischio (dove e quando il venditore "consegna" la merce, in altro parole quando si trasferisce il rischio dal venditore all'acquirente) e (iii) la ripartizione dei costi (quale parte è responsabile dei costi, ad esempio costi di trasporto, imballaggio, carico o scarico della merce e controllo o costi relativi alla sicurezza).
L'impianto complessivo degli Incoterms® è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all’edizione del 2010: il numero complessivo dei termini di resa resta infatti lo stesso (e, dunque 11, di cui 7 multimodali -Rules for any mode or modes of transport - e 4 marittimi - Rules for sea and inland waterway transport) ed immutata rimane anche la ripartizione tra i termini utilizzabili per qualunque tipologia di trasporto, e quelli utilizzabili invece per il solo trasporto marittimo.
Anche le finalità e l’impostazione di base secondo cui gli Incoterms regolano l'assunzione di obbligazioni rischi e costi nascenti dal contratto di vendita internazionale, non sono state modificate. Inoltre, come tutte le precedenti versioni anche gli Incoterms® 2020 conservano la loro natura strettamente pattizia, trovando dunque applicazione solo se ed in quanto richiamati dalle parti. 
A parte gli aggiustamenti stilistici e redazionali, nell'edizione 2020 gli elementi di novità sono dunque relativamente contenuti. Vi sono tuttavia alcune modifiche che meritano senz'altro un esame ravvicinato. 
Un intervento piuttosto significativo riguarda il termine di resa DAT (delivery at terminal). Nella precedente edizione, si distingueva solo il termine DAT dal termine DAP dove, nel DAT, il venditore consegnava la merce "once unloaded from the arriving means of transport into a "terminal"; mentre, nel DAP il venditore consegnava la merce "when the goods were placed at the disposal of the buyer on the arriving means of transport for unloading".
Negli Incoterms® 2020 sono state apportate due modifiche: è stato invertito l'ordine in cui i termini vengono presentati (nell'edizione degli Incotermsc® 2020 il DAP viene riportato prima del DPU, mentre negli Incoterms® 2010 il DAT veniva riportato prima del DAP). Inoltre, è stato modificato il nome da DAT (delivered at terminal) a DPU (delivered at place unloaded). Con tale modifica si è inteso sottolineare che il luogo di destinazione può essere qualsiasi posto e non necessariamente un terminal. Ovviamente, se il luogo di destino non è un terminal, il venditore deve assicurarsi che vi sia la possibilità tecnica di scaricare la merce. La modifica è stata determinata dalla constatazione che, nella prassi operativa, era invalsa la convinzione che l’incoterm DAT fosse utilizzabile solo nell’ambito di un terminal portuale anche se, nella nota esplicativa degli Inconterms® 2010 era stato precisato che per “terminal” doveva intendersi “qualunque luogo di consegna, coperto o meno, con la possbilità che tale luogo non debba necessariamente coincidere con un terminal”. La revisione è stata dunque dettata dal bisogno di chiarire, a livello operativo, la più ampia portata applicativa del termine di resa.
Significativa è inoltre la modifica introdotta per la resa FCA. Nell'ambito delle vendite FCA con trasporto via mare, può capitare che il venditore, magari beneficiario di un credito documentario, sia interessato ad ottenere una polizza di carico e, dunque, una bill of lading con una “on board notation”. Nel termine FCA, però, la consegna della merce si perfeziona prima che la stessa venga caricata a bordo della nave ed il vettore sarebbe obbligato ad emettere una "shipped" bill of lading o una "received" bill of lading con una on board notation solo quando la merce viene effettivamente caricata a bordo nave. 
Per risolvere tale criticità, nel termine FCA Incoterms® 2020 si è prevista una nuova opzione: le parti commerciali possono concordare che il compratore istruisca il vettore ad emettere e consegnare una “on board bill of lading” al venditore - dopo il carico della merce a bordo nave - ed il venditore sarà obbligato a inoltrare la bill of lading al compratore utilizzando (di solito) il canale bancario. Con tale indicazione, la ICC ha riconosciuto una esigenza del mercato pur rilevando una teorica incongruità fra il punto di "delivery" previsto dal termine FCA e la richiesta di una on board bill of lading. Con la resa FCA la consegna viene infatti realizzata al momento dell’affidamento al vettore scelto da parte acquirente; e tale momento di regola precede quello della caricazione a bordo della nave. L'esperienza dei prossimi anni permetterà di comprendere come la novità possa funzionare in concreto e se sarà possibile superare le rilevate incongruenze sul piano operativo.
Nella edizione Incoterms® 2020 sono anche rilevanti le novità in materia di copertura assicurativa. Infatti, se nella precedente edizione, nell'ambito di vendite con resa CIP o CIF, il venditore era obbligato a ottenere la copertura minima ("to obtain at its own expense cargo insurance complying at least with the minimum cover as provided by Clauses (C) of the Institute Cargo Clauses (Lloyd's Market Association/International Underwriting Association ‘LMA/IUA') or any similar clauses.", negli Incoterms® 2020 sono invece previsti differenti livelli di copertura assicurativa richiesti nei termini CIP (utilizzato in qualsiasi vendita) e CIF (termine di resa utilizzato solo nelle vendite marittime). Si ricorda che le Institute Cargo Clauses (C) coprono un numero definito di rischi mentre le Institute Cargo Clauses (A) coprono tutti i rischi "all risks" (in entrambi i clausolari sono comunque previsti alcune "exclusions"). 
Nel vendite CIF rimane quindi l'obbligo, in capo al venditore, “unless otherwise agreed, to obtain, at its own cost, cargo insurance complying with the cover provided by Clauses (C) of the Institute Cargo Clauses (LMA/IUA) or any similar clauses". Nelle vendite CIP, invece, l'obbligo, in capo al venditore diventa quello “unless otherwise agreed, "to obtain, at its own cost, cargo insurance complying with the cover provided by Clauses (A) of the Institute Cargo Clauses (LMA/IUA) or any similar clauses as appropriate to the means of transport used".
Nella nuuova edizione degli Incoterms® 2020 è anche prevista la possibilità, a differenza della precedente edizione dei termini di resa, che il trasporto nelle rese FCA/DAP/DPU e DDP venga effettuato non con third-party carriers ma utilizzando mezzi di trasporto propri di venditore (nei termini D) e compratore (nel termine FCA).
Da quanto si rileva da questa breve analisi, si preannunciano quindi novità introdotte dalla nuova edizione Incoterms di un certo rilievo alle quali tutti gli operatori logistici dovranno prestare molta attenzione. 


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