La ZLS del Porto di Genova: opportunità o palliativo

17/12/2018

La ZLS del Porto di Genova: opportunità o palliativo

Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it

L’art. 7 del Decreto-legge per Genova istituisce la “Zona Logistica Semplificata – Porto e retroporto di Genova”, che comprende i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzo e Melzo e Vado Ligure.
Le Zone logistiche semplificate (ZLS) sono uno strumento introdotto dalla L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), per estendere alle regioni del centro-nord alcuni dei benefici derivanti dall’istituzione delle ben più note Zone Economiche Speciali (ZES), previste dal D.l. n. 91/2017 (c.d. Decreto per il Mezzogiorno) per le sole aree portuali del Sud Italia.
La disciplina dei due istituti è infatti molto simile: a parte il riconoscimento di crediti d’imposta, che è previsto soltanto per gli investimenti realizzati nelle ZES, per il resto la stessa L. n. 205/2017 stabilisce che alle ZLS si applichi, in quanto compatibile, la disciplina delle ZES, con riferimento alle procedure di istituzione e alle misure di semplificazione amministrativa. Analogamente, lo stesso art. 7 del Decreto per Genova prevede che alle imprese che operano nella  ZLS si applichino  le  procedure  semplificate (non, quindi, le agevolazioni fiscali) previste dal D.l. n. 91/2017 per le ZES.
Nello specifico, i tratti caratterizzanti la disciplina delle ZLS sono i seguenti:
ambito di applicazione: la L. n. 205/2017 non contiene una definizione di Zona logistica semplificata, né precisa quali siano i presupposti per la relativa istituzione. Essa si limita a richiedere che, nella regione richiedente, sia presente almeno un’area portuale rientrante nelle reti TEN-T o, in alternativa, un’Autorità di Sistema Portuale, requisiti che sono soddisfatti dal Porto di Genova. Inoltre, è richiesto che la regione richiedente sia esclusa dall’applicazione del D.l. 91/2017, ovvero non sia una regione meridionale. Come detto, infatti, la finalità dell’istituto, infatti, è quella di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni in cui non si applicano le disposizioni riguardanti le ZES.
delimitazione territoriale: la norma non specifica se una ZLS possa essere costituita anche da aree non territorialmente adiacenti. Inoltre, non è precisato se una ZLS possa riguardare i territori di più regioni e, in particolare, se possa comprendere anche territori di regioni che non si affacciano sul mare. Tuttavia, sulla base di una lettura sistematica della L. n. 205/2017 e del D.l. 91/2017, è possibile ritenere che le ZLS possano riguardare anche aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale (ad esempio, porto e retroporto). Inoltre, è possibile configurare anche delle ZLS interregionali, con la conseguenza che anche le regioni non costiere potrebbero beneficiare dei vantaggi previsti per le ZLS, associandosi all’istanza presentata da una regione portuale “capofila”. Il Decreto Genova sembra aver avvallato questa interpretazione, facendo rientrare nella ZES anche territori di altre regioni, come i retroporti di Alessandria e Piacenza.
procedura d’istituzione: l’art. 1, comma 63, L. n. 205/2017 prevede che la Zona logistica semplificata sia istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta della regione interessata. Inoltre, tale disposizione specifica che la durata massima di una ZLS è di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. Per la disciplina di dettaglio della procedura di istituzione, infine, il comma 65 del medesimo articolo fa rinvio al Regolamento recante istituzione delle ZES (adottato con DPCM 25.01.2018, n. 12);
semplificazione amministrativa: come detto, il principale vantaggio derivante dall’istituzione di una ZLS è la possibilità prevista per le nuove imprese e per quelle già esistenti di fruire di procedure semplificate, individuate anche per mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e di regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto alle procedure ordinarie (art. 5, D.l. 91/2017). L’individuazione di queste procedure semplificate, tuttavia, dovrà avvenire sulla base di criteri fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
In definitiva, benché manchino ancora gli ultimi decreti attuativi del Governo, l’istituzione delle ZLS rappresenta una buona opportunità per le imprese che operano nel porto e nel retroporto di Genova per rimediare ad alcuni dei disagi derivanti dal crollo del ponte Morandi. Tuttavia, viene da chiedersi se la gravità della situazione non avrebbe giustificato l’istituzione di una ZES vera e propria, con il riconoscimento dei crediti d’imposta che a questo istituto sono ricollegati. Tanto più che una misura di questo tipo, essendo volta a rimediare ad un evento eccezionale come il crollo del ponte Morandi, sarebbe stata pienamente compatibile con la disciplina europea degli aiuti di Stato di cui all’art. 107 TFUE.

Lorenzo Cuocolo
Francesco Gallarati


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