Concessioni portuali: l'Autorità dei Trasporti entra in campo
08/06/2018
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
In data 30 maggio 2018,
l’Autorità di regolazione dei trasporti (A.R.T.) ha approvato le “Prime misure
di regolazione” concernenti le metodologie e i criteri per garantire l’accesso
equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali.
Tale misura è stata
adottata sulla base dell’art. 37, comma 2, lett. a) e b) del decreto legge
201/2011, il quale ha attribuito all'Autorità il compito di incentivare la
concorrenza, l’efficienza produttiva e il contenimento dei costi nell'accesso
alle infrastrutture portuali.
Occorre, peraltro,
osservare che questo atto si innesta in una cornice normativa piuttosto
frammentata.
Infatti, anche a
prescindere dalla controversa questione dei rapporti tra legislazione statale e
regionale in materia portuale, tali misure derogatorie si inseriscono nel vuoto
lasciato dalla mancata approvazione del decreto del Ministero delle
Infrastrutture che, in base alla Legge 84/1994, avrebbe dovuto dettare la
disciplina delle concessioni portuali. Un primo profilo problematico, dunque,
riguarda il rapporto tra le misure adottate dall'ART e le competenze che ancora
oggi restano attribuite al Ministero in questa materia.
Posto ciò, le misure regolatorie adottate il 30 maggio dettano disposizioni innovative
riguardo agli affidamenti delle nuove concessioni ai terminalisti e ad altri
operatori portuali (art. 1 e 2.1).
Come
si desume dalla Relazione allegata alla delibera, l'ART persegue l’obiettivo di
un incremento sia del numero degli agenti operanti nel mercato, sia dei flussi
di traffico.
Per
quanto riguarda le modalità di affidamento delle concessioni portuali, la
delibera stabilisce che queste debbano avvenire tramite procedura di selezione
ad evidenza pubblica, avviata d'ufficio o su istanza di parte, previa
pubblicazione di avviso. Dunque, pur non essendo prevista l'applicazione del
Codice dei contratti pubblici, all'art. 2.7 viene fatto richiamo ai principi di
economicità, trasparenza e parità di trattamento. In particolare, è richiesto
che l'atto di indizione della procedura individui almeno le modalità ed i
termini di partecipazione (non inferiori a trenta giorni dalla pubblicazione),
la durata massima della concessione ed i criteri di selezione delle domande.
Per le concessioni di maggiore durata, poi, sono previsti aggiornamenti
intermedi, volti a valutare l'introduzione di eventuali modifiche del rapporto
concessorio.
Per
quel che concerne il sistema tariffario, come si ricava dagli artt. 2.6 e 2.11,
dell’atto di regolazione, il livello dei canoni deve essere commisurato agli
impegni in termini di volumi e di tipologia di investimenti e traffici
contenuti nel programma di attività. Nello specifico, i canoni concessori si
dovrebbero comporre di una componente fissa, proporzionata all'estensione e
alla natura delle aree interessate, ed una componente variabile, determinata
mediante meccanismi incentivanti volti a perseguire una migliore efficienza
produttiva, energetica ed ambientale, nonché il miglioramento dei livelli di
servizio.
In definitiva, si tratta di un atto che potrebbe incidere sulle modalità di
affidamento e sui contenuti delle future concessioni portuali, anche se
rimangono diversi punti controversi in ordine da un lato alle aree di
competenza di Ministero e ART e, dall'altro, all'efficacia giuridica,
vincolante o meno, di quest'atto.