Verso l’attuazione in Italia della Direttiva UE 2015/1794: maggiori tutele ai lavoratori marittimi

07/06/2018

Verso l’attuazione in Italia della Direttiva UE 2015/1794: maggiori tutele ai lavoratori marittimi

Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it

Il 16 Maggio scorso, il Consiglio dei ministri, dopo aver ottenuto il parere favorevole delle Commissioni speciali della Camera e del Senato, nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha approvato in esame definitivo il Decreto Legislativo (di seguito il “Decreto”) di recepimento della Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 (di seguito la “Direttiva”). Si deve però ancora attendere per la pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale e la sua conseguente entrata in vigore.
La Direttiva persegue l’obiettivo di assicurare a tutti i lavoratori marittimi pari dignità di trattamento in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Oltre ad accrescere il livello di protezione dei diritti già sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, con la Direttiva si introducono disposizioni dirette ad estendere a tutti i lavoratori la tutela prevista dalla disciplina in materia di insolvenza del datore di lavoro, le norme relative al Comitato aziendale europeo, il diritto di informazione e consultazione, le procedure sui licenziamenti collettivi e il trasferimento d’impresa.
Lo scopo a cui è sottesa la Direttiva è quello di armonizzare tra loro gli ordinamenti nazionali, ampliando il sistema delle tutele previste, con la finalità di evitare che i lavoratori marittimi possano godere di una differente tutela da parte dei singoli Stati membri e che non sia conseguentemente garantita, nel settore, la parità delle condizioni all’interno del mercato unico.
Il Decreto, nell’attuare la Direttiva, opera in tre direzioni, modificando le disposizioni contenute:
nel D. Lgs. 22 Giugno 2012, n. 113 (attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie);
nella L. 23 Luglio 1991, n. 223 (contenente norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);
nel Codice della navigazione.
1. L’articolo 1 del Decreto, riforma il D. Lgs. 113/2012 che è diretto a migliorare il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (cioè, imprese che impiegano almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori rispettivamente in due Stati membri). Per realizzare ciò, dispone l’istituzione alternativamente o di un Comitato aziendale europeo (CAE) o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. A tal riguardo, il Decreto interviene sul D.lgs. 113/2012 disponendo che la disciplina in materia di istituzione del suddetto Comitato, o della predetta procedura, si applichi anche al personale navigante della marina mercantile, finora escluso. Sempre tale articolo precisa alcune nozioni (stabilimento, impresa di dimensioni comunitarie e gruppo di imprese di dimensioni comunitarie) già contenute nel richiamato D. Lgs. 113/2012, adeguandole al nuovo ambito applicativo del Decreto.
In ultimo, l’articolo 1 autorizza un membro della delegazione speciale di negoziazione (ovvero la delegazione istituita per negoziare con la direzione centrale o con il dirigente delle imprese per l’istituzione del comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione) o del CAE, o il suo supplente, che facciano parte dell’equipaggio di una nave marittima, a partecipare ad una riunione dei medesimi organi qualora non si trovino in mare al momento della riunione. Tuttavia, se la partecipazione “personale” non è possibile, si prevede l’eventualità di una partecipazione “in conference”.
2. Il successivo articolo 2 del Decreto, integrando l’articolo 4 comma 2 della L. 223/1991, indica quali siano i destinatari della comunicazione preventiva cui sono tenute le imprese (ammesse al trattamento di integrazione salariale) che intendono attivare la procedura di licenziamento collettivo, qualora questa concerna l’equipaggio di una nave. In particolare, viene previsto che, nei tre casi sotto indicati, il datore di lavoro invii la suddetta comunicazione preventiva all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (come già previsto normalmente) quando la procedura di licenziamento sia relativa a membri dell’equipaggio: a) di cittadinanza italiana, a prescindere dalla legge che disciplina il rapporto di lavoro; b) il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dalla legge italiana, a prescindere dalla cittadinanza; c) di una nave battente bandiera diversa da quella italiana; in tale caso, la comunicazione deve essere inviata anche alla competente autorità dello Stato estero.
3. L’articolo 3 del Decreto, introduce l’articolo 347-bis al Codice della navigazione, disponendo che la disciplina civilistica in materia di trasferimento di azienda (art. 2112 c.c.), si applichi anche in caso di trasferimento di una nave quale parte del trasferimento di un’impresa o di uno stabilimento (o di parte di essi). Una tale applicazione è condizionata al fatto che il cessionario si trovi (ovvero che l’impresa, lo stabilimento o la parte di essi trasferita rimangano) nell’ambito di applicazione territoriale del Trattato sul funzionamento dell’UE (ai sensi dell’articolo 355 TFUE). Viene, inoltre, specificato che le disposizioni in materia di trasferimento di azienda non si applicano se l’oggetto del trasferimento consista esclusivamente in una o più navi. Questa nuova disposizione è funzionale ad offrire una maggiore tutela ai lavoratori marittimi in quanto l’art. 2112 c.c. stabilisce che “in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”. Pertanto, il lavoratore in caso di trasferimento da un'azienda ad un'altra conserva la totalità dei diritti e non solo quelli relativi all'anzianità raggiunta, ma ogni altra situazione soggettiva relativa alla posizione attiva nel rapporto di lavoro: conservazione delle mansioni, delle qualifiche e dei livelli retributivi in atto al momento del trasferimento. Inoltre, il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, a meno che il cessionario non applichi un altro contratto collettivo, che quindi prevale (tuttavia, l’effetto di sostituzione si produce esclusivamente tra contratti collettivi del medesimo livello).


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