Non c’è rivalsa nei confronti del “transitario doganale” diligente

07/06/2018

Non c’è rivalsa nei confronti del “transitario doganale” diligente

Rubrica a cura dello Studio Mordiglia, Genova, Milano, Venezia - wwwmordiglia.it - mail@mordiglia.it

Chiamato ad accertare la legittimità di un’azione di surroga dell’Assicurazione garante nei confronti dell’azienda importatrice, che risultava non aver corrisposto i dovuti diritti doganali nei confronti della dogana triestina, con una sentenza decisamente innovativa e ben articolata, il Tribunale di Trieste riconosce la validità del diritto di surrogazione e regresso del soggetto pagatore (in linea con la giurisprudenza della Cassazione, anche a sezioni unite) nei confronti del proprietario delle merci e delinea i rapporti tra importatore, dichiarante doganale e “transitario doganale”, terzo chiamato in manleva e garanzia.
Il Tribunale, con la sentenza n. 541 del 2017, infatti, conferma il decreto ingiuntivo a favore dell’Assicurazione procedente e, valutata la posizione dello spedizioniere /transitario nega l’azione di rivalsa dell’importatore nei suoi confronti, di fatto costringendo quest’ultimo a sborsare due volte i diritti doganali; l’importatore, infatti, aveva già versato nelle mani dello spedizioniere di fiducia la provvista per il pagamento dei diritti di confine; tale spedizioniere/transitario aveva diligentemente trasferito il denaro, a sua volta, a un dichiarante doganale il quale, tuttavia, ne ometteva  il versamento alla scadenza del “differito”, così macchiandosi del reato di appropriazione indebita.
Delineando con precisione i confini dei ruoli di importatore, spedizioniere/transitario e dichiarante doganale, il Giudice  triestino riconosce come il mancato versamento alla dogana delle somme dovute a titolo di dazio e Iva, e conferite dal proprietario importatore della merce come provvista per l’adempimento del mandato, inerisce al rapporto civilistico spedizioniere/dichiarante e proprietario/mandante, mentre si pone come “mero fatto causativo dapprima dell’intervento solutorio dell’assicuratore garante, escusso dall'Amministrazione finanziaria, e poi, per previsione di legge, della surrogazione di questo e del regresso nei confronti del proprietario importatore” (Tribunale di Trieste, 7 agosto 2017, n. 541, pag. 6).
L’azione di surroga svolta dal garante nei confronti dell’importatore è un’azione che fonda le proprie radici sia nel codice civile che nella legge doganale, la quale riconosce la solidarietà passiva nel debito daziario (seppur imperfetta) tra importatore e dichiarante doganale (sia nazionale ex art. 39, d.p.r 43 del 1973, sia comunitaria, art. 77 CDU) e permette al soggetto garante, che assolva il debito tributario, di succedere nella posizione della Dogana, acquisendone il credito verso i coobbligati con tutte le caratteristiche originarie (in linea Cassazione civile, sez. III, 28/02/2018,  n. 4570, secondo cui “avvenendo la surrogazione in tutti i diritti e le azioni spettanti all'Amministrazione finanziaria, a partire dal giorno del pagamento, il fideiussore ha diritto agli interessi sulle somme versate nella misura di cui all'art. 86 d.P.R. n. 43 del 1973.).
L’importatore, dunque, secondo il Tribunale triestino, che conferma un orientamento consolidato della Suprema Corte (una per tutte Cass, civ., sez. trib., 11218/2015) deve rimanere inciso del pagamento dei diritti di confine, perché titolare del rapporto tributario, ossia dell’obbligazione garantita, minimamente rilevando il comportamento illecito del coobbligato spedizioniere dichiarante, il quale non abbia provveduto a versare alla dogana le somme ricevute dall’importatore.
In forza del principio secondo cui la fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza, il Giudice ritiene irrilevante la circostanza che a costituire il rapporto fideiussorio sia stata impresa diversa da quella alla quale si era rivolto l’importatore, perché “lo spedizioniere assume a proprio nome il debito nei confronto dell’Amministrazione doganale e si rimane fuori dall’ipotesi del mandato rappresentativo, con la conseguenza che l’eventuale superamento del mandato o il verificarsi di una sostituzione non consentita potrebbero avere al più influenza sui rapporti interni tra mandante e mandatario”.
Accertata, quindi, la compatibilità di un mandato non rappresentativo con la stipula del negozio fideiussorio, il Tribunale prende atto di una prassi assai frequente nel settore ovvero quella di affidare l’incarico di compilare materialmente la bolletta doganale a terzi soggetti, sconosciuti all'importatore, che affida il mandato al proprio spedizioniere di fiducia.
Tale prassi, che può implicare l’intervento di svariati sub-mandatari, o transitari, nella catena di soggetti contrattuali tra l’importatore e il dichiarante finale, pareva sconosciuta alla giurisprudenza, cosicché il Tribunale di Trieste si è fatto carico di distinguere in maniera precisa lo spedizioniere ex art. 1737 c.c. dalla figura del dichiarante doganale, rappresentante dell’importatore in dogana.
In sostanza, riconoscendo che il mandato da parte dell’importatore allo spedizioniere, non riconosciuto anche come dichiarante doganale iscritto all’albo degli spedizionieri, implichi una sostituzione necessaria per lo svolgimento delle operazioni doganali, il Giudice ha ritenuto che, laddove sia noto che lo spedizioniere non abbia la necessaria professionalità e qualifica per la compilazione della bolletta doganale e per l’assunzione degli oneri relativi agli adempimenti ad essa connessi (autorizzazione alla procedura domiciliata o al pagamento differito, ecc.), esiste una sorta di autorizzazione implicita del mandante alla sostituzione del mandatario.
Ciò implica che lo spedizioniere incaricato delle operazioni doganali, ma non sufficientemente qualificato per lo svolgimento delle stesse, che incarichi un terzo, dichiarante doganale, della predisposizione, consegna e pagamento della bolletta doganale, risponderà dell’eventuale inadempimento di quest’ultimo, soltanto se ha operato una scelta negligente della persona cui ha affidato l’incarico, secondo i parametri dell’art. 1717 c.c.
Interessante e dotto, infine, rilievo del Giudicante nel riconoscere come provata l’affidabilità dello spedizioniere/dichiarante doganale, e dunque della scelta coscienziosa del transitario, il fatto che il primo abbia in essere le autorizzazioni alle procedure semplificate e al pagamento del differito doganale, posto che i soggetti che ottengono tali autorizzazioni sono o dovrebbero essere monitorate dall'Agenzia delle dogane, cosicché gli altri spedizionieri e operatori del settore devono poter confidare nella “serietà” e professionalità del soggetto autorizzato e monitorato dall'Amministrazione doganale.
Nel caso di specie l’eccezionalità del comportamento tenuto dal dichiarante doganale, ancora ad oggi latitante, sta proprio nell'imprevedibilità della commissione di un reato; reato certamente agevolato da una normativa speciale, quale quella del porto franco triestino, che permette il pagamento differito a 6 mesi e dunque permette l’accumulo di rilevanti quantità di denaro nelle “tasche” degli spedizionieri autorizzati.
Laddove, dunque, il comportamento illecito del dichiarante doganale comporti a carico dell’importatore un doppio assolvimento di diritti di confine, lo spedizioniere transitario che affidi le operazioni doganali a un diverso spedizioniere doganale, risponde dell’inadempimento di quest’ultimo, se non può dimostrare di aver operato una scelta prudente e diligente.
Nella fattispecie, un ulteriore particolare merita nota deve essere rimarcata: l’implicita autorizzazione del mandante alla sostituzione del mandatario nel compimento delle operazioni doganali può derivare dal ricevimento da parte del primo, senza contestazioni, della bolletta doganale firmata da soggetti doversi dal mandatario.
In sostanza, secondo la decisione in commento, poiché la dichiarazione doganale un tempo “timbrata e firmata”, oggi svincolata telematicamente, è l’unica ricevuta del corretto deposito della stessa in dogana e della puntuale liquidazione dei diritti dovuti sulla merce in importazione, la sua ricezione da parte dell’importatore, tenuto alla sua conservazione, senza alcun rilievo circa l’evidente svolgimento dell’operazione da parte di un soggetto sconosciuto, e comunque diverso dallo spedizioniere scelto, può valere come “ratifica”, o meglio come pre-autorizzazione ad avvalersi di uno spedizioniere doganale iscritto all'albo, nelle successive ed identiche operazioni doganali.


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