Il Consiglio di Stato afferma la natura di adeguamento tecnico-funzionale dei lavori alla Spezia
04/04/2018
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
Lo scorso 14 marzo il Consiglio
di Stato ha deciso la controversia che ha visto contrapposti la Onlus
Associazione Verdi Ambiente Società da una parte e, dall’altra, l’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e il Ministero dell’Ambiente. Il
ricorso riguardava il nuovo progetto di adeguamento tecnico-funzionale destinato
a riqualificare ed ampliare alcune zone del porto di La Spezia.
Le nuove opere riguardano, in
particolare, due ambiti distinti, disciplinati dal Piano regolatore portuale
approvato nel 2006. Per l’ambito n. 5, infatti, detto “Marina di La Spezia”, è
prevista una riqualificazione destinata al recupero urbano, da realizzarsi
tramite l’ampliamento del Molo Italia e la costruzione di un Nuovo Molo
crociere. L’ambito n. 6, invece, detto “Porto mercantile”, è adibito alla
funzione commerciale e al transito dei passeggeri, ed i lavori riguarderanno
l’allargamento e il prolungamento del Molo Garibaldi.
Per poter approvare questo
progetto, l’Autorità Portuale aveva presentato domanda di verifica di assoggettabilità
a Valutazione d’Impatto Ambientale (V.i.a) al Ministero dell’Ambiente. In
questo caso il Ministero, tuttavia, aveva esonerato da tale valutazione i
lavori dell’ambito n. 6, ritenendoli un mero adeguamento tecnico-funzionale del
Piano regolatore portuale, ai sensi della l.r. n. 9/2003. Erano invece sottoposte
all’obbligo di V.i.a. le opere previste per l’ambito n. 5.
Contro questo provvedimento del
Ministero la Onlus in questione aveva intentato ricorso, che in primo grado era
stata rigettato dal Tar ligure. L’associazione aveva deciso di appellarsi al
Consiglio di Stato, che con la sentenza in esame si è pronunciato
definitivamente sulla vicenda.
Secondo la ricorrente tale
progetto era da intendersi come una vera e propria variante al Piano regolatore
portuale, perciò necessitante di V.i.a ai sensi del d.lgs. n. 152/2006. Inoltre,
la ricorrente indicava anche altre irregolarità procedurali ed istruttorie come
la mancata valutazione dell’inquinamento acustico e della necessaria bonifica
dei fondali prima del dragaggio.
Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto
che l’intervento dell’ambito n. 6 fosse qualificabile come adeguamento
tecnico-funzionale e ha pertanto rigettato l’interpretazione dell’associazione
ricorrente, negandogli la qualifica di variante al Piano.
Inoltre, la ricorrente lamentava
anche un altro aspetto: secondo la loro tesi, i lavori dell’ambito n. 6 dovrebbero
servire a compensare la variazione delle funzioni dell’ambito n. 5 – traslando,
di fatto, la funzione commerciale dalla Marina al Porto mercantile – e pertanto
avrebbero dovuti esser realizzati successivamente a quelli dell’ambito n. 5. Ciò
diventava impossibile se le opere dell’ambito n. 5 dovevano essere sottoposte a
procedura di V.i.a. come stabilito dal Ministero, mentre le opere dell’ambito
n. 6 potevano procedere senza tale verifica.
Il Consiglio di Stato ha negato questo
rapporto di pregiudizialità tra i due ambiti, ritenendoli invece del tutto
indipendenti. Pertanto, ha ritenuto non illogica la decisione di riservare a
V.i.a. soltanto la parte di progetto che riguarda l’ambito n. 5.
In definitiva, il Collegio ha affermato
che «le prescrizioni recate dal provvedimento […] non stravolgono l’assetto e
la conformazione sostanziale del progetto» e che quindi il provvedimento del
Ministero dell’Ambiente non ha carattere elusivo della disciplina sulla V.i.a.