Il nuovo codice della nautica da diporto
06/03/2018
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova - Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
In data 13 febbraio 2018 è entrato in vigore il D.
Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, avente ad oggetto la “revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167” e pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2018.
Il Decreto in oggetto propone una radicale riforma del
Codice della Nautica da Diporto, già oggetto di riforma nel 2006, volta a semplificare
i procedimenti amministrativi del diporto nautico e a favorire l’aumento della
competitività, allineando la normativa nazionale alle analoghe norme in vigore
negli altri paesi europei.
Tra le modifiche principali vi è, innanzitutto, l’estensione
dell’ambito di applicazione del Codice alle unità da diporto utilizzate a fini
commerciali, solo accennate nella versione originale del testo,
dettagliatamente descritte nel nuovo articolo 2 del Codice.
Viene, inoltre, ampliata la classificazione delle
unità da diporto, che mantiene l’originaria divisione in natante (di lunghezza
inferiore ai 10 metri), imbarcazione (di lunghezza compresa tra i 10 e i 24
metri) e nave (di lunghezza superiore a 24 metri), suddividendo però
quest’ultima categoria in “navi da
diporto maggiore” (con stazza superiore a 500 GT) e “navi da diporto minore” (con stazza inferiore a 500 GT) e
aggiungendo le nuove definizioni di “unità
utilizzata a fini commerciali – commercial yacht” (unità da diporto
utilizzate a fini commerciali ai sensi del citato articolo 2 del Codice nonché
dell’art. 3 della legge 172/2003), “nave
da diporto minore storica” (con stazza inferiore a 120 GT e costruita
antecedentemente al 1 gennaio 1967) e “moto
d’acqua” (di lunghezza inferiore ai 4 metri e che utilizza un motore di
propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione).
Di particolare importanza è poi l’introduzione della
c.d. “Dichiarazione di armatore”, da
eseguirsi ad opera di chi assume l’esercizio di un’unità da diporto, con la
previsione di un limite di responsabilità a carico dell’armatore di unità da
diporto inferiore alle 300 tonnellate per “le
obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio e per le
obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio” (ad
eccezione di quelle derivanti da dolo o colpa grave) pari al valore dell’unità
e all’ammontare dei nolo e di ogni altro provento del viaggio (art. 24).
In ambito sicurezza, il nuovo articolo 49nonies pone a carico dei concessionari
delle strutture dedicate alla nautica da diporto l’obbligo di riservare alle
unità da diporto tratti di banchina per gli accosti in transito o approdi per
rifugio, stabilendo numero, dimensioni e specifici periodi di permanenza di
tale obbligo, dettando una specifica disciplina per gli approdi dedicati alle
unità aventi persone con disabilità a bordo; l’art. 49undecies, inoltre, istituisce un servizio di assistenza e traino
per le imbarcazioni e natanti da diporto a carico di soggetti privati, singoli
o associati, di cooperative e gruppi di ormeggiatori, previa sottoscrizione di
un’apposita polizza assicurativa.
Tra le novità di maggiore impatto vi è poi l’abolizione
di ogni riferimento ai registri cartacei in vista dell’adozione dell’Archivio
Telematico Centrale delle unità da diporto (ATCN), per gli atti inerenti l’iscrizione
e la proprietà delle unità da diporto, e dello Sportello Telematico del Diportista
(STED), che rilascerà la licenza di navigazione (art. 20) e si occuperà della
registrazione degli aggiornamenti da inserire nell’ATCN (cambi proprietà,
residenza ecc.). Allo STED saranno inoltre demandate le procedure riguardanti
il rilascio, rinnovo e convalida del certificato di sicurezza (art. 20), della
nuova licenza provvisoria (art. 20), del certificato di idoneità al noleggio
(art. 26) e quelle per l’autorizzazione alla navigazione temporanea (art. 31).
Sempre nell’ottica di semplificare i procedimenti
amministrativi, la riforma inserisce una serie di termini entro cui gli organi
amministrativi devono adempiere alle richieste del diportista: l’art. 58 del
Codice prevede che il rilascio dei documenti da parte dello STED debba avvenire
entro un termine di 20 giorni dalla data di presentazione della documentazione
prescritta, ridotto a 7 giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o
copie di documenti (la ricevuta della presentazione dei documenti per
l’iscrizione varrà peraltro come licenza di navigazione sostitutiva), mentre
l’art. 21 fissa finalmente un termine, fissato in 30 giorni, per il rilascio,
da parte del Conservatore Unico (UCON), del nulla osta alla dismissione di
bandiera o alla demolizione di un’unità da diporto per la vendita all’estero, decorso
il quale vale il criterio del silenzio assenso.
Un’altra sostanziale modifica al regime previgente
attiene all’iscrizione delle navi e imbarcazioni da diporto: per quanto
riguarda le prime, è stata introdotta una disciplina specifica che prevede,
oltre all’iscrizione provvisoria, modalità semplificate per l’iscrizione di
navi da diporto provenienti da stati esteri; per le seconde, invece, la
procedura di iscrizione è rimasta pressoché invariata, salve le semplificazioni
in materia di unità da diporto non munite di marcatura CE e unità da diporto
provenienti da registri pubblici di un altro stato membro dell’Unione Europea.
Per le unità utilizzate a fini commerciali, infine, la
procedura di registrazione è stata assimilata a quella relativa alle unità da
diporto, con la specificazione che l’annotazione dell’utilizzo a fini
commerciali nell’ATCN è apposta su presentazione allo STED di documentazione
attestante gli estremi della società esercente l’attività di cui all'articolo 2
o, in caso di società estera, di un documento rilasciato dal Paese di
appartenenza che attesti la specifica attività di cui all'articolo 2 svolta dall'esercente.
Ulteriore semplificazione riguarda, poi, la locazione
finanziaria: è infatti concessa sia al locatore che all’utilizzatore, e non più
al solo locatore, la possibilità di effettuare direttamente l’iscrizione nel
registro dell’unità da diporto e, nel caso di risoluzione del contratto di
locazione finanziaria, la possibilità di richiedere la
cancellazione dell'annotazione sul registro di iscrizione e sulla licenza di
navigazione del nominativo dell’utilizzatore. Anche l’annotazione della perdita
di possesso dell’unità potrà essere chiesta sia dal proprietario che dall’utilizzatore.
L’art. 26bis istituisce, infine, un sistema di controlli di natura preventiva che, a seguito
di un accertamento favorevole sulla regolarità della documentazione di bordo, delle
dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unità da diporto,
consentirà di evitare, durante la stagione balneare, la reiterazione di tali
controlli (il rilascio del c.d. “bollino blu”).
Per quanto concerne i titoli professionali, la riforma
introduce quello di “ufficiale di
navigazione del diporto di 2ª classe” e istituisce le figure professionali dell’istruttore
di vela professionale e del mediatore da diporto. Quest’ultimo, in particolare,
è definito dall’art. 49ter come “colui che mette in relazione, anche
attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di
contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di
unità da diporto”. L’abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore
da diporto è rilasciata dopo la frequentazione di uno specifico corso tenuto
dalle regioni e il superamento del relativo esame. Una volta abilitato, il
mediatore potrà esercitare anche il ruolo di rivenditore per cantieri.
Si segnala, da ultimo, che sul piano culturale la
riforma ha istituito presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado la “Giornata del Mare”, ricorrente l’11
aprile di ogni anno, nella quale sarà posto in rilievo il contributo del mare
allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese.