Rilascio concessione demaniale nei servizi di rimorchio

17/01/2018

Rilascio concessione demaniale nei servizi di rimorchio

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova - Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

Con sentenza n. 428 e 429 del 9 ottobre 2017 il Consiglio Amministrativo della Regione Sicilia si è pronunciato sulla risalente tematica concernente il rilascio di una seconda concessione “esclusiva” per il servizio di rimorchio portuale.
Ai sensi della vigente normativa (articoli 101 e ss. del codice della navigazione e 14 della legge n. 84/94) il servizio di rimorchio portuale, quale servizio d’interesse generale finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione e dell’approdo, è svolto su concessione e le tariffe relative alle prestazioni del servizio sono determinate dalle Autorità marittime applicando i criteri e meccanismi stabiliti dall’Amministrazione centrale. Si tratta cioè di un mercato regolato, sottratto per legge alla libera concorrenza in quanto il legislatore ha attribuito in via generale le competenze in materia di sicurezza portuale all’Amministrazione e, nello specifico del servizio di rimorchio, ha attribuito all’Autorità marittima, d’intesa con l’Autorità portuale ove presente, le competenze relative alla determinazione degli standard organizzativi necessari a garantire la sicurezza della navigazione e l’operatività in ogni singolo porto.
Il predetto assetto normativo-regolamentare, fondato su schemi organizzativi risalenti al 1942 e asseritamente (e tradizionalmente) interpretato nel senso di prevedere l'affidamento del servizio mediante concessione in regime di monopolio, imporrebbe oggi l'adozione di soluzioni ermeneutiche costituzionalmente orientate e coerenti con i principi generali della concorrenza e l'apertura al mercato delle imprese.

Ciò posto, in relazione ai casi di specie, la ricorrente sosteneva in primo grado che anche a legislazione invariata sarebbe stato possibile ritenere l'illegittimità del diniego in una concessione "aggiuntiva" nel porto di Milazzo.
Secondo una possibile interpretazione costituzionalmente orientata delle vicende che disciplinano tale servizio all'interno del porto in questione, l'art. 101 Cod. Nav. e il successivo Regolamento non deporrebbero per una attività concessoria "riservata" ad un unico soggetto, posto che non sarebbero comprensibili le connesse ragioni tecniche, prima ancora che giuridiche, per detta scelta, collidente col "principio costituzionale di libera concorrenza", ormai acquisito nell'ordinamento costituzionale interno.

Per svariati decenni, il mantenimento di un assetto monopolistico nel settore dei servizi tecnico-nautici, con la imposizione (assicurata peraltro non da norma positiva di rango primaria bensì da regolamentazione locale adottata in ogni singola realtà portuale) di un unico operatore per ciascun scalo marittimo è stato tradizionalmente motivato dalla natura pubblica del servizio in questione di interesse generale e, soprattutto, da obiettivi di tutela della sicurezza della navigazione.
Tuttavia, una eccessiva enfatizzazione della sicurezza della navigazione finirebbe con il legittimare ingiustificate restrizioni alle regole di mercato e alla libera concorrenza tra le imprese a discapito dello sviluppo del singolo porto e del vantaggio economico della sua utenza.

Come osservato dal TAR di Catania, sebbene la disciplina vigente in materia di organizzazione e disciplina dei servizi tecnico-nautici all'interno dei Porti ne rimetta alle Autorità portuali l'organizzazione, ciò non significa che gli affidamenti delle concessioni debbano essere effettuati in esclusiva e, per di più, senza una gara pubblica. Invero, la scelta del modello di gestione dei servizi deve essere il risultato di un'adeguata ponderazione tra la tutela della concorrenza e l'esigenza collettiva alla sicurezza pubblica (TAR Catania Sez. IV, 14/02/2014).

La stessa Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia si è pronunciata a riguardo, sostenendo che: “il principio della trasparenza impone alle amministrazioni che decidono di ricorrere all'istituto della concessione di divulgare, con adeguati strumenti di pubblicità, l'intenzione di ricorrere a una concessione, in modo da consentire ai potenziali concorrenti di valutare il proprio interesse a partecipare alla procedura, nonché i criteri predeterminati di selezione e attribuzione, l'oggetto della concessione e delle prestazioni attese dal concessionario” (Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia, 13/11/2012, Sent. n. 142).

In conclusione, quindi, gli obiettivi di sicurezza della navigazione potrebbero essere garantiti nel quadro di assetti di mercato coerenti con i principi della concorrenza, per cui spetterebbe alla amministrazione effettuare una accurata e puntuale valutazione delle singole situazioni concrete ogni qual volta venga sollecitata una apertura al mercato e l'abbandono di un rigido assetto monopolistico. Il Consiglio Amminstrativo della Regione Sicilia ha inoltre precisato che per l’Autorità marittima, nel rilascio di una sola concessione per il servizio di rimorchio, non è richiesto alcun  un onere motivazionale particolarmente stringente, tenuto conto altresì delle oggettive difficoltà di contemperare le esigenze pubbliche di sicurezza dei trasporti marittimi e di incolumità delle persone e di gestione delle emergenze in mare con la presenza di più operatori nella gestione dei servizi di rimorchio.


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