The low-sulphur bunker: dal 2020 sulle navi solo combustibile con lo 0,5 per cento di zolfo
01/12/2017
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova - Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
Dal 1° Gennaio 2020 il
combustibile impiegato sulle navi, il cosiddetto bunker, oggi costituito
essenzialmente da olio combustibile con tenore di zolfo a 3,50%, dovrà essere
obbligatoriamente allo 0,50%.
La decisione è stata
presa l’Ottobre dello scorso anno, in occasione della 70a sessione del comitato
per la protezione dell'ambiente marino, dalla Commissione dell’International
Maritime Organization (IMO), che ha rivisto i termini dell'allegato VI della
convenzione MARPOL, adottato nell’Ottobre del 2008 ed entrato in vigore il 1°
Luglio 2010.
Nella Decisione del
Consiglio dei Ministri UE del 17.10.2016, si legge, in particolare, “le
modifiche del capitolo 4 dell'allegato VI della convenzione MARPOL
introdurranno un sistema obbligatorio globale di rilevazione dei dati
riguardante i dati che determinate navi devono raccogliere e comunicare
annualmente, i processi di verifica relativi ai dati comunicati, la definizione
di dichiarazioni di conformità, le situazioni riguardanti il trasferimento di
proprietà, la presentazione di dati all'IMO, l'anonimizzazione dei dati e
l'accesso agli stessi e le procedure per confermare la conformità delle navi
battenti bandiera di Stati che non figurano nell'allegato VI della convenzione
MARPOL. (…) Il Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio
istituisce un sistema UE per monitorare, comunicare e verificare le emissioni
di CO2 e l'efficienza energetica del trasporto marittimo. Tale regolamento si
applica a tutte le navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate che
arrivano, circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato
membro a partire dal 1o gennaio 2018, a prescindere dal luogo in cui le navi
sono registrate”.
Anche se la notizia in sé
non ha suscitato grande interesse, tale cambiamento avrà profonde implicazioni
non solo per l'economia dello shipping, ma anche ripercussioni importanti sugli
assetti dell’industria petrolifera sia a livello produttivo che distributivo e
sarà chiamata a garantire la disponibilità di tale prodotto.
Su queste basi i singoli
armatori potranno decidere se accelerare o meno la conversione della propria
flotta a GNL oppure prevedere l’installazione a bordo di scrubber e, dunque, di
impianti (torri di lavaggio) che consentono la riduzione di emissioni nocive.
In alternativa all'utilizzo di combustibili a basso contenuto di zolfo,
ed in considerazione delle problematiche relative alla sicurezza ed alle
modifiche agli impianti di bordo (in particolare le caldaie), la normativa
prevede infatti che possano essere utilizzati a bordo apparati per la riduzione
di emissioni nocive dai gas di scarico che consentano di ottenere gli stessi
risultati (in termini di sostanza inquinanti) ottenuti utilizzando un
combustibile con lo 0,1% di Zolfo.
Un altro problema è
legato al fatto che i rifiuti e i prodotti risultanti dal processo di
depurazione dei fumi non possono essere scaricati a mare, ma devono essere
stoccati a bordo e conferiti nelle reception facilities dei porti di destinazione della nave. Tuttavia, le
infrastrutture per il loro smaltimento non sono ancora disponibili in
moltissimi porti proprio perché non esiste una normativa consolidata ed
armonizzata.
L’impatto del nuovo
limite non si ripercuoterà solo sulla raffinazione, ma anche su tutto il
sistema logistico che oggi opera con il fuel oil bunker, sistema che dovrà
essere riconvertito ad operare con distillati. Altra criticità sotto il profilo
logistico sarà inoltre generata da una sorta di doppio regime, ossia la
contemporanea presenza di prodotto a basso tenore di zolfo per le nuove navi e
ad alto tenore di zolfo per quelle che utilizzeranno gli scrubber.
Gli operatori del bunker
dovranno pertanto prevedere una logistica segregata che non tutti potranno o
vorranno realizzare nel momento in cui il mercato principale sarà rappresentato
da bunker a basso tenore di zolfo, con le conseguenti possibili difficoltà ad
approvvigionarsi in certe aree.
In caso di violazioni sono
previste sanzioni la cui entità non viene comunque fissata dall’IMO, ma rimane
di competenza dello Stato ove è ubicato il porto che ha effettuato i controlli,
ovvero dello Stato di bandiera della nave controllata.
In conclusione, il nuovo
limite IMO per i combustibili avrà un profondo impatto su tutta la filiera
mondiale ed i prossimi anni, in attesa del 1° gennaio 2020, dovranno essere
impegnati per tentare di risolvere e semplificare quelle criticità che molto
sommariamente sono state evidenziate in modo da assicurare un’attuazione
corretta della nuova normativa.