Modifiche alla Convenzione ILO del 2006 sul Lavoro Marittimo
05/04/2017
Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it
In data 18 gennaio 2017 sono entrate in vigore in 56 paesi
(su un totale di 81 Stati aderenti) le modifiche alla Convenzione ILO del 2006 sul
Lavoro Marittimo (di seguito “MLC”), proposte dallo Special Tripartite Committee dell’ILO nell’aprile 2014 e
successivamente approvate nel giugno dello stesso anno in occasione della 103^
Conferenza Internazionale del Lavoro. L’Italia rientra in un gruppo ristretto
di paesi che hanno ottenuto una proroga annuale ai sensi dell’art. XV, par. 8,
lett. b) MLC, sicché le modifiche di seguito illustrate sono destinate ad
entrare in vigore nel nostro ordinamento, previa approvazione del Parlamento
con apposita legge di ratifica, non prima del 18 gennaio 2018.
Le novità introdotte riguardano i temi dell’abbandono di
marittimi e della responsabilità dell’armatore per morte o invalidità “a lungo
termine” e il loro fine è principalmente quello di proteggere quanto più
possibile i soggetti deboli del rapporto di lavoro.
Prima di esaminare nel dettaglio le nuove disposizioni, si
ricorda che la MLC, salvo disposizioni contrarie espresse, “si applica a tutti i marittimi” e “a tutte
le navi, appartenenti a soggetti pubblici o privati impiegate normalmente in
attività commerciali, con l’eccezione delle navi dedicate alla pesca o attività
analoga e delle navi tradizionali quali sambuchi e giunche”.
Per quanto riguarda la tematica dell’abbandono dei marittimi,
la Regola 2.5 della MLC, precedentemente riferita al solo rimpatrio, è stata
integrata introducendo lo standard A2.5.2 rubricato “Financial security”.
La disposizione identifica il proprio ambito di applicazione nel caso di abbandono
di marittimi, fattispecie che ricorre quando l’armatore, pur essendovi tenuto
ai sensi della MLC o del contratto di arruolamento, non copre le spese di
rimpatrio del marittimo, lascia il marittimo senza l’assistenza ed il supporto
necessari oppure “sospende” unilateralmente ogni rapporto con il marittimo come
ad esempio nel caso di mancato pagamento della retribuzione per almeno due
mesi. La novità principale introdotta dallo standard A2.5.2 consiste nella
creazione di un sistema per fornire un’adeguata e rapida garanzia finanziaria
azionabile direttamente nei confronti del garante da parte dei marittimi che si
trovino nelle situazioni sopra elencate. Il par. 3 stabilisce che tale sistema
di garanzia dovrà essere istituito e disciplinato da ciascuno Stato aderente
alla MLC, previa consultazione con le associazioni di armatori e marittimi, tramite
la costituzione, alternativamente, di un regime previdenziale, assicurativo, un
fondo apposito o di altri istituti simili. La scelta dell’Italia di posticipare
di un anno l’entrata in vigore delle modifiche in questione è stata motivata dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proprio dalla necessità di
strutturare il suddetto sistema. Inoltre, il soggetto che presterà la garanzia
richiesta dovrà fornire un certificato attestante il rilascio della stessa che
sarà affisso sulla nave in un luogo agevolmente accessibile dai marittimi. Ai sensi
del par. 9 lo strumento di garanzia dovrà coprire: (i) l’equivalente di quattro mensilità di retribuzione (incluse le prestazioni
accessorie alla retribuzione) dovute dall’armatore al marittimo ai sensi del
contratto di arruolamento, del pertinente contratto collettivo o della legge nazionale
dello Stato di bandiera; (ii) tutte
le spese ragionevolmente incorse dal marittimo, incluso il costo del rimpatrio; (iii) i bisogni essenziali del
marittimo (come ad esempio vitto, alloggio, spese mediche e più in generale ogni
spesa ragionevole) dal momento dell’abbandono fino al rientro a casa del
marittimo. Al par. 11 è stabilito che la garanzia non potrà essere revocata prima
della sua scadenza a meno che il garante non dia un preavviso di 30 giorni all’autorità
competente dello Stato di bandiera. Infine, il garante che ha pagato una
qualsiasi somma ad un marittimo ai sensi dello standard A2.5.2 è surrogato,
fino alla concorrenza dell’ammontare di essa e secondo la legge applicabile,
nei diritti di quest’ultimo.
La Regola 4.2 della MLC, rubricata “Responsabilità dell’armatore”, è stata integrata con l’introduzione
di un sistema di garanzie finanziarie, relativo al risarcimento del danno e a
tutte le spese od oneri incontrati dal marittimo nei casi di morte o invalidità
“a lungo termine” derivanti da infortuni, malattie o rischi professionali, strutturato
in maniera molto simile a quello delineato alla Regola 2.5 della MLC sopra
descritta.
Già prima dell’introduzione delle modifiche del 2014 alla
MLC, la maggior parte delle spese di cui alla Regola 4.2 venivano coperte dai
P&I Club. Dunque, appare evidente che lo scopo della nuova disposizione sia
più che altro quello di tutelare quei marittimi che lavorano per armatori che o
non sono affatto membri di P&I Club o comunque sono assicurati presso
soggetti poco affidabili, ovvero a condizioni che non consentono il recupero di
tali oneri.
Diversi problemi, testimoniati dalle ampie discussioni
avvenute tra i Club dell’International
Group, sono sorti relativamente alla Regola 2.5: infatti, il pagamento
della retribuzione dell’equipaggio risulta estraneo all’area normalmente
coperta dai P&I Club e, anzi, l’insolvenza rientra spesso tra i rischi
esclusi. Peraltro, la gravità in termini economici della questione è
sottolineata dal fatto che, sebbene nella maggior parte dei casi di abbandono i claim abbiano dimensioni contenute,
non è possibile escludere che un evento possa riguardare i numerosissimi membri
dell’equipaggio di una nave da crociera e che, quindi, i Club siano costretti a
far fronte ad ingenti costi.
Nonostante le notevoli problematiche appena illustrate, i Club
dell’International Group hanno deciso
di adeguarsi alle esigenze del mercato ed aggiornare i rispettivi wording tenendo conto della Regola 2.5
della MLC con l’introduzione di una c.d. “extension clause” e accettando di costituirsi garanti nel senso del sopra indicato
Standard A2.5.2.: i.e. il marittimo
potrà agire direttamente contro il Club che, però, successivamente potrà
rivalersi nei confronti del member avvalendosi
del meccanismo di surroga nei diritti del marittimo risarcito previsto dalla
MLC.