I nuovi depositi Iva: novità a partire dal 1° aprile 2017
17/03/2017
Rubrica a cura dello Studio Legale Armella & Associati, Genova - Milano - www.studioarmella.com
Dal 1° aprile 2017 i depositi Iva cambieranno
veste e si applicheranno le disposizioni previste dal d.l. 22 ottobre 2016, n.
192, così come convertito dalla l. 1° dicembre 2016, n. 225.
Anzitutto, com’è noto, i depositi Iva sono
luoghi fisici nei quali tutte le operazioni avvengono senza il pagamento
dell’Iva, che è rinviato al successivo momento dell’estrazione della merce da
parte del proprietario. Al fine di ottenere tale agevolazione, i beni devono
entrare materialmente nel deposito, non essendo assolutamente ammessa alcuna
forma di magazzino c.d. “virtuale” (Corte di Giustizia 17 luglio 2014, C-272/13, Equoland).
Le principali novità, che a breve entreranno
in vigore, riguarderanno sia la fase di introduzione che di estrazione dei prodotti.
In particolare, a differenza della attuale
disciplina, sotto il profilo oggettivo, potranno essere introdotte tutte le
tipologie di beni, a prescindere dal fatto che questi siano o meno trattati
nelle borse merci (es. grano, mais, ferro, ecc.).
Sotto il profilo soggettivo, tra le
operazioni escluse dal pagamento dell’Iva rientreranno tutte le cessioni
eseguite con introduzione della merce nel deposito, indipendentemente dal luogo
di identificazione o di stabilimento del cessionario, che potrà essere sia
italiano, che comunitario o extracomunitario.
In altri termini, se ora l’imposta è sospesa per
le cessioni di beni, eseguite utilizzando un deposito Iva, soltanto nei
confronti di soggetti identificati in un altro Stato membro, dal 1° aprile 2017
l’agevolazione riguarderà tutte le operazioni, a prescindere dal Paese in cui
si trova il cliente.
Di conseguenza, se un operatore nazionale
effettua una cessione nei confronti di un qualsiasi soggetto, comunitario o
extra, ma non invia i prodotti all’estero, bensì li introduce in un deposito
Iva, dovrà indicare su fattura che si tratta di un’operazione non soggetta a
Iva ai sensi del nuovo art. 50 bis,
c. 4, lett. c), d.l. 331 del 1993. Al momento dell’estrazione, che potrà essere
eseguita unicamente da soggetti passivi Iva (identificati in Italia,
direttamente o tramite rappresentante fiscale, ovvero tramite stabile
organizzazione), occorrerà verificare il regime applicabile secondo la
destinazione dei beni.
Per quanto riguarda l’estrazione dei prodotti
destinati a essere commercializzati in Italia, nessuna particolare novità interessa
la merce introdotta in deposito in forza di un acquisto intracomunitario: in
tale circostanza, infatti, l’operatore dovrà sempre integrare la fattura del
cedente.
Se, invece, i beni sono stati introdotti a
seguito di un acquisto interno, il gestore del deposito dovrà pagare l’imposta
in nome e per conto del proprietario con modello F24, entro il giorno 16 del
mese successivo alla data di estrazione, e sarà solidalmente responsabile sia
per il versamento dell’Iva che delle sanzioni.
In tale circostanza, la base imponibile è costituita
dal “corrispettivo o valore relativo
all’operazione non assoggettata all’imposta per effetto dell’introduzione
ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più
cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all’ultima di tali cessioni, in
ogni caso aumentato, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali
prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto
durante la giacenza fino al momento dell’estrazione”.
Da ultimo, ai fini dell’esercizio della
detrazione, il soggetto che procederà all’estrazione dovrà annotare nel
registro acquisti di cui all’art. 25, d.p.r. 633 del 1972 una autofattura,
emessa ai sensi dell’art. 17, c. 2, d.p.r. 633 del 1972 e i dati della ricevuta
del versamento.
Qualora, invece, l’estrazione sia posta in
essere da un esportatore abituale, questo, nei limiti del proprio plafond, potrà non pagare l’imposta,
trasmettendo telematicamente all’Agenzia delle entrate la dichiarazione
d’intento.
Infine, se i prodotti sono stati introdotti dopo
essere stati immessi in libera pratica, il soggetto che estrae, previa
presentazione di idonea garanzia, dovrà assolvere l’imposta tramite reverse charge, ai sensi dell’art. 17,
c. 2, d.p.r 633 del 1972. Tale adempimento, tuttavia, è subordinato
all’adozione di un decreto ministeriale, che dovrà essere emesso entro il 31
marzo 2017, giacché, in caso contrario, l’operatore, per estrarre i beni, dovrà
pagare l’Iva con F24, come avverrà per l’estrazione di merce introdotta a
seguito di acquisti nazionali.
Lorenzo Ugolini