La prova dell’esportazione delle navi da diporto
06/12/2016
Rubrica a cura dello Studio Legale Armella & Associati - Avv. Sara Armella
Con una recente circolare, l’Agenzia delle
dogane si è pronunciata sul tema delle prove dell’esportazione delle navi da
diporto.
A seguito della modifica apportata dal d.l. 1
del 2012 all’art. 36, quarto comma, Testo unico leggi doganali, com’è noto, per
l’esportazione delle imbarcazioni da diporto, a differenza delle altre navi,
non è più prevista la cancellazione dalle matricole o dai registri navali
nazionali.
La nuova norma stabilisce, infatti, che le navi
da diporto si intendono esportate su semplice rilascio di una dichiarazione di
esportazione definitiva da parte dell’esportatore.
Nonostante il chiaro intento di
semplificazione della modifica legislativa, la Dogana ha fornito
un’interpretazione restrittiva, ritenendo che la dichiarazione dell’esportatore
non sia sufficiente a comprovare l’avvenuta uscita dell’imbarcazione dal
territorio doganale.
In particolare, è evidenziato che la
dichiarazione resa dall’esportatore non può considerarsi sostitutiva delle
formalità doganale previste dalla normativa europea per l’esportazione delle
navi fuori dal territorio doganale dell’Ue.
Al riguardo, la circolare dell’Agenzia
chiarisce la necessità, al fine di poter beneficiare del regime di non
imponibilità Iva, di cui all’art. 8, primo comma, d.p.r. 633 del 1972, di
un’effettiva uscita fisica delle navi da diporto dall’Unione europea, non
attribuendo nessun valore al requisito giuridico documentale dell’avvenuta
immatricolazione o iscrizione nei registri (c.d. imbandieramento) di uno Stato
estero.
Proprio con riferimento alle navi da diporto
per le quali siano state espletate le formalità di iscrizione nei registri
navali di un Paese terzo, l’Agenzia delle dogane precisa che la prova
dell’effettiva uscita dal territorio doganale può essere fornita
dall’esportatore, presentando all’ufficio doganale competente: a) in via
principale, la dichiarazione resa dall’armatore o dal comandante della nave da
diporto di aver raggiunto le acque internazionali e quindi di aver oltrepassato
il limite delle dodici miglia che delimita il territorio doganale della UE,
accompagnata dalla rilevazione satellitare della posizione della nave in acque
internazionali, fornita attraverso il sistema A.I.S (Automatic Identification
System) monitorato dalla Capitaneria di porto, per le navi da diporto che ne
sono provviste per legge o che lo abbiano in dotazione; b) in alternativa, la
documentazione comprovante l’arrivo della nave in un porto terzo.
La conseguenza di tale intervento di prassi è,
con tutta evidenza, aggravare gli adempimenti a carico degli operatori
nazionali della nautica da diporto, i quali sono tenuti a fornire prove
rigorose dell’uscita fisica delle imbarcazioni dal territorio doganale europeo,
al fine di poter beneficiare del regime di non imponibilità Iva.
Avv. Valeria Baldi
Studio Legale Armella & Associati